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Decreto — n. 26622/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26622/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26622/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerata la mancanza di attività difensiva degli intimati nei confronti dei ricorrenti principali e, viceversa, il deposito del controricorso iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso già ritualmente notificato dal ricorrente successivo GUELI ALLETTI DESIDERIO, le spese del giudizio di cassazione sono a carico di quest’ultimo.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26622/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerata la mancanza di attività difensiva degli intimati nei confronti dei ricorrenti principali e, viceversa, il deposito del controricorso iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso già ritualmente notificato dal ricorrente successivo GUELI ALLETTI DESIDERIO, le spese del giudizio di cassazione sono a carico di quest’ultimo.

Parole chiave

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decreto del Consiglio di Stato costituzionalità delle leggi diritto di ottenere una decisione revoca della decisione amministrativa costituzione e composizione decisione di carattere prevalentemente politico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2795/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17507/2022 R.G. proposto da : CONTI MARINELLA, COLOMBRINO MARIA CIRA, GASPERI LORENZO, BOCCI GAETANO, CONTI RAFFAELLA MARIA ADRIANA, CITTERIO MARCO, CASELLA PIETRO, COZZI LUIGI ALBERTO, GRISANTI ALESSANDRA, MAJONI FEDERICO, MORRITTI ANTONIA RITA, PINTO ANTONIO, CARUSO SILVIA, RINALDIS GRAZIA, LO TITO GAETANO, NAVA MAURIZIO BRUNO, MOSTARDINI ROSA, REA MARINA, LEONE ALESSANDRO, SELLE SILVIO, OROFINO MARIA GRAZIA AGNESE, CARUSO SARA, PUSCEDDU ZANINO, SERINO LUIGI, LIMETTI SERGIO, GIRLANDO ANDREA, SISTO LUIGI, STEFFAN AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende - ricorrent i – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- nonché da GUELI ALLETTI DESIDERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che lo rappresenta e difende -ricorso successivo NON DEPOSITATO – contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2795/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Considerata la mancanza di attività difensiva degli intimati nei confronti dei ricorrenti principali e, viceversa, il deposito del controricorso iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso già ritualmente notificato dal ricorrente successivo GUELI ALLETTI DESIDERIO, le spese del giudizio di cassazione sono a carico di quest’ultimo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente GUELI ALLETTI DESIDERIO a rivalere i controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito e agli accessori di legge. Co