Cassation court dismisses appeal due to lack of proof of service on multiple defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant failed to prove proper service of the petition on seven specific defendants. While the appellant submitted postal receipts, the court found no corresponding delivery confirmation slips in the file. Consequently, the court ordered a new hearing to verify service or compel fresh notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a party fails to prove the effective service of a petition on all necessary co-defendants, the court must order a new hearing to verify service or compel fresh notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 4269/2022R.G. proposto da: RELEASE s.p.a., in persona del procuratore speciale Alberto Tozzi , elettivamente domiciliatain Roma, Via Ulpiano n. 29 , presso lo s tudio dell’avv. Susanna Lollini, che la rappresenta e difende, con gli avv.ti Stefano Dalpiaz e Ruggero Camerini, come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, è domiciliata -resistente - e contro N. 4269/22R.G.
GUERRINI ANGELO ROSSANO e TALONE ERNESTO, quali soci della cancellata SANGRO INVEST s.r.l. in liq., a sua volta socia unica della cancellata SAN GIOVANNI s.r.l. in liq. -intimati – e contro GUERRINI ANGELO ROSSANO e TALONE ERNESTO, quali soci della cancellata SANGRO INVEST s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata SANTA RITA s.r.l. in liq., nonché DI PASQUALE DAVIDE, quale socio della cancellata SANTA RITA s.r.l. in liq., nonché GIANGIORDANO ANDREA CLAUDIA, PAGLIAI RENZO, PANACCIO NICOLAe BASILI MARCELLO, quali soci della cancellata COMPAGNIA DEL SANGRO s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata SANTA RITA s.r.l. in liq. -intimati – e contro GUERRINI ANGELO ROSSANO e TALONE ERNESTO, quali soci della cancellata SANGRO INVEST s.r.l. in liq. -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4873 /20 2 1 e pubblicata in data 2.7.2021, come corretta con provvedimento del 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTO E DIRITTO Rilevato che: - Release s. p . a . (già Mercantile Leasing s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Romaindicata in epigrafe, che – rigettando il gravame dalla stessa avanzato N. 4269/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva a sua volta accolto la domanda revocatoria di Equitalia Centro s.p.a. in relazione ad alcune operazioni immobiliarida essa ricorrente concluse con le società San Giovanni s.r.l., Santa Rita s.r.l. e Sangro Invest s.r.l., oggi estinte – aveva ritenuto, tra l’altro, non maturata la prescrizione ex art. 2903 c.c., nonché la sussistenza di tutti i presupposti della revocatoria, ex art. 2901 c.c.; -Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia Centro s.p.a., seppur non abbiaresistito con controricorso, ha comunque depositato “atto di costituzione”, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese;
Ritenuto che: -non vi sia prova che il ricorso sia stato correttamente notificato ag li intimati Guerrini Angelo Rossano, Talone Ernesto, Di Pasquale Davide, Giangiordano Andrea Claudia, Pagliai Renzo, Panaccio Nicola eBasili Marcello, ciascuno nelle qualitàmeglio spiegate in epigrafe, giacché la ricorrente ha solo versato in atti laricevuta di spedizione delle raccomandate postali, ma non anche le relative cartoline di ricevimento; -che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario; - che dunque occorra acquisire la prova dell’avvenuta notifica o, in difetto, procedere a rinnovare l’incombente;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando parte ricorrente a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le cartoline di ricevimento N. 4269/22R.G. relative alla notifica del ricorso nei confronti dei s oggetti sopra indicati o, in difetto, a procedere, entro lo stesso termine, alla rinnovazione della notifica del ricorsoagli stessi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, i