Court partially allows appeal against seizure order, remanding for recalculation of debt after partial payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a seizure order, quashing the lower court's judgment in part. The appellant argued the appellate court failed to deduct partial payments received by the debtor from the seized debt and incorrectly assigned the payment to the wrong party. The court ruled that the appellate court exceeded its authority by issuing a condemnation order instead of merely assessing the debt, remanding the case for a new calculation that accounts for the partial payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 549 c.p.c.; Art. 553 c.p.c.: The court of assessment must limit its function to determining the existence and amount of the debt owed by a third party, excluding any condemnation of the debtor, which remains the exclusive competence of the execution judge.
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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24899/2021R.G. proposto da: CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI s.p.a. GESTIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, Viale Carson. 63, presso lo studio de ll’ avv . Vincenzo Maria Fargione , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro CEINO GIANFRANCO, domiciliato in Roma, Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. -controricorrente - e contro N. 24899/21R.G.
LAURICELLA MARIO -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 5649/2021 e depositata il4.8.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’11.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Nell’anno 2011, Gianfranco Ceino effettuò un pignoramento presso terzi nei confronti di Mario Lauricella dinanzi al Tribunale di Roma (N. 16073/2011 R.G.E.), pignorando le somme a questi dovute dalla Consap FGVS, a seguito di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa a carico di quest’ultima, in altra procedura, per l’importo di € 52.058,61.
Il terz o pignorato rese dichiarazione ex art. 547 c.p.c., rilevando che le somme non erano state ancora riscosse dal Lauricella e che, senza provvedimento del giudice, le stesse non fossero disponibili, essendo vincolate al soddisfacimento dell’originario creditore; il giudice dell’esecuzione, ritenuta negativa la dichiarazione, dispose il giudizio di accertamento dell’obbligo delterzo, ex art.549 c.p.c. Nelle more, Gianfranco Ceino avviò altro pignoramento presso terzi (N. 35748/2012 R.G.E.), azionando il medesimo titolo verso il Lauricella e nuovamente pignorando il medesimo credito da questi vantato verso Consap; il giudice dell’esecuzione, stavolta, assegnò il credito in favore del Ceino per l’importo di € 27.127,20.
Tenendo conto di tale ultimo evento, nel giudizio ex art. 549 c.p.c. il Tribunale di Roma rigettò la domanda di accertamento del Ceino con sentenza n. 4509/2015, compensando le spese. Proposto appello N. 24899/21R.G. dal creditore pignorante, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4.8.2021, lo accolse, condannando la Consap al pagamento, in favore del Ceino, dell’importo di € 52.058,61, oltre interessi. Osservò il giudice d’appello che, pur vero essendo che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. determina la definitiva fuoriuscita del credito dal patrimonio dell’esecutato, nella specie era sfuggito al primo giudice che il creditore delle somme portate dalla ordinanza il cui credito era stato oggetto del pignoramento presso terzi, iscritto al N. 16073/2011 R.G.E.,era proprio l’esecutato Lauricella, e poiché la Consap, nel corso del giudizio di accertamento e contrariamente a quanto dichiarato ex art. 547 c.p.c., aveva pure affermato di essere nella disponibilità di somme spettanti allo stesso Lauricella, il Tribunale non avrebbe che potuto assegnare le somme stesse al pignorante Ceino.
Né poteva assumere alcuna rilevanza il pagamento successivo di € 27.127,20 in favore del Lauricella (rectius, del Ceino), nell’ambito del pignoramento iscritto al N. 35748/2012 R.G.E., perché le somme già pignorate dal Ceino erano vincolate al suo esclusivo soddisfacimento. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione la CONSAP s.p.a. FGVS, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso Gianfranco Ceino, Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
N. 24899/21R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame del Ceino per genericità. 1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia , complessivamente, la violazione dell’art. 112 e dell’art. 549 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte capitolina reso una pronuncia in ultrapetizione, addirittura assegnando il credito in favore del Ceino, senza neppure tener conto delle sue richieste e conclusioni, limitate appunto all’accertamento dell’obbligo del terzo e per la minor somma ancora dovuta da essa Consip, per effetto dell’ordinanza di assegnazione resa nella seconda procedura ( N. 35748/2012 R.G.E. ) , per l’importo di € 27.127,20. 1.3 –Con il quarto motivo, infine, si denuncia l’omessa motivazione su fatto storico decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 132 e 484 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che l’ordinanza di assegnazione nella procedura N. 35748/2012 R.G.E. fosse stata resa in favore di Mario Lauricella, mentre invece questi ne era l’esecutato, giacché l’ordinanza era stata resa in favore del creditore pignorante Ceino. 2.1 – Il primo motivo è infondato.
L’appello dell’odierno controricorrente – specie a fronte della assai problematica tenuta logica della decisione di primo grado –è da considerare sufficientemente specificoe comunque conforme alla N. 24899/21R.G. disciplina dettata dall’art. 342 c.p.c., per come interpretato da questa Corte. In proposito, è stato anche di recente affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez.
Un., n. 36481/2022). Ora, col gravame proposto, il Ceino s’è fondamentalmente doluto della violazione, da parte del Tribunale di Roma, dell’art. 543 c.p.c., nonché dell’erronea valutazione del contenuto della dichiarazione resa dal terzo pignorato, laddove in particolare non s’è considerato che, a fronte dell’ordinanza di assegnazione di circa € 55.000,00 in favore del Lauricella, questi era creditore della somma nei confronti della Consap, e dunque il credito era certamente pignorabile ed avrebbe dovuto essere assegnato ad esso creditore pignorante.
Ciò tanto più che il Tribunale aveva pure mostrato di confondere la posizione del Lauricella (esecutato nelle procedur e N N . 16073/2011 R.G.E.e 35748/2012 R.G.E. ) con quella del debitore esecutato nella procedura N. 34677/2007 R.G.E., in cui invece il Lauricella figurava come N. 24899/21R.G. creditore pignorante (tanto da aver poi ottenuto in suo favore l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.). Pertanto, è evidente che le censure mosse con l’appello erano pienamente in linea col dettato dell’art. 342 c.p.c., donde l’infondatezza della censura in esame. 3.1 – I r estanti motivi, da esaminare congiuntamente stante l’intima connessione, sono evidentemente fondati (tanto da indurre il controricorrente, singolarmente, non meno che correttamente, a riconoscernele ragioni).
Il contenzioso cheoccupa nasce, invero, da un equivoco di fondo, ingenerato dalla stessa Consap, terzo pignorato, all’atto della dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., poi precisata nel corso del giudizio di merito: ossia quello per cui il credito di cui all’ordinanza di assegnazione in favore di Mario Lauricella, benché oggetto di pignoramento da parte del Ceino, non fosse “disponibile”, perché asseritamente vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, ossia, proprio quello che aveva emesso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., nella procedura N. 34677/2007 R.G.E. In altre parole, la Consap, rendendo la dichiarazione, ha manifestato la presunta indisponibilità del credito in discorso, perchéa suo dire il pagamento avrebbe dovuto necessariamente effettuarsi in favore del Lauricella, salva diversa disposizione dell’A.G.
In tal modo, però, essa odierna ricorrente non ha tenuto conto cheil credito spettante al Lauricella era da considerare quale bene rientrante nel suo patrimonio, alla stessa stregua (tra l’altro) di ogni altro suo credito, e dunque soggetto alla garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c. in favore dei suoi creditori, tra cui lo stesso Ceino . Ciò perché N. 24899/21R.G. “L'ordinanzadi assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatarioall'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo” ( ex multis , Cass. n. 17441/2018) : per effetto dell’ordinanza in discorso, dunque, Consap avrebbe dovuto adempiere nei confronti del Lauricella l’obbligazione in essa portata; ma ciò non escludeva che il relativo credito potesse essere aggredito in via esecutiva daicreditori di quest’ultimo, ove all’atto del pignoramento esso non fosse stato già estinto dalla stessa Consap, come appunto avvenuto nella specie.Con la conseguenza che, in caso di assegnazione del credito in favore del Ceino, con il relativo pagamento essa Consap si sarebbe ad un tempo liberata dall’obbligazione sia nei confronti di quest’ultimo, sia dello stesso Lauricella, restando così escluso ogni rischio di duplicazionedell’adempimento.
Pertanto, introdotto dal Ceino il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge n. 228/2012), il giudice del meritoera solo tenuto ad accertare se il credito pignorato fosse sussistente o meno, ed eventualmente quale ne fosse la misura (Cass. n. 3987/2019), restando demandato al giudice dell’esecuzione, una volta riassunto il procedimento, adottare ogni più conseguente statuizione (così recitava, infatti, l’art. 549 c.p.c. previgente: “Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta N. 24899/21R.G. l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termineperentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”).
Èdel tutto evidente, poi, che il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto di quanto eventualmente esatto dal creditore procedente nelle more del giudizio, a deconto della propria posizione creditoria , considerando in primo luogo le allegazioni dello stesso Ceino, che aveva dedotto di aver incassato – nell’ambito della procedura N. 35748/2012 R.G.E.- l’importo di € 27.127,20 , oltre spese. 3.2 – La Corte d’appello romana, tuttavia, non ha fatto buon governo delle regole suesposte: sia perché, una volta accertata la sussistenza originaria del credito pignorato, non l’ha decurtato delle somme frattanto ottenute dal Ceino (per come dallo stesso dedotto); sia perché, anziché limitarsi al detto accertamento, la Corte è addirittura giunta ad emettere statuizione di condanna della Consap al pagamento della somma (pure erroneamente) accertata, per di più imputando alla Consap di aver già pagato la sorte capitale di € 27.127,20 a Mario Lauricella, anziché –come è indiscusso – a Gianfranco Ceino.
Una simile pronuncia, però, è in ogni caso da ritenersi preclusa al giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo (avuto riguardo all’assetto ante riforma; quanto a quello successivo, il problema non si pone, perché l’accertamento è demandato allo stesso giudice dell’esecuzione, com’è noto), in quanto essa si risolve in una inutile e non consentita complicazione procedurale, destinata ad una altrettanto inutile e non consentita proliferazione di titoli esecutivi: nel sistema previgente, come già evidenziato, N. 24899/21R.G. spetta esclusivamente al giudice dell’esecuzione- una volta riassunto dinan zi a lui il processo a seguito dell a definizione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo- provvede re all’assegnazione del credito ai sensi dell’art.553 c.p.c., con ordinanza che costituisce essa stessa titolo esecutivo nei confronti del terzo(ex multis, Cass. n. 7231/2022) .
Non v’è, dunque, alcuna ragione per cui il giudice dell’accertamento debba contestualmente adottare unastatuizione di condanna, perché ciò finirebbe con l’alterare la struttura e lo stesso iter del pignoramento presso terzi, come compendiaticon l’incidente di cognizione ex artt. 548 e 549 c.p.c. (si ripete, nel testo previgente alla novella del 2012). Si impone, dunque, la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio proceda ad un nuovo accertamento del credito pignorato, che tenga conto della sua consistenza originaria , per come dichiarata dalla Consap, nonché, se del caso o comunque in esito agli accertamenti eventualmente necessari al riguardo, de l sopravven uto pagamento parziale, come da allegazioni del creditore pignorante, ferma la competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione per il prosieguo. 4.1 –In definitiva, il primo motivo è rigettato, mentre i restanti sono accolti.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie i restanti. N. 24899/21R.G. Cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta , con rinvio alla Corte d’appello di R