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Ordinanza — n. 26274/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against road liability ruling due to failure to prove causation and case fortuitousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26274/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to prove the causal link between the road condition and their injuries. While the plaintiffs argued that standing water constituted a hidden danger, the court held that the burden of proof regarding causation and the absence of case fortuitousness rested entirely on the road operator. Consequently, the lower court's finding that the plaintiffs did not meet their evidentiary burden was upheld, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: The custodian of a thing is liable for damage caused by it unless they prove case fortuitous or force majeure; the plaintiff must prove the causal link, and the custodian must prove the exclusive cause of the event was the plaintiff's conduct.

Parole chiave

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road liability case fortuitousness causal link burden of proof custodian liability inadmissible appeal negligence standard risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 c.c.
Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
articolo 2051 c.c
Il ricorso contiene un unico motivo, denunciante violazione dell’articolo 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 26 febbraio 2021 n. 5422
S.U. 26 febbraio 2021 n. 5422: l’eccezionalità di un fenomeno naturale nel senso di saltuario non esclude la prevedibilità e quindi non genera esimente).
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

SONE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 21995/2021 proposto da: Crugnale Giuseppe, Crugnale Nicola, rappresentati e difesi dall'avvocato Della Fazia Emilia Maria; -ricorrente - contro Autostrade per l'Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Tatozzi Goffredo; -controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2021 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 08/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Premesso in fatto che: Giuseppe Crugnale quale conducente e Nicola Crugnale quale proprietario di un’automobile convenivano davanti al Giudice di pace di Chieti, con citazione notificata l’8 aprile 2019, Autostrade per l’Italia S.p.A. per ottenerne il risarcimento al primo , del danno biologico per lesioni e , al secondo , di danni materiali subiti in conseguenza di unsinistro avvenuto il 3 maggio 2018, alle ore 9 circa, sull’autostrada, quandol’automobile sbandava per una pozza d’acqua contro un muro a margine della carreggiata.

La convenuta si costituiva, resistendo. Con sentenza n. 113/2020 il Giudice di Pace rigettava ogni domanda. I Crugnale proponevano appello, cui controparte resisteva, e che il Tribunale di Chieti rigettava con sentenza dell’8 marzo 2021. ICrugnale hanno proposto ricorso, illustrato anche con memoria, cui controparte resiste con controricorso. Considerato che:

1. Il ricorso contiene un unico motivo, denunciante violazione dell’articolo 2051 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. L’articolo 2051 c.c. “contiene una chiara imputabilità di responsabilità” al custode, una volta provato il nesso causale tra il bene custodito e il danno, da cui il custode può liberarsi provando il caso fortuito. Nel caso in esame il sinistro si verificò su un tratto autostradale, sul quale si sarebbe provata “la presenza di acque sulla carreggiata”: il che sarebbe “risultante sia dal prontuario di rilevamento n. 121 del Compartimento della Polizia Stradale di Pescara Nord” (prodotto in primo grado), sia dalla testimonianza resa al primo giudice dall’agente di Polizia Stradale Pino Di Vittorio, “intervenuto nell’immediatezza”, il quale avrebbe dichiarato “presente un rivolo d’acqua che attraversava in diagonale la carreggiata”, dalla corsia di sorpasso verso quella di emergenza.

Tale circostanza sarebbe “di enorme importanza” secondo lo stesso giudice d’appello; inoltre il testimone sulla visibilità dell’insidia avrebbe precisato che il rivolo era all’“uscita del viadotto” e che “la percezione che ne può avere l’utente dipende dalla intensità della luce e anche dalla presenza di eventuali veicoli” che, precedendolo, “potrebbero sollevare l’acqua”. Quindi gli attuali ricorrenti avrebbero provato il nesso causale, che “non può essere escluso” - come invece a vrebber o fatto i due giudici di merito - per la mancanza della prova che vi fosse il tombino, perché gli attori “non hanno mai detto che dal tombino è fuoriuscita l’acqua” e parimenti perché sarebbe notorio che i tombini, “griglie per il deflusso dell’acqua meteorologica”, si trovano fisiologicamente su “tutti i tratti autostradali”.

E l’onere dellaprovadell’esistenza del tombino semmai sarebbe spettato a controparte, che avrebbe dovuto “dimostrare la corretta manutenzione del tratto”, la pioggia di quel giorno, inoltre, non essendo equiparabile al caso fortuito, in quanto non era eccezionale né imprevedibile (cfr. S.U. 26 febbraio 2021 n. 5422: l’eccezionalità di un fenomeno naturale nel senso di saltuario non esclude la prevedibilità e quindi non genera esimente). Pertanto il custode avrebbe dovuto dimostrare l’assenza di “qualunque collegamento tra il modo di essere della strada e l’evento dannoso sì da individuarne la causa esclusiva della condotta del danneggiato”, prova che non avrebbe fornito.

Inoltre l’asserita mancata prova che vi fosse il tombino non verrebbe a togliere, bensì ad aumentare la responsabilità di controparte, in quanto un’autostrada senza strumenti per il deflusso delle acque piovane è assai pericolosa. Controparte avrebbe dovuto quindi provare l’esistenza di tombini comecorretto modo di essere della cosa custodita, nonché la pulizia dei tombini stessi, cioè la corretta manutenzionedella cosa custodita, mentre nulla di ciò avrebbe in effetti dimostrato, laddove i ricorrenti avrebbero provato di avere subito un danno per la presenza di acque sull’autostrada.

2. Pur tentando di schermare e, per così dire, “variare” il contenuto dell’unico motivo, i ricorrenti censurano direttamente un accertamento di fatto: il giudice d’appello, invero, ha ritenuto “i fatti costitutivi della domanda … del tutto privi del conforto probatorio” (così nella parte conclusiva della pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, a pagina 4), e dunque non sarebbe stato adempiuto l’onere probatorio del nesso causale tra la cosa e il danno, ma il motivo dimostrerebbe il contrario. Lo stesso ricorso prende le mosse dal riconoscere che i Crugnale dovevano “provare la sussistenza del nesso di causalità tra la autostrada … ed i danni da loro patiti” (ricorso, pagina 3), per poi argomentare, appunto in termini meramente fattuali,sulla presenza o meno e in caso positivo sull’incidenza di un tombino sul tratto autostradale, “espandendosi” pure -laddove , a pagina 4 del ricorso,si sostiene che la pioggia di quel giorno non avrebbe potuto qualificarsi caso fortuito – su altri elementi di fatto che ictu oculi avrebbe dovuto semmai provare controparte qualora i ricorrenti avessero adempiuto al proprio onere probatorio.

3. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi pertanto condannare i ricorrent i – in solido per il comune interes se - alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrent i a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2.200, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ri