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Ordinanza — n. 26221/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new facts and legal qualification in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26221/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the lower court ignored a new fact regarding a former partner's role and misqualified a lease as a gratuitous loan. The court rejected these claims because the new fact was irrelevant to the established legal relationship and the alternative legal qualification was already implicitly part of the first-instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3 cod. proc. civ.; Art. 345 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it relies on facts not previously discussed or if the second instance court applies a different legal qualification to facts already acquired in the first instance without violating the principle of correspondence between claim and judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal new facts rule legal qualification second instance correspondence principle procedural admissibility judicial review indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 345 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, non sussiste violazione né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del jus novorumin appello, stabilito dall’art.
Art. 936 cod. civ.
1289/2020 della Corte d'Appello di Genova pubblicata in data 29 dicembre 2020, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 29 novembre 2016, rigettava la domanda da essa proposta ai sensi dell'art. 936 cod. civ. , o in subordine dell'art.
Art. 2041 cod. civ.
, o in subordine dell'art. 2041 cod. civ. , nei confronti di Sciaccaluga Antonio per le somme spese per realizzare le opere sul terreno di proprietà di quest'ultimo e rimasto poi nella sua disponibilità a seguito dello scioglimento del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 936 cod. civ
1289/2020 della Corte d'Appello di Genova pubblicata in data 29 dicembre 2020, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 29 novembre 2016, rigettava la domanda da essa proposta ai sensi dell'art. 936 cod. civ.
art. 2041 cod. civ
, o in subordine dell'art. 2041 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074
Cass., 04/03/2016, n. 4293
La sentenza impugnata si sorregge su ragioni del decidere autonome, la cui mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso su profili succedanei o marginali (Cass., 04/03/2016, n. 4293).
Cass., 09/11/2022, n. 33057
345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (Cass., 09/11/2022, n. 33057;
Cass., 17/01/2019, n. 1244
Cass., 17/01/2019, n. 1244).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7600/2021 R.G. proposto da: TEORESIdi PORRO EFREM C. s.a.s in liquidazione , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Simone Mariani (simone.mariani@ordineavvocatisv.it), elettivamente domiciliata in Savona, c.so Italia, n. 23/2presso lo studio del dif ensore . -ricorrente - contro SCIACCALUGA ANTONIO, rappresentato e difes o, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. Davide Squeri (avvdavidesqueri@cnfpec.it) e dall’avv. Mattero Silvestri (matteo.silvestri@ordineavvocatisv.it), elettivamente domiciliatoin Genova, via B.

Bosco, n. 45/16, presso lo studio dell’avv. Davide Squeri. - controricorrente - avversola sentenza n. 1289/2020 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata in data 29 dicembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1. Teoresi di Porro Efrem C. s.a.s. in liquidazione proponericorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza n. 1289/2020 della Corte d'Appello di Genova pubblicata in data 29 dicembre 2020, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 29 novembre 2016, rigettava la domanda da essa proposta ai sensi dell'art. 936 cod. civ. , o in subordine dell'art. 2041 cod. civ. , nei confronti di Sciaccaluga Antonio per le somme spese per realizzare le opere sul terreno di proprietà di quest'ultimo e rimasto poi nella sua disponibilità a seguito dello scioglimento del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti.

Resiste con controricorso Sciaccaluga Antonio.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1 comma, c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. l'omesso es ame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , laddove la Corte d'Appello non ha considerato la intervenuta cessazione della carica di socio da parte del signor Navone, escusso come teste,in data 17 novembre 2004.

Il motivo è inammissibile, in quanto pri v o di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074),che in via dirimente riconosce l’esistenza tra le parti di un accordo , in adempimento del quale furono eseguiti i lavori oggetto di causa, con la conseguenza per cui la società odierna ricorrente, in quanto parte degli accordi con Antonio Sciaccaluga,non può essere considerata soggetto terz o e non è quindi legittimata all’azione ex art. 936 cod. civ. e neppure all’esercizio dell’azione, proposta in via subordinata,ex art. 2041 cod. civ.

Tali statuizioni risultano essere passate in giudicato ed è quindi ultronea ed irrilevante la censura in ordine alla circostanza della cessazione dalla carica di socio sin dall’anno 2004 da parte del teste Navone, escusso sui fatti di causa. La sentenza impugnata si sorregge su ragioni del decidere autonome, la cui mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso su profili succedanei o marginali (Cass., 04/03/2016, n. 4293).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., lamentando che la corte di merito ha disatteso il disposto di cui all'art.345 cod. proc. civ. ed ha ammesso e considerato la circostanza, per la prima volta dedotta in sede di gravame, dell'esistenza tra le parti di un contratto di comodato(in luogo di un contratto di locazione) in termini di qualificazione alternativa del medesimo fatto. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.

Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, non sussiste violazione né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del jus novorumin appello, stabilito dall’art. 345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (Cass., 09/11/2022, n. 33057;

Cass., 17/01/2019, n. 1244).

3. In conclusione,il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigli