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Decreto — n. 26211/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26211/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26211/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9232/2023 R.G. proposto da : PASSANESE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587),che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI ARICCIA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14997/2022 depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 26211/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la sia pur peculiare natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione rimborso delle spese mancato anticipo delle spese spese susseguenti restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
14997/2022 depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9232/2023 R.G. proposto da : PASSANESE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587),che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI ARICCIA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 14997/2022 depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la sia pur peculiare natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, i n favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 80 0,00 ( otto cento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 07/09/20