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Decreto — n. 26205/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26205/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26205/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2428/2023 R.G. proposto da : BARILARO DAVIDE (BRLDVD66C22H501M) , da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Serranti 75; -ricorrente- contro MIAH WADUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO (TMSDND49B11H501Z) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4067/22 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 26205/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali assistenza sociale retroattiva retrocessione di credito impugnabilità della decisione di rinvio anticipo spese tardivo pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4067/22 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2428/2023 R.G. proposto da : BARILARO DAVIDE (BRLDVD66C22H501M) , da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Serranti 75; -ricorrente- contro MIAH WADUD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO (TMSDND49B11H501Z) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4067/22 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 07/09/20