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Ordinanza — n. 26195/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of reasoning on investor's payment conduct reducing insurer liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment regarding an insurance company's liability to an investor for financial product losses. The lower court failed to explain why the investor's cash payment method, which could suggest fault, did not reduce the insurer's joint liability under civil code principles. Consequently, the Court held the appeal judgment defective for lack of reasoning and remanded the case to the Court of Appeal of Naples for a new assessment of the investor's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 1227, first paragraph, cod. civ.; Art. 2049, cod. civ.: The court must specifically evaluate the claimant's conduct to determine if it constitutes fault reducing the intermediary's joint liability, rather than making tautological assertions about payment methods.

Parole chiave

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joint liability fault reduction lack of reasoning remand for retrial financial products cash payment civil code responsabilità dell'istituto assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 1227, first paragraph, cod. civ.
Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va quindi esaminato unitamente al) quintomotivo, con cui viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1227 cod.
Art. 2049, cod. civ.
Art. 385, third paragraph, cod. proc. civ.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod.
art. 2697 cod. civ
civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod.
art. 1227 cod. civ
Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va quindi esaminato unitamente al) quintomotivo, con cui viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., ai sensi dell’art.
art. 2049 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/07/2021, n. 21643
18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643).
Cass. 25/10/2022, n. 31453
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18324/2020R.G., proposto da SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIET À COOPERATIVA , in persona del procuratore dott. Andrea Bonomini; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA n.38, presso lo STUDIO RUCELLAI RAFFAELLI ; rappresentata e difesa dall' A vvocato LORENZO EMANUEL CONTI ( ), in virtù di procura in calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di LUIGI CALABRESE; rappresentato e difeso dall’Avvocato ROCCO MARINO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di GAETANO FESTA;

A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. -intimato– avverso la sentenza n. 552/2020della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 6 febbraio 2020 e notificata il 21febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere Relatore,Dott. Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto 22 settembre 2 006, n. 101, i l Tribunale di Napoli, S ezione distaccata di Ischia, ingiunse alla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di pagare a Luigi Calabrese la somma di E uro 56.347,59 , oltre interessi e spese, a titolo di riscatto anticipato del capitale investito –attraverso un contratto sottoscritto il 30 giugno 2004 e predisposto da Gaetano Festa, titolare dell’agenzia generale di Ischia della predetta compagnia assicurativa– nel prodotto finanziario denominato “capitalizzazione finanziaria a premio unico", il quale prevedeva l’incremento annuale del capitale con un rendimento minimo dell’1,50%, con facoltà di dismissione anticipata, dopo il primo anno, al costo del 2%.

Al decreto ingiuntivo si oppose la società ingiunta, deducendo l’inesistenza, l’inefficacia o l’invalidità del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, Gaetano Festa, sprovvisto di potere dirappresentanza. L’opponente invocò, inoltre, l’autorizzazione a chiamare in causa l’agente medesimo, chiedendo che ne fosse accertata l’esclusiva responsabilità per i danni eventualmente subìti dal sig. Calabrese. Quest’ultimo, costituitosi nel giudizio di opposizione, chiesela conferma del decreto opposto, nonché, successivamente all’autorizzazione alla chiamata in causa dell’agente e alla concessione dei termini ex art.183 cod. proc. civ., l’accertamento della responsabilità solidale della società di assicurazione, ai sensi dell’art.2049 cod. civ..

Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, escludendo la dedotta obbligazione A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. contrattuale della compagnia assicurativa; sotto il profilo extracontrattuale, accertò la responsabilità, ex art.1398 cod. civ., di Gaetano Festa e lo condannò a pagare a Luigi Calabrese la somma , la domanda proposta da quest’ultimo verso la società assicurativa ai sensi dell'art.2049 cod. civ.. 2.La Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Luigi Calabrese, nella contumacia di Gaetano Festa e nel contraddittorio con la Società Cattolica di Assicurazioni, ha condannato quest’ultima, ai sensi dell’art.2049 cod. civ., in solido con l’agente, al pagamento, in favore dell’appellante, della predetta somma di Euro 56.347,59oltre interessi.

La Corte territoriale – ritenuta erronea la tesi del primo giudice circa la non estensibilità della disciplina di cui all’art.2049 cod. civ. alla figura dell’agente di assicurazione (in ragione della sua qualità di collaboratore autonomo o parasubordinato) e tenutoconto delle risultanze probatorie del processo penale celebratoa carico di Gaetano Festa per il reato di truffa commesso in danno dell’appellante e di altri investitori (ove era emerso che i documenti contrattuali usatid all’ agente , all’ interno di local i in cui era impiegato il logo della Società Cattolica di Assicurazione, erano conformi allemodalità previste dallacompagnia assicurativa, sebbenele polizze non fossero state trasmesse a quest’ ultima e ai clientifossero state consegnate false lettere d i conferma dell’investimento) – ha fatto applicazione del principio per il quale la responsabilità della società di intermediazione finanziariapreponente, in solido con l’agente da essa preposto alla promozione dei prodotti finanziari, trova fondamento nel rapporto di occasionalità necessariatra il danno subìto dal cliente e le incombenze affidate al promotore, rapporto che non viene meno se quest’ultimo, abusando dei suoi poteri,abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente.

La Corted’appello ha ulteriormente ritenuto che , nel caso di specie , sebbene fosse documentata la circostanzache il sig. Calabrese aveva pagato in co n tanti A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. (circostanza, inoltre , evidenziata dalla sentenza di primo grado senza che sul punto fossestata propo s ta impugnazione ) , non erano ravvisabili nella condotta del cliente i connotatidi anomalia e di consapevole acquiescenza al la violazione delle regole gravanti sul promotore idonei ad interrompere od attenuare il predetto rapporto di occasionalità necessaria e , per l’effetto, a d escludere o ridurre la responsabilitàsolidale della preponente.

La Corte di merito ha, infine, condannatoGaetano Festa a rivalere l'impresa appellata di quanto tenuta a pagare aLuigi Calabrese e ha regol ato le spese del doppio grado.

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea propone ricorso per cassazione la Società Cattolica di Assicurazione- Società Cooperativa, sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso Luigi Calabrese. Non svolgeattività difensiva l’intimato Gaetano Festa. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. IlProcuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La sola parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.,in relazione all’art . 360 n. 4 c od. proc. civ. .

La ricorrente deduce, in particolare , la sussistenza, nella sentenza impugnata,del vizio di extra- petizione , per avere pronunciato su una domanda (la domanda risarcitoria ex art.2049 cod. civ.) che l’assicurato non aveva mai proposto. Osserva, al riguardo,che il sig. Calabrese aveva originariamente agito in via monitoria con azione di adempimento contrattuale e , successivamente, nella comparsa di risposta con cui si era costituito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva aggiunto alla predetta domanda (ribadita quale domanda A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres.

Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. principale attraverso la richiesta di conferma del decreto medesimo) , esclusivamente quella subordinata di ripetizione del pagamento indebito, ex art.2033 cod. civ. , senza formulare , altresì, una domanda di carattere risarcitorio. 1.1.Il motivo è infondato. Risulta dagli atti – ed è comunque incontroverso tra le parti – che, nel proporre opposizione al decretoingiuntivo, la compagnia assicurativa non si era limitata a difendersi nei limitidei fatti allegati dall’ingiungente(opponendo “mere difese”alla domanda di adempimento da que gli formulata in via monitoria ) , né si eralimitata ad allargare l’oggetto del giudizio a fatti ulteriori, rim anendo nei limiti della domanda proposta dall a controparte ( eventualmente sollevando “eccezioni”dirette a dedurre la sussistenza di f atti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto vantato dal Calabrese); essa, piuttosto, si era spinta ad allargare l’oggetto del giudizio oltre i limiti della domanda proposta nei suoi confronti in via monitori a , c hiedendo ed ottenendo l’ autorizzazione a chiamare in causaGaetano Festa e proponendocontro di lui una domanda di accertamento della sua responsabilitàverso Luigi Calabrese.

Solo in seguito alla proposizione di questa domanda – che non era stata proposta nei confronti dell’ingiungente e che dunque era legata alla domanda contrattuale originaria da lui formulata, non già da connessione per riconvenzione ex a r t. 36 cod. proc. civ., ma da connessione per garanzia ex art.32 stesso codice (integrandosi la garanzia “ p ropria” , prevista da tale disposizione, non solo quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo ma anche quando vi sia una connessione obiettiva tra le due domande: ex aliis, Cass.29/07/2009, n. 17688) – il convenuto in opposizione (attore in senso sostanziale) aveva ulteriormenteallargato l’oggetto del giudizio oltre i limiti delledomande già proposte , formulando , con la prima memoria ex art.183 cod. proc. civ., la domanda risarcitori a extracontrattuale fondata sull’art.2049 cod. civ. nei confrontidella società assicurativa.

A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 1.2.Al di là della questione se la domanda ex art.2049 cod. civ. fosse da considerarsi o meno ammissibile– questione che postulerebbe la soluzione del quesito se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per l’opposto di avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio si profili solo nell’ipotesi in cui l’ opponente abbia formulato nei suoi confronti una domanda riconvenzionale proiettandolo nella posizione di convenuto (ex multis,Cass.25/02/2019, n.5415) oppure anche nell’ipotesi in cui l’opponente abbia propostouna domanda di garanzia convenendo in giudizio un a terza parte –sta di fatto che essa domanda era stata espressamente ritenuta ammissibile dal giudice di primo grado e che su tale statuizione (la quale ha preceduto quella di rigetto per infondatezza nel merito della domanda medesima) la compagnia assicurativa non a veva proposto impugnazione, neppure in via incidentalecondizionata.

Da un lato, pertanto, con la proposizione dell’appello da parte di Luigi Calabrese, alla Corte territoriale era stata ritualmente devolutala cognizionesul merito della domanda di risarcimento del danno ex art.2049 cod. civ. da lui proposta nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione mediante la richiesta di riforma della decisione negativa di rigetto emessa dal primo giudice; dall’altro lato, in ragione della mancanza di impugnazione incidentale sul punto da parte della predetta società, lastatuizione circa l’ ammissibilità – e , prima ancora,circa la sussistenza –della domanda medesima doveva reputarsi coperta dal giudicato.

Il primo motivo del ricorso va dunquerigettato per insussistenza del dedotto viziodi extra- petizione, dal momento che la pronuncia di merito della Corte di appello non esorbita dai confini circoscritti dai motivi di impugnazione né dai limiti delle domande ammissibilmente proposte dalle parti.

2. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. La società ricorrente deduce che la Corte di appello di Napoli non avrebbe considerato la «totale assenza» della prova del pagamento del premio asseritamente effettuato dal sig. Calabresein favore del sig. Festa nel periodo in cui questi aveva ricopertola qualità di suo agente generale.

Afferma che la Corte territoriale , pe r un verso , avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento del premio fosseavvenuto in contanti, basandosi sulle indicazioni contenute in un modulo falso in cui era riportato l’importo asseritamente versato senza che però fossero specificate le modalità del suo pagamento; per altro verso, non avrebbe tenuto conto delle prove documentali da essa depositate (in particolare dell’estratto conto relativo al suo conto corrente bancario acceso presso il Credito bergamasco e dei fogli-cassa relativi al periodo giugno/luglio 2004),da cui sarebbe emerso con evidenza il mancato ricevimento del predettopagamento.

Evidenzia, infine, la non credibilità dell’ allegazione di controparte in or d ine alla circostanza che l’agente avrebbe provveduto a trasferire la somma di denaro attraverso il “reinvestimento” dei rimborsi di polizze precedentemente stipulate con altra società assicurativa, avuto riguardo alla notoria circostanza che le compagnie di assicurazione rimborsano le polizze mediante supporti tracciabili (bonifici bancari o assegni circolari intesta t i all’assicurato), nella specie non documentatidall’appellante. 2.1.Il motivo è inammissibile.

Il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato ) o di fatto secondario (ovverosia, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, il fatto storico del pagamento del premio di oltre 55.000 Euro,da parte di Luigi C alabrese in favore di Gaetano Festa , è stato debitamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, la quale non solo ha ritenuto documentalmente provato che esso fosse avvenuto in contanti, ma ha anche precisato che il rilievo circa tale modalità di pagamento, già compiuto dal primo giudice, non aveva formato oggetto di impugnazione.

Nel censurare tale statu izione della sentenza impugnata , sul presupposto che, al contrario, sussisterebbe la « totale assenza » di prova circa il predetto pagamento e che la sua mancanza sarebbe desumibile sia dai documenti contabili depositati sia dalla non credibilitàdelle alleg azioni del sig. Calabrese, la società ricorrente, ad onta della formale intestazione del motivo di ricorso, non pone, dunque, una censura di omesso esame di fatto storico decisivo e controverso, ma critica la valutazione delle prove operata dalla Corte di appello, omettendo di consi derare che tale giudizio è insindacabilmente riservato al giudice del merito.

Il secondo motivo di ricorso,pertanto, è inammissibile.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La società ricorrente critica la sentenza impugnata anzitutto per avere ritenuto applicabilela disciplina di cui all’art.2049 cod. civ. al rapporto di agenzia in mancanza dei necessari presuppostidella dipendenza e della subordinazione dell’agentedi assicurazione dalla società assicurativa e, correlativamente, del potere di direzione e sorveglianza di quest’ultima nei confronti del primo ; in secondoluogo, per non aver tenuto conto, nel caso concreto, al fine di escludere A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres.

Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. l’applicabilità all’impresa assicurativa del predetto criterio di imputazione d i responsabilità, della circostanzache l’agente era p rivo sia del potere di stipulare contratti assicuratividel “ramo vita” sia del potere di incassare somme per conto della preponente; in terzo luogo, per avere omesso di considerare la mancanza del presuppostoindefettibiledella pretesa risarcitoria dell’assicurato, consistente nella prova della effettiva dazione di somme di denaro in favore dell’agente. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile nella parte in cui critica la sentenza impugnata per avere emesso la condanna al risarcimento della compagnia assicurativa in assenza dellap r ova del danno asseritamente subìto da Luigi Calabrese ; al riguardo va ribadito che la censura diretta ad evidenziare la mancata dimostrazione del versamento di somme di denaro in favore dell’ a gente ten d e a suscitare una ricostruzionedei fatti e un apprezzamento delle risultanze istruttorie alternativi a quelli operati dal giudicedel merito cui sono incensurabilmente riservati. 3.2.

Il motivo è , invece , infondato nella parte in cui sostiene la non applicabilità del l’art.2049 cod. civ. all’ attività dell’age nte, per mancanza del requisito della subordinazione rispetto all’imprenditore preponente e per l’assenza del potere di rappresentanzadi quest’ultimo; al riguardo, va ribadito il contrario principio,pacifico e consolidato, secondo cui sono invece irrilevanti, in funzione dell’operatività della disciplina stabilita dalla norma predetta, sia la sussistenzadi un rapporto di lavoro subordinato tra la società assicuratrice e l’agente di cui essa sia avvalsa (cfr., ad es., Cass. 03/04/2000, n. 4005;

Cass.24/01/2007, n. 1516), sia la sussistenza del potere di rappresentanza della compagnia assicurativa in capo all’agente medesimo (cfr . , ad es., Cass.22/06/2007, n. 14578; Cass. 15/03/2009, n. 5370). Il terzo motivo, dunque, deve essere rigettato.

4. Con il quarto motivo la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa denuncia l a nullità della sentenza impugnata per violazione A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. dell’art.132, secondo comma,n.4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. La società ricorrente deduce che la Corte d ’ appello sarebbe incorsa in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, in quanto, nell’escludere l’eventuale concorrente condotta colposa dell’investitore L uigi C alabrese, si sarebbelimitata a dichiarare , in termini del t utto assertivi, che tale condotta non poteva essere desuntadalla documentata circostanza del pagamento in contanti del premio assicurativo, aggiungendo – in contrasto non solo con la documentazione prodotta dall’impresa assicurativa ma anche con le s t esse allegazionidell’assicurato – che non era dimostrato che egli fosse a conoscenza di eventuali irregolarità poste in essere dall’agente.

5. Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va quindi esaminato unitamente al) quintomotivo, con cui viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe indebitamente escluso il concorso colposodel danneggiato nella causazione del pregiudizio da lui stesso subìto, omettendodi rilevare – diversamente dal giudice di primo grado – che il sig. Calabrese, in conformità ad un modello di comportamento ordinariamente diligente, al momento della stipula della polizza , per un verso, a v r e b be dovuto esigere dall’agente la giustificazione dei suoi poteri rappresentativi, ai sensi dell’art.1393 cod. civ.; per altro verso, avrebbe dovuto procedereal pagamento del premio con modalità tracciabili, avendo cura di indicare la società Cattolica Assicurazione come beneficiaria, anche inconsiderazione del fatto che egli , in precedenza, aveva sottoscritto , per il tramite del medesimo agente, diverse polizze con altra societàassicurativa, ricevendo da questa la comunicazione che i documenti utilizzati dal sig.

Festa erano falsi. 5.1.I motivi in esame – mentre, al pari dei precede nti , sono inammissibili nellaparte in cui censurano il giudizio, insindacabilmente riservato al giudice del A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. merito, circa la mancata dimostrazione della consapevolezza , da parte dell’investitore, di eventuali irregolarità poste in essere dal promotore – sono invece fondati nella parte in cui, movendo dallaconsiderazione che la sentenza impugnata, pur in modo ritenuto non condivisibile, aveva reputato provata la circostanza dell’avvenuto pagamento in contanti, la censurano sia per avere assertivamente escluso che tale modalità di pagamento assumesse rilievo ai fini del giudizio di anomalia dellacondotta dell’ investitore , sia per avere omesso di rilevare che egli, al contrario, avrebbe dovuto procedere al versamento del premiocon modalità tracciabili. 5.2.Al riguardo giova ricordare che l’art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020). Presupposto della responsabilità dell’intermediario è la sussistenza di una connessione tra l’esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all’investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell’ampiosignificato del nesso di “ occasionalità necessaria ”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all’art. 2049 cod. civ.(Cass. 22/10/2004, n. 20588;

Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. 5.3. Pe raltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quantomeno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalitàtra il fatto dannoso commesso dal preposto e l’esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell’agente(tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass.27/08/2020, n. 17947). Il contegno “anomalo” dell’investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l’illecito dell’agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (Cass.01/03/2016, n. 4037;

Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017, n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643). 5.4. E lementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell’investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell’investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013,n. 27925;

Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857). 5.5.Tra questi elementi si colloca la consegna all’agente di somme di danaro in contanti(Cass. 20/01/2022, n. 1786). Questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l’anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. contanti da parte dell’investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007). 5.6.Pur dovendosi escludere l’operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell’investitore – e l’apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore – costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: cfr., ad es., Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare all’agenteunicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all’intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque diavvalersi di altri strumenti – ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all’ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti –dotati di tracciabilità, in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643;

Cass. 25/10/2022, n. 31453), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell’affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall’investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell’intermediario.

A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 5.7.Nel caso di specie, la Corte di appello si è limitata a rilevare , in modo assertivo e tautologico, cheeventuali «connotati di consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore» non sarebbero «ravvisabili nel pagamento in contanti del premio», aggiungendo bensì che si sarebbe trattatodi «circostanza documentatadella cui corrispondenza al ver o ha già dato atto il primo giudice in carenza di impugnazione sul punto», ma o mettendo di motivare sul perché tale documentata circostanzanon sarebbe stata rilevante in funzione del giudizio di colpa dell’assicurato.

Tale assertiva statuizione , poiché non considera che la condotta del Calabrese, percome ritenuta provata, si era tradotta nella posizione in essere di una forma di pagamentonon tracciabile e quindi contra legem– e poiché omette di spiegare perché, non ostante ciò, essa non avesse tuttavia presentato elementi di anomalia atti ad escludere il nesso di occasionalità necessaria tra l’esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all’investitore, né fosse stata caratterizzata da connotat i idonei ad essere valutati quale fatto colposo concorrente con l’illecito del l’agente , in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.

– deve ritenersi affetta sia dal dedotto vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, sia dal dedotto vizio di violazione di legge , con conseguentenecessità di accogliere , per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo del ricorso proposto dalla Società C attolica di A ssicurazione - Società Cooperativa. 5.8. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolt i con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, la quale, attenendosi agli enunciati principi, rinnoverà l’accertamento di merito sulla rilevanza della condotta del danneggiato ai fini dell’eventuale esclusione o riduzione della responsabilità della banca intermediaria, tenendo presenti le circostanze di fatto ritenute provate, con particolare riguardo alle modalità di pagamento del premio.

A.C. 05.06.2023 N. R.G. 18324/2020 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie per