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Ordinanza — n. 26179/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking third merit review on factual issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Roselli's appeal inadmissible because it sought a third instance of merit review on factual matters. Roselli argued he lacked liability under Article 2051 of the Civil Code, while the opposing parties contended the appeal was merely a re-litigation of facts. The court ruled that such appeals are inadmissible as they violate the principle of single instance for factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 13, para. 1 quater, D.P.R. 115/2012: An appeal challenging a judgment on factual grounds constitutes a request for a third instance of merit and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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third instance merit review factual re-litigation inadmissibility Article 360 c.p.c. single instance principle contributo unificato payment responsabilità per danni da acqua risarcimento del danno civile responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 1 quater, D.P.R. 115/2012
Art. 13, para. 1 bis, D.P.R. 115/2012
art. 2051 c.c
Il secondo motivo denuncia, ancora in riferimento all'articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione per inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c.”.
articolo 2051 c.c
Si censura ancora l’accertamento del giudice d’appello laddove ha escluso, “inspiegabilmente” la responsabilità del condominio, operando un’ulteriore ricostruzione dei fatti mediante gli elementi probatori, per giungere ad affermare che il ricorrente non avrebbe responsabilità ex articolo 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15941/2021 R.G. proposto da: Vincenzo Roselli, elettivamente domiciliatopresso lo studio in Roma, via Aureliana 63, dell’avvocato SaraDi Cunzo l o che l o rappresenta e difende; -ricorrente - contro Yon Italiani, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Sabotino 12, dell’avvocato Francesco Vergerio di Cesanache lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro Condominio Vicolo Savelli n.11, elettivamente domiciliato in Roma,Via degli Scipioni 288, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Iacono Quar antin o che lo rappresenta e difende; - controricorrente - e nonchè contro Gi.De.

Planet S.r.l.e Generali Italia S.p.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 6051/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 2/12/2020; Premessoin fatto che: Dopo avere ottenuto un accertamento tecnico preventivo riguardo infiltrazioni che lo investivano da una proprietà sovrastante, Yon Italiani, quale proprietario di un appartamento in Roma, conveniva davanti al tribunale capitolino il proprietario dell’altro appartamento, Vincenzo Roselli, e Gi.De Planet, appaltatrice dei lavori da cui sarebbero sorte le infiltrazioni; venivano in seguito chiamati in causa il relativo condominio - Condominio Vicolo Savelli n.11 di Roma–e la sua compagnia assicuratrice, Assicurazioni Generali S.p.A.

Si costituivano resistendo sia il Roselli, sia il condominio, sia la compagnia, rimanendo l’appaltatrice contumace. Il Tribunale, con sentenza n. 18530/2013, condannava in solido il Roselli e l’appaltatrice a risarcire all’attore idanni, quantificati nella misura di euro 48.392 oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese di consulenza e di lite; condannava l’attore a rifondere le spese processuali al condominio e alla compagnia assicuratrice.Il Roselli proponeva appello principale, l’Italiani e l’appaltatrice rispettivo appello incidentale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6051/2020, accoglieva soltanto l’appello incidentale dell’Italiani, dichiarando la compensazione delle spese processuali di primo grado tra lui econdominio e compagnia assicuratrice. Ha presentato ricorso il Roselli, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria; si sono difesi con rispettivo controricorso l’Italiani e il condominio, e quest’ultimo ha depositato pure memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione di legge per totale assenza di legittimazione passiva o titolarità del rapporto controverso”. Si argomenta nel senso che da vari elementi probatori invocati risulterebbe che il ricorrente sarebbe stato in una condizione di “assoluta estraneità in ordine ai fatti e alle circostanze esposte e dedotte nel presente giudizio”, e pertanto non avrebbe rivestito alcuna forma di responsabilità, offrendo una sorta di ripercorso, appunto, delle vicende e delle relative prove, per concludere che il Roselli “avrebbe senza dubbio dovuto essere estromesso dal presente giudizio per mancanza di legittimazione passiva”.

2. Il secondo motivo denuncia, ancora in riferimento all'articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione per inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c.”. Si censura ancora l’accertamento del giudice d’appello laddove ha escluso, “inspiegabilmente” la responsabilità del condominio, operando un’ulteriore ricostruzione dei fatti mediante gli elementi probatori, per giungere ad affermare che il ricorrente non avrebbe responsabilità ex articolo 2051 c.c. essendo la norma inapplicabile perché “l’evento dannoso è stato provocato da un fatto del terzo dotato dei caratteri dell’inevitabilità”.3.

Come sostengono entrambi i controricorsi, sottolineandolofin dall’inizio delle proprie argomentazioni, nel caso in esame è stato presentato un ricorso il cui contenuto corrisponde alla richiesta di un terzo grado di merito, prospettando un diverso esito dell’istruttoria e tentando nel secondo motivo di schermare ciò con un -tutt’altro che risolutivo - riferimento all’articolo 2051 c.c. Si tratta, dunque, di un ricorso palesemente inammissibile, perché intessuto esclusivamente di questioni fattuali. Il ricorrente deve rifondere le spese processuali a ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna i l ricorrente Vincenzo Rosellia rifondere al controricorrente Yon Italiani le spese processuali, liquidate in un totale di €3200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge , e a rifondere al controricorrente Condominio Vicolo Savelli 11 di Roma le spese processuali, liquidate in un totale di € 3700, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricors