Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26117/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished by mutual renunciation of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26117/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the lawsuit and the defendants' acceptance of this renunciation. The original case involved a road traffic accident resulting in death, where the lower court had awarded damages to the victim's family against the drivers. Since both parties mutually abandoned the litigation, the court ruled that the proceedings were terminated and legal costs were fully compensated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws the lawsuit and the opposing party accepts the renunciation, the judgment is extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of lawsuit extinction of proceedings mutual renunciation road traffic accident civil liability costs compensation camera di consiglio risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 bis.1 c.p.c.
aifi ni della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. 13636 del 2015); per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio ; s pese compensate.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13636 del 2015
Cass. 13636 del 2015); per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio ; s pese compensate.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

2 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2459/2020R.G. proposto da Mauro MAGGIORELLI,rappresentato e difes o dall’avv. Fabio Valerini , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, piazza Gentile da Fabrianon. 3; –ricorrente – contro Marco FREGOSO, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della nonna Assunta CAGNOLI e d Anna Maria PACCHI , rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Scopsi e Filippo Tornabuoni giusta procura in calce al controricorso e domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, viale Bruno Buozzi n.77;

–controricorrenti – Oggetto: Responsabilità civile – circolazione stradale– Estinzione. C.C. 12.06.2023 r.g.n. 2459/2020 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi nonché contro Alessandro ROSSI, –intimato – avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova n. 833 del 20 19 depositata il 5/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che la Corte d’appello di Genova, in sede di rinvio , ha condannato Mauro Maggiorellie Alessandro Rossi in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del dannoin favore degli odierni ricorrenti per avere cagionato la morte del loro congiunto Sergio Fregoso, così liquidato: (dedotte le rispettive provvisionali percepite e i vi specificate ), Euro €.395.024,32 per il danno patrimoniale in favore della coniugePACCHI Anna Maria, importo da cui dovrà essere detratta, in sede esecutiva, la somma (rivalutata) già percepita dall'lnail, per lo stesso titolo, con l'onere della percipiente di fornire la pertinente documentazione, in quella sede; nonché Euro 265.536,00 per il danno non patrimoniale; in favore del figlio FREGOSO Marco, in proprio, Euro 248.940,00 ed in suo favore , nell'indicata qualità di amministratore di sostegno della madre della vittima, CAGNOLI Assunta, Euro 233.344,00 ; per tutti, oltre agli interessi legali sugli importi liquidati, devalutati alla data del sinistro, e via via annualmente rivalutati sino alla data della presente sentenza, oltre, da tale data, i soli interessi legali fino sul totale non più soggetto a rivalutazione, fino al saldo; con condanna di Maggiorelli Mauro e Rossi Alessandro, in solido tra loro, a pagare, in favore degli indicati attori in riassunzione, nonché le spese legali per ciascuna delle fasi di rinvio e di legittimità; avverso la sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso per cassazione Mauro Maggiorelli sulla base di sei motivi ; h anno resi stito con controricorsoMarco Fregoso, figlio della vittima, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della nonna, Assunta Cagnoli , e Anna Maria C.C. 12.06.2023 r.g.n. 2459/2020 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi Pacchi, coniuge della vittima; Alessandro Rossi, sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. aifi ni della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero; Considerato che èsuperflua la disamina dei motivi di ricorso, atteso che con istanza del 25.05.2023parte ricorrente ha notificato ai controricorrenti istanza di rinuncia al giudizio; a loro volta,questi ultimi hanno depositato atto di accettazione della rinuncia in data1.06.2023; va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio; l’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese; trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. 13636 del 2015); per questi motivi dichiara l’estinzionedel giudizio ; s pese compensate. Così deciso nella camera di consiglio dell