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Ordinanza — n. 26013/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses liability claim for concrete residue on road, requiring proof of objective danger beyond mere static object.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonietta Friolo's appeal against the Taranto Court of Appeal's dismissal of her damages claim against the Municipality for injuries sustained on a concrete residue. Friolo argued the municipality failed to warn of the hazard and that visual inspection was insufficient, while the municipality contended the lack of proof regarding the causal link and the victim's conduct. The court held that for static objects, the custodian must prove an objective dangerous situation making the damage probable, not merely that the object was present.

Regesto Legislator

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Art. 2051 cod. civ.; Art. 1227 cod. civ.: For damages caused by static objects, the custodian's liability is objective, but the causal link requires proof of an objective dangerous situation rendering the damage probable, as mere presence of the object is insufficient without demonstrating the victim's conduct did not merely interrupt the chain but acted as an exceptional and unforeseeable fortuitous event.

Parole chiave

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responsabilità cose in custodia nesso causale staticità caso fortuito eccezionalità pericolosità oggettiva condotta della vittima art. 2051 codice civile art. 1227 codice civile lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 cod. civ.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e degli artt.
Art. 2 cod. strada
2007/2015, con cui il Tribunale di Taranto respingeva la sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 cod.
Art. 14 cod. strada
Art. 1227 cod. civ.
e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
s trada in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2051 cod. civ
2007/2015, con cui il Tribunale di Taranto respingeva la sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 cod. civ.
art. 2043 cod.civ
30775: n ella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.
art. 2051 c.c
27724: Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/02/2013, n. 2660
Cass., 05/02/2013, n. 2660: La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
Cass., 19/12/2022, n. 37059
Cass., 19/12/2022, n. 37059: In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38509/2019 R.G. proposto da : FRIOLO ANTONIETTA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Sabrina Sbiroli (sbiroli.sabrina@oravt.legalmail.it), elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede, n. 44 presso lo studio dell’avv. Barbara Antuoni. - ricorrente - contro COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difes o , giusta procura in calce al 2 controricorso, dall’avv. Angela Maria Buccoliero (buccoliero.angelamaria@oravt.legalmail.it), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Pontefici, n. 3 presso lo studio dell’avv.

Valentino Capece Minutolo. - c ontroricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ A ppello di Lecce, Sezione distaccata di Taranton. 263/2019, pubblicata in data 1 4 maggio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone Fatti di causa 1. Antonietta Friolo propone sulla base di tre motivi ricorso per cassazione della sentenza n. 263/2019 pubblicata il 14 maggio 2019 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che rigettava la sua impugnazione avverso la sentenza n. 2007/2015, con cui il Tribunale di Taranto respingeva la sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 cod. civ. contro il Comune di Taranto in relazione a sinistro occorsole in data 16 maggio 2011 alle ore 11,00, quando era inciampata in un residuo di cemento a ridosso di cassonetti dell’immondizia, riportando lesioni.

Resiste con controricorso il Comune diTaranto.

2. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Non sono state depositatememorie.3 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e degli artt. 2 e 14 cod. s trada in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la corte d’appello escluso la configurabilità in concreto di una responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per non esservi stata alcuna segnalazione della pericolosità del tratto di strada e non essendo tale insidiosità rilevabile con un mero esame visivo dello stato dei luoghi, effettuato solo attraverso poche fotografie .

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La contraddittorietà della decisione emerge alla pagina 2 della sentenza ove non si nega che vi fosse un ostacolo . Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ove, sebbene il giudice d’appello abbia ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 2051 cod. civ., ha poi finito per escludere la responsabilità da custodia del Comune per ritenuta mancata prova del nesso di causalità, pur incombendo al Comune dare la prova liberatoria del fortuito .

2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondati. La corte di merito, pur riconoscendo la presenza sul luogo teatro del sinistro di un modesto ostacolo, costituito da un residuo di cemento , e pur facendo riferimentoin alcuni passaggi motivazionali al caso fortuito, hafatto buon governo del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità 4 o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod.civ., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ( v.

Cass., 22/12/2017, n. 30775: n ella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. c iv . ; v. anche Cass., 30/10/2018, n. 27724: Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva ). 2.1 Applicando i suindicati principi, la corte territoriale ha attribuito infatti rilievo alla perfetta visibilità del residuo di cemento in cui la odierna ricorrente è inciampata, sia per la piena luminosità dell’ora diurna, sia per la natura della struttura,pervenendo alla considerazione per cui una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito di evitare l’evidente ostacolo, per cui l’evento dannoso non può che essere ascritto alla incauta condotta del pedone.

Né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato al primo motivo del ricorso per non aver il giudice del gravame considerato la insidiosità e pericolosità dei luoghi, esaminati soltanto mediante alcune 5 fotografie, posto che nell'ottica della previsione dell'art. 2051 cod. c iv ., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), nel senso che nell’ipotesi di una res priva di intrinseco dinamismo assume anche rilevanza l’agire umano, nella specie quello del danneggiato, che, valutato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., può arrivare, come nel caso di specie, ad escludere integralmente il risarcimento del danno (v.

Cass., 05/02/2013, n. 2660: La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essadi per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno ;

Cass., 19/12/2022, n. 37059: In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 cod. c iv . e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, cod. c iv .), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di 6 imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento ).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Taranto delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.800,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in