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Ordinanza — n. 25991/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs to creditors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25991/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant had previously filed a revocatory action against creditors, he subsequently abandoned the appeal before the chamber hearing. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs incurred by the opposing creditors.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation judgment is extinguished upon the party's declaration of withdrawal, and the withdrawing party is condemned to pay the procedural expenses borne by the other parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of judgment litigation costs allocation cassation procedure revocatory action revoca del credito al consumo concordato nel fallimento revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
a ., a sua volta procuratrice speciale della predetta MAIOR SPV s.r.l., che ha anche depositato memoria; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in a dunanza c amerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380-bisc.p.c;
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - nessuna delle controricorrent i ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso, sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - nessuna delle controricorrent i ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso, sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9474/2020
, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese so stenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020).
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Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24722/2020R.G. proposto da: VANDONI GIORGIO, domiciliatoin Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o d a ll’ avv. Edoardo Palma Camozzi, come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS s.p.a., quale procuratrice speciale di PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di MAIOR SPV s.r.l., in persona del procuratore speciale Diego Milani, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dal l’ avv.

Andrea Fattori , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro N. 24722/20R.G. AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. (già S ocietà per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a.), quale procuratrice speciale di FLAMINIASPV s.r.l., in persona della procuratr ic e speciale Daniela Bortoluzzi, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17 , presso lo studio dell’avv. Gaia D’Elia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Verdi, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro UNIONE DI BANCHE ITALIANEs.p.a., in persona del procurat ore speciale Marco Fermi, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Tomirotti, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e nei confronti di BRENTANO ANGELICA MARIA TERESA -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 1371 /20 20 e pubblicata in data 5.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: - Giorgio Vandoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato il proprio appello contro la sentenza del Tribunale di Milano del 2 3 . 9 .201 5 , che aveva a sua volta accolto la domanda revocatoria di fondo patrimoniale –costituito dal Vandoni con la propria moglie Angelica Maria Teresa Brentano in data 8.7.2009 - proposta da Veneto Banca s.c.p.a.e dall’intervenuta Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a.;

N. 24722/20R.G. - ha nno resistito con controricorso Flaminia SPV s.r.l. (quale cessionaria di Veneto Banca), e per essa AMCO s.p.a., nonché UBI Banca s.p.a. (già Banca Popolare Commercio Industria), e Maior SPV s.r.l. (quale cessionaria di quest’ultima), e per essa Prelios C redit S olutions s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di PreliosCredit S ervicing s. p . a ., a sua volta procuratrice speciale della predetta MAIOR SPV s.r.l., che ha anche depositato memoria; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in a dunanza c amerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380-bisc.p.c;

Considerato che: - prima de ll'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite; - nessuna delle controricorrent i ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso, sicché occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c. , le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del rinunciante, secondo la regola generale per cui questi va condannato al rimborso dellespese so stenute dalle altre parti (Cass. n. 9474/2020).

P. Q. M. la Cortedichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità, che liquida in favore di Prelios Credit Solutions s.p.a. n.q. in € 5.000,00 per compensi, ed in favore delle altre controricorrenti N. 24722/20R.G. in € 4.000,00 per compensi, oltre (per ciascuna delle controricorrenti) € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,