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Ordinanza — n. 25951/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of essential facts and specific document references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25951/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide essential facts and specific document references required for review. The lower court had previously ruled that procedural defects were cured by the appellant's own actions, but the appeal omitted critical details regarding notification records and the timing of knowledge acquisition. Consequently, the Court could not examine the merits and dismissed the request without addressing the underlying substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the exposition of essential facts necessary for the Court's examination or fails to specify the documents upon which the impugnation is based.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of essential facts specific document references procedural defects cure notification timing verification procedura di rivendicazione nel pignoramento credito contestato opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.
6826 del 22/03/2010 (e successive conformi); − si osserva, poi, c he è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è inammissibileper violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn.
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
− avverso tale decisione Nicola Marrone proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), mentre non svolgeva difese l’intimata Nadia Moretti; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 617 cod. proc. civ
121 del 24/9/2020 del Tribunale di Chieti; previa qualificazione dell’opposizione proposta come rimedio ex art. 617 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1538/2021 R.G. proposto da NICOLA MARRONE, rappresentato e difes o dall ’ avv. Maria Di Tillio , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale avvmariaditillio@puntopec.it - ricorrent e - contro NADIA MORETTI - intimata - avverso la sentenza n. 121/2020 del TRIBUNALE DI CHIETI, Sezione distaccata di ORTONA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/7/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : − Nicola Marrone proponeva opposizione ex artt. 615 - 617 cod. proc. civ. all’espropriazione presso terzi intrapresa da Nadia Moretti nei suoi confronti; deduceva la mancata notifica degli atti prodromici e del pignoramento presso terzi e contestava il diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione di un preteso controcredito;− la fase di merito dell ’ opposizione si concludeva con la sentenza n. 121 del 24/9/2020 del Tribunale di Chieti; previa qualificazione dell’opposizione proposta come rimedio ex art. 617 cod. proc. civ., il giudice, in base alla ragione ritenuta più liquida, respingeva le contestazioni del Marrone affermando che il vizio di notificazione degli atti era stato sanato dall’iniziativa processuale dello stesso opponente;

− avverso tale decisione Nicola Marrone proponeva ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), mentre non svolgeva difese l’intimata Nadia Moretti; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’ esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − preliminarmente si rileva che può prescindersi dalla verifica della ritualità della notifica all’intimata in base ai principi affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi); − si osserva, poi, c he è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è inammissibileper violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.; − difettano, infatti, sia l’ esposizione di fatti della causa che risultano essenziali per consentire a questa Corte l’esame e la decisione del ricorso, sia la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda l’impugnazione; − il ricorrente censura la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sanati i vizi di nullità/inesistenza delle notifiche del titolo esecutivo, del precetto (anzi, di due atti di intimazione) e del pignoramento presso terzi, asseritamente compiute ai sensi dell’art.143 cod. proc. civ. in carenza dei presupposti normativi, ma omette di trascrivere nell’atto introduttivo le relate di notifica dei menzionati atti;− il r icorso manca, poi, di qualsivoglia specificazione sul momento in cui il Marrone ha acquisito conoscenza della procedura esecutiva, elemento indispensabile per verificare ex officio la tempestività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in proposito, si richiama il principio espresso da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01, secondo cui la tardività dell’opposizione exart. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell’opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non espressamente decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno esplicito , può e deve essere delibata, anche d’ufficio,in sede di legittimità); − non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’intimata; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d