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Ordinanza — n. 25925/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25925/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25925/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-bis cod. proc. civ.- Accoglimento -Decisione in sede rescissoria Lina RUBINO Presidente Pasqualina A.P. CONDELLO Consigliera Irene AMBROSI Consigliera rel. Raffaele ROSSI Paolo SPAZIANI Consigliere Consigliere Ud. 5/07/2023 CC Cron.n. 4281/2022 R.G. R.G.N. 21420/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4281/2022R.G. proposto da ROSARIA ANNA GENTILE, rappresentata e dife s a d all’ A vv ocato VINCENZO D'ERRICO,giusta procura speciale allegata al ricorso , domiciliat a per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro SGA -SOCIETA' GESTIONE ATTIVITA' SPA, ASPRA FINANCE SPA, -intimate - CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres.

Regesto Legislator

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art. 617 c.p, art. 164-bis disp. att. c.p, art. 586 c.p, art. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 25925/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Questa Corte in proposito ha, inoltre , affermato che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Cass.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro perenzione dell'istanza di revisione eccezioni processuali tardive procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 617 c.p
3704/2018 aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 164-bis disp. att. c.p
proposta originariamente da Renato Gentile avverso il provvedimento dell’8/1/2015 con cui il giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale aveva respinto la sua istanza di chiusura per infruttuosità ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c.
art. 586 c.p
la violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c.
art. 391 bis c.p
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Testo completo

rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-bis cod. proc. civ.- Accoglimento -Decisione in sede rescissoria Lina RUBINO Presidente Pasqualina A.P. CONDELLO Consigliera Irene AMBROSI Consigliera rel. Raffaele ROSSI Paolo SPAZIANI Consigliere Consigliere Ud. 5/07/2023 CC Cron.n. 4281/2022 R.G. R.G.N. 21420/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4281/2022R.G. proposto da ROSARIA ANNA GENTILE, rappresentata e dife s a d all’ A vv ocato VINCENZO D'ERRICO,giusta procura speciale allegata al ricorso , domiciliat a per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro SGA -SOCIETA' GESTIONE ATTIVITA' SPA, ASPRA FINANCE SPA, -intimate - CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres.

L. Rubino Rel. I Ambrosi avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 1330/2022 depositata il 18/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Rosaria Anna GENTILE ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo,avverso la ordinanza n.1330/2022 di questa Corte,depositata il 18/01/2022, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal la stessa avverso la sentenza del T ribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27/12/2018n. 3704.

Per quanto ancora qui rileva,il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 3704/2018 aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta originariamente da Renato Gentile avverso il provvedimento dell’8/1/2015 con cui il giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale aveva respinto la sua istanza di chiusura per infruttuosità ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da S.G.A. S.p.A.,e con l’intervento di Aspra Finance S.p.A.; in particolare, il Tribunale aveva affermato che l’art. 164 - bis disp. att. c.p.c. non è volto ad evitare una vendita dell’immobile a prezzo inferiore al suo valore di stima, ma, piuttosto, a impedire lo spreco delle risorse pubbliche impiegate per la prosecuzione di una espropriazione inidonea a dare una soddisfazione (pur minima) alle pretese creditorie; osservava altresì che era inappropriato il richiamo all’art. 586 c.p.c. e che non erano ammissibili nel merito doglianze diverse rispetto a quelle introdotte col ricorso in opposizione agli atti esecutivi.

2. A vverso la decisione del Tribunale, Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, eredi di Renato Gentile, avevano proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, al quale avevaresistitocon controricorso la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.; le ricorrenti depositavano, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Nessuna CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi difesa aveva ritenutodi svolgere nel giudizio di legittimità l’intimata Aspra Finance S.p.A.. Questa Corte con ordinanza n.1330/2022 aveva dichiarato improcedibile il ricorso.

3. Il ricorso per revocazione avverso la ordinanza n.1330/2022 di questa Corte, depositata il 18/01/2022 è stat o rimess o alla camera di consiglio del5 luglio 202 3. Sebbene intimate , Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. e Aspra Finance S.p.A non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Il Procuratore Generalenon ha depositato conclusioni scritte. Parte ricorrenteha depositato memoria. Ragioni di diritto 1. C on l’unico motivo di ricorso , la ricorrente lamenta un vizio revocatorio dell’ordinanza impugnata, consistito nell’aver affermato che «dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che sono state depositate in cancelleria copie analogiche del predetto atto introduttivo, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna, documenti che, però, risultano privi dell'attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter»,mentre il ricorso per cassazione , predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato alle controparti mediante posta elettronica certificata in data 26.06.2019, depositato in copie analogiche con allegate relate di notificazione e delle relative ricevute di accettazione e di consegna,era stato depositato, altresì , agli atti del fascicolo informatico iscritto al n. 20241/2019 R.G. in data29.11.2021 con regolare attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, come si evince dalla consultazione dello stesso fascicolo informativo e dalla copia conforme del ricorso per cassazione,estratto in copia autentica dal fascicolo informativo n. 20241/2019 r.g. con attestazioni di conformità munite di sottoscrizione autografa del difensore.

CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi 2.Il ricorso è fondato con riferimento al vizi o revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte , l'errore di fatto idoneo alegittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore dinatura percettiva, cioè in una svista materiale , non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere caratteredecisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata disegno opposto a quella in concreto adottata(Cass.

Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 –01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 – 01 ; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 -01). 2.2. Venendo all’esame del vizio di revocazione in esame , va osservato che l 'affermazione dell'impugnata o rdinanza di questa Corte, secondo cui «dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che sono state depositate in cancelleria copie analogiche del predetto atto introduttivo, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna, documenti che, però, risultano privi dell'attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter»,è frutto di errore di fatto, che rende l’ordinanza n. 1330del 2022 della Corte di cassazi one suscettibile di revocazione ex art.391 bis c.p.c.; l’errore di fatto dell’ordinanza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto falsamente percepito (vale a dire, il mancato deposito agli atti delle attestazioni di conformità), come emerge direttamente dal ricorso per cassazione; tale errore ha altresì avuto carattere decisivo, in quanto ha costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di improcedibilità delricorso; difatti, secondo quanto affermato da questa Corte può costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass.

Sez. 2, 16/01/2019, n. 975). CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi In realtà, l’attestazione di conformità ritenuta mancante era regolarmente depositata agli atti,come documentato da parte ricorrente (v. doc. relativa allegata alricorso per revocazione).

3. R i leva tosi l'errore di fatto , l ’ordinanza impugnata va revo cata in quanto viziata dall'errore stesso. 4.Venendo all’esame del giudizio rescissorio , il Collegio osserva che leoriginarie ricorrenti avevano proposto tre motivi di ricorso, lamentando: “1)la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 5c.p.c..;

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; 3)la n ullità della sentenza e dell’intero procedimento per vio lazione delle norme sul litisconsorzio necessario in materia di opposizione agli atti esecutivi (artt. 102 e 617 c.p.c.) non essendosi svolto il relativo giudizio anche nei confronti del soggetto aggiudicatario del bene venduto all’asta in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.”.

5. i n via preliminare, va rilevata la tardività del controricorso notificato dalla controricorrente il 5 settembre 2019, tenuto conto che il ricorso era stato notificato il 26 giugno 2019 e che nelle opposizioni esecutivenon trova applicazione la disciplina della sospensione feriale dei termini.

6. i l primo ed il secondo motivo di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione che li avvince, sono infondat i in quanto n on sussistono né il duplice vizio di violazione di legge prospettatoné l’omesso esame lamentato. Il Giudice di merito con la decisione impugnata ha correttamente osservato che l’art. 164 - bis disp. att. c.p.c. non è volto ad evitare una vendita dell’immobile a prezzo inferiore al suo valore di stima, ma, piuttosto, a impedire lo spreco delle risorse pubbliche impiegate per la prosecuzione di una espropriazione inidonea a dare una soddisfazione (pur minima) alle pretese creditorie.

CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi Così motivando, il Tribunale si è posto del tutto in linea di conformità con l’indirizzo consolidatodi questa Corte, di cui ha dato debitamente conto, richiamando testualmenteil principio secondo cui il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quellogiusto, può essere esercitato allorquando:

a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;

b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;

c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;

d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione(in tal senso: Cass. Sez. 3, 21/09/2015 n. 18451) (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Richiamato tale indirizzo, il Giudice del merito ha espressamente esclusoche, nel caso di specie, ricorresse «alcuna delle ipotesi indicate dalla Cassazione»e che, al contrario, le operazioni di vendita risultavano «essersi svolte in condizioni “di non interferenza di fattori devianti”, essendosi determinato il prezzo di aggiudicazione senza alcuna interferenza illegittima bensì “fisiologicamente” a seguito di cinque esperimenti di vendita» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Questa Corte in proposito ha, inoltre , affermato che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Cass.

Sez. 3 10/06/2020, n. 11116). Per completezza, al riguardo, giova osservare che il Tribunale , con motivazione piana e argomentata,ha ritenuto «non pertinente» il richiamo all’art. 586 c.p.c., stante l’inammissibilità sia in rito che nel merito di doglianze diverse rispetto a quelle introdotte col ricorso in opposizione agli atti esecutivi (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). 7.Del tutto inammissibile il terzo motivo di ricorso , tenuto conto che il preteso vizio di nullità della sentenza e dell’intero procedimento per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in materia di opposizione agli atti esecutivi (artt. 102 e 617 c.p.c.),per non essersi svolto il giudizio anche nei confronti del soggetto aggiudicatario del bene venduto all’asta, risulta del tutto generico, in quanto le originarie ricorrenti si limitano a dedurre chel’originaria opposizione proposta dal loro dante causa era volta a chiedere l’annullamento sia dell’ordinanza di vendita sia del decreto di trasferimento, senza nulla documentare in proposito,ed in assenza di alcun rilievo contenuto nella sentenza impugnata in ordine a talequestione.

Pertanto,il motivo non risulta conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati errores in procedendo è necessario, per non incorrere nel vizio digenericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti(tra tante: Cass.Sez. 3, 31/01/2006 n. 2140 ) .

8. I n definitiva, in acco gl imento del ricorso per revocazione, va revocata l’ordinanza impugnata n. 1330 del 2022 e d ecidendo in sede rescissoria, vainfine rigettato il ricorso per cassazione; non si fa luogo a liquidazione delle spese,stante la sostanziale indefensio di entrambe le parti intimate. Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del CC. 5.07.2023 ric. n. 4281/2022 Pres. L. Rubino Rel. I Ambrosi 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca la sentenza di questa Corten.1330/2022, e decidendo in sede rescissoria, rigetta il ricorso per cassazione; il rigettodel ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorre