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Ordinanza — n. 25915/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25915/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25915/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18304/2020R.G. proposto da: TAGLIENTE ANGELO, elettivamentedomiciliato in Roma, Via E.Q. Visconti n. 99, presso lo studio Iacobucci, rappresenta t o e dife s o dall’avv. Pietro Mastrangelo, come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro D’ERCHIA GIUSEPPA, D’ERCHIA DONATO (n. 18.11.1974), D’ERCHIA GRAZIA, D’ERCHIA MICHELINA DONATA PALMA, BERNALDA GIUSEPPINA, ANNESE ELENA, D’ERCHIA CONCETTA, D’ERCHIA MARIA AUSILIA, BERNALDA MARIA SCALA, D’ERCHIA DONATO (n. 9.11.1964), D’ERCHIA GIUSEPPINA -intimati - avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto resa nella procedura N. 3520-1/2018 R.G.E. in data 19/22.1.2020;

Regesto Legislator

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art. 612 c.p, art. 624 cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 617 c.p, art. 618 c.p; Ordinanza — n. 25915/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 18304/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Andrea Tagliente – procedente nell’ambito di una procedura esecutiva per esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., e segnatamente per la materializzazione del confine tra due fondi - propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del 24.7.2019, con cui il giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Taranto aveva respinto la sua richiesta di richiamo del CTU incaricato, affinché completasse l’elaborato, in relazione a tutti gli obblighi previsti dal titolo azionato (sentenza Trib.

Parole chiave

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progetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione esecuzione – Documenti da produrre revoca dell'esecutore testamentario domanda di continuazione dell'esecuzione esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 612 c.p
art. 624 cod. proc. civ
Invero, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui “È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 617 c.p
Pertanto, le domande originariamente avanzate da Andrea Tagliente con il ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nonché le pretese erroneità in cui sarebbe incorso il g.e.
art. 618 c.p
nell’adottare l’ordinanza di rigetto che occupa, ben avrebbero potuto –e dovuto – essere coltivate con l’introduzione del giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c.
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18304/2020R.G. proposto da: TAGLIENTE ANGELO, elettivamentedomiciliato in Roma, Via E.Q. Visconti n. 99, presso lo studio Iacobucci, rappresenta t o e dife s o dall’avv. Pietro Mastrangelo, come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro D’ERCHIA GIUSEPPA, D’ERCHIA DONATO (n. 18.11.1974), D’ERCHIA GRAZIA, D’ERCHIA MICHELINA DONATA PALMA, BERNALDA GIUSEPPINA, ANNESE ELENA, D’ERCHIA CONCETTA, D’ERCHIA MARIA AUSILIA, BERNALDA MARIA SCALA, D’ERCHIA DONATO (n. 9.11.1964), D’ERCHIA GIUSEPPINA -intimati - avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto resa nella procedura N. 3520-1/2018 R.G.E. in data 19/22.1.2020;

N. 18304/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Andrea Tagliente – procedente nell’ambito di una procedura esecutiva per esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., e segnatamente per la materializzazione del confine tra due fondi - propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del 24.7.2019, con cui il giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Taranto aveva respinto la sua richiesta di richiamo del CTU incaricato, affinché completasse l’elaborato, in relazione a tutti gli obblighi previsti dal titolo azionato (sentenza Trib.

Taranto n. 1943/2006) a carico degli esecutati, indicati in epigrafe. Disposta la comparizione delle parti, con ordinanza del 19/22.11.2020 il g.e. rigettò “l’opposizione formulata” e compensò le spese di fase. Avverso tale ordinanza ricorre ora per cassazione Andrea Tagliente, affidandosi a formali tre motivi; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso – peraltro di estrema genericità –stante la palese inammissibilità dell’impugnazione.

Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., un provvedimento con ogni evidenza originariamente privo di definitività e di decisorietà, omettendo del tutto di percorrere gli ordinari strumenti di reazione processuale offerti dall’ordinamento N. 18304/20R.G. avverso i provvedimenti adottati dal g.e. a definizione della fase sommaria delle opposizioni esecutive. Invero, costituisce orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui “È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” (così, Cass. n. 11243/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass.n. 24044/2014;

Cass. n. 1176/2015; Cass. n. 743/2016; Cass. n. 1228/2016; più di recente, con specifico riferimento all’appendice cautelare ex art. 669- terdeciesc.p.c., v. ex multis Cass. n. 24411/2019). Pertanto, le domande originariamente avanzate da Andrea Tagliente con il ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nonché le pretese erroneità in cui sarebbe incorso il g.e. nell’adottare l’ordinanza di rigetto che occupa, ben avrebbero potuto –e dovuto – essere coltivate con l’introduzione del giudizio di merito, ex art. 618 c.p.c.

Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame. N. 18304/20R.G. 2.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovu