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Ordinanza — n. 25912/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to conflict of interest between co-plaintiffs sharing the same lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25912/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the two plaintiffs, Francesco Bonanno and Stefania Jargilo, were represented by the same attorney despite having conflicting interests. Although the lower court had ruled in favor of the bank regarding the nullity of property transfer contracts, the plaintiffs sought restitution of funds from each other. The Court held that a single lawyer cannot defend clients with opposing claims, violating constitutional principles of defense and adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; In cases where two or more parties have a conflict of interest, an appeal proposed by them through the same lawyer is inadmissible as the defender cannot simultaneously act in favor of conflicting subjects.

Parole chiave

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conflict of interest same lawyer representation inadmissible appeal constitutional defense rights adversarial proceedings procedural nullity joint representation restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1765/2023
156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (così, da ultimo, Cass. n. 1765/2023; conf., Cass.
Cass. n. 17456/2022
1765/2023; conf., Cass. n. 17456/2022;
Cass. n. 20991/2020
Cass. n. 20991/2020; Cass.
Cass. n. 1143/2020
20991/2020; Cass. n. 1143/2020;Cass.
Cass. n. 22772/2018
1143/2020;Cass. n. 22772/2018).
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28317/2020R.G. proposto da: BONANNO FRANCESCO e JARGILO STEFANIA TERESA, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Raffaele Caverni n. 6 , presso lo studio dell’avv. Michele Di Carlo, rappresentati e difesi d a ll’avv. Carlo Mercurio , come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro ITALFONDIARIOs.p. a ., nella qualità di procuratrice speciale di SIENA NPL 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale Simone Amoruso , elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza n. 24, presso lo studio Gardin, rappresentatae difesa dal l’ avv.

Sergio Salvemini , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari recante il n. 639 /20 20 e pubblicata in data 6.5.2020; N. 28317/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23 . 7 .20 1 5 , il Tribunale di Bari , accogliendo la domanda principale del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dichiarò la nullità per simulazione assoluta di due contratti di compravendita in notar Pirro del 4.6.2009 e dell’8.7.2009, con cui Francesco Bonanno aveva trasferito la proprietà di alcuni beni immobili siti in Giovinazzo alla propria suocera, Stefania Teresa Jargilo.

Proposto gravame in via principale da Francesco Bonanno, nonché, incidentalmente, da Stefania Teresa Jargilo, la Corte d’appello di Bari rigettò entrambe le impugnazioni con sentenza del 6.5.2020, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appelloritenne correttamente instaurato il contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, riguardo alla posizione della Jargilo,ribadendo – nel merito – la nullità dei contratti per simulazione assoluta , sussistendone i presupposti fattuali, adeguatamente provati dalla Banca attrice, e disattendendo le contrarie tesi delle parti negoziali.

Infine, la Cortepugliese disattese anche la domanda proposta dalla Jargilo, nei confronti del Bonanno, per la restituzione del prezzo pagato, pari ad € 83.000,00, sia perché tardivamente proposta, sia perché sfornita di prova circa l’effettivo avvenuto pagamento. Avverso detta sentenza Francesco Bonanno e Stefania Teresa Jargilo ha nno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Italfondiario s.p.a. , quale procuratrice speciale e mandataria di Siena NPL 2018s.r.l., frattanto divenuta cessionaria del credito già vantato dal N. 28317/20R.G.

Monte dei Paschi; la controricorrente ha pure depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza – peraltro di estrema genericità e pure trattati in modo congiunto – stante l’inammissibilità dell’impugnazione, giacché il Bonanno e la Jargilo hanno proposto ricorso per cassazione, uno actu, a ministero dell’avv.

Carlo Mercurio, benché in evidente conflitto d’interessi. 1.2 –Invero, è ben noto che “ Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impu gnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali deldiritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (così, da ultimo, Cass. n. 1765/2023; conf., Cass. n. 17456/2022;

Cass. n. 20991/2020; Cass. n. 1143/2020;Cass. n. 22772/2018). Ebbene, nel giudizio di merito, la Jargilo ha avanzato, seppure in subordine, domanda di restituzione di € 83.000,00 nei confronti del genero Francesco N. 28317/20R.G. Bonanno, e tale domanda è stata disattesa dalla Corte d’appello, con le motivazioni prima riportate. Il conflitto di interessi tra gli odierni ricorrenti, però, non solo è originario, ma a ben vedere permane anche in questa sede di legittimità, tanto è vero che nel ricorso che occupa la predetta Jargilo ha richiamato tutte le proprie difese sul punto, a sostegno della suddetta domanda (v. p. 31 del ricorso).

Da tanto discende, dunquee in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso. 2.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. N. 28317/20R.G. Così