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Ordinanza — n. 25908/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25908/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25908/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10542/2020 proposto da: Bacchettini Antonella, Bacchettini Diego, Bacchettini Domenico, Pagnotta Diana, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcucci Massimo; -ricorrenti - contro Fallimento PA.BA. di Pagnotta Diana C. Snc in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato Torlini Edoardo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.DANILO SESTINI; rilevato che: accogliendo la domanda proposta dal Fallimento PA.BA. s.n.c. di Pagnotta Diana C. nei confronti di Diana Pagnotta, del coniuge separato Domenico Bacchettini e dei loro figli Diego e Antonella Bacchettini, il Tribunale di Spoleto dichiar ò inefficace l ’ att o di disposizione patrimoniale mediante il quale la Pagnotta, in esecuzione delle condizioni concordate col marito in sede di separazione consensuale, aveva trasferito ai figli, a titolo gratuito, la proprietà superficiaria della casa familiare; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado; ricorrono per c assazione la P agnotta e Domenico, Diego e Antonella Bacchettini, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, il fallimento PA.BA.snc; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; il Fallimento ha depositato memoria con cui si è limitato ad insistere per il rigetto del ricorso; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: col primo motivo, iricorrenti denunciano la violazione dell’art. 163, co. 3,n.

Regesto Legislator

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art. 2901 c.c; Ordinanza — n. 25908/2023 — snciv · Corte di Cassazione: che l’attore aveva chiesto di «sentir revocare ex art. 67 L.F. o accertare l’inefficacia ex art. 64 L.F.» dell’atto dispositivo e dopo aver rilevato (a pag.

Parole chiave

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mutamento della residenza del minore attribuzione dell'abitazione familiare ricongiungimento familiare inverso revoca del trasferimento patrimoniale partenza del coniuge revoca della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 2901 c.c
e dell’art. 2901 c.c.: rilevato che, pur a fronte della difficoltà di «individuare con certezza la disciplina normativa entro cui far rientrare la domanda spiegata dall’attore», la Corte d’appello aveva ricondotto la vicenda nell’alveo dell’art.
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Testo completo

RINI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10542/2020 proposto da: Bacchettini Antonella, Bacchettini Diego, Bacchettini Domenico, Pagnotta Diana, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcucci Massimo; -ricorrenti - contro Fallimento PA.BA. di Pagnotta Diana C. Snc in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato Torlini Edoardo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.DANILO SESTINI; rilevato che: accogliendo la domanda proposta dal Fallimento PA.BA. s.n.c. di Pagnotta Diana C. nei confronti di Diana Pagnotta, del coniuge separato Domenico Bacchettini e dei loro figli Diego e Antonella Bacchettini, il Tribunale di Spoleto dichiar ò inefficace l ’ att o di disposizione patrimoniale mediante il quale la Pagnotta, in esecuzione delle condizioni concordate col marito in sede di separazione consensuale, aveva trasferito ai figli, a titolo gratuito, la proprietà superficiaria della casa familiare; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado; ricorrono per c assazione la P agnotta e Domenico, Diego e Antonella Bacchettini, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, il fallimento PA.BA.snc; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; il Fallimento ha depositato memoria con cui si è limitato ad insistere per il rigetto del ricorso; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: col primo motivo, iricorrenti denunciano la violazione dell’art. 163, co. 3,n.

3) e 4) c.p.c.: lamentano che il giudice di appello si è limitato a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di genericità ed indeterminatezza della domanda, senza offrire ulteriori motivazioni; rilevano che, con l’atto citazione, il fallimento aveva omesso di compiere uno specifico richiamo alla normativa invocata e non aveva posto i convenuti nelle condizioni di strutturare lapropria difesa in relazione ai diversi requisiti previsti dagli articoli 64, 66e 67 L.F.; la sentenza impugnata, dopo aver premesso (a pag.

2) che l’attore aveva chiesto di «sentir revocare ex art. 67 L.F. o accertare l’inefficacia ex art. 64 L.F.» dell’atto dispositivo e dopo aver rilevato (a pag.

3) che il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto a norma dell’art. 64 L.F., ha affermato che il giudice di prime cure aveva correttamente osservato che il tenore letterale della citazione non consentiva equivoci e non violava, pertanto, il diritto di difesa, di talché doveva escludersi che ricorresse la dedotta nullità dell’atto introduttivo; il motivo è inammissibile, in quanto: - insiste nel sostenere la genericità dell ’ atto introduttivo di lite senzaottemperare all ’ onere (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) di riprodurlo in misura sufficiente a far constare alla Corte la dedotta impossibilità o difficoltà di individuare l’oggetto e le ragioni della domanda; -non investe specificamente la ratio de lla decisione, basata sulla insussistenza di una effettiva violazione del diritto di difesa: invero i ricorrenti si limitano a prospettare che l’attività difensiva avrebbe dovuto estrinsecarsi in maniera diversificata in relazione alle varie azioni astrattamente esperibili, ma non individuano adeguatamente in cosa sia consistitoin concreto, in relazione al contenuto della citazione e alle deduzioni svolte dei convenuti, il vulnusall’attività difensiva; col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 66 e 67 L.F. e dell’art. 2901 c.c.: rilevato che, pur a fronte della difficoltà di «individuare con certezza la disciplina normativa entro cui far rientrare la domanda spiegata dall’attore», la Corte d’appello aveva ricondotto la vicenda nell’alveo dell’art. 64 L.F., i ricorrenti contestano che l’atto compiuto dalla Pagnotta potesse essere qualificato a titolo gratuito anziché a titolo oneroso; rilevano, altresì, che i beneficiari dell’atto (i figli della coppia Pagnotta/Baschettini) non avevano avuto alcuna contezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori e aggiungono che, al momento della separazione e del trasferimento della proprietà superficiaria in favore dei figli, la società PA.BA. non era insolvente; il motivo è inammissibile in quanto: - i ricorrenti sostengono l ’ onerosità dell ’ operazione sull ’ assunto che, a monte della cessione, vi sarebbe stato un credito restitutorio di Domenico Bacchettini (in quanto l’immobile sarebbe stato acquistato dalla Pagnotta con denaro comune d ei coniugi ) che sarebbe stato compensato a mezzo delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, omettendo tuttavia di riprodurre il preciso contenuto degli accordi separativi e limitandosi a presupporre un credito restitutorio del tutto indimostrato; - i ricorrenti omettono di confrontarsi effettivamente con la ratio di gratuità dell’atto dispositivo posta a fondamento della decisione: atteso che l’atto pregiudizievole per la massa dei creditori è stato individuato nel trasferimento -dalla Pagnotta ai figli- della proprietà superficiaria, era in relazione a tale trasferimento (e non ai motivi che potevano avere determinato gli accordi separativi fra coniugi) che avrebbe dovuto essere contestata la gratuità; -a fronte della ritenuta ricorrenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 64 L.F., risultanodel tutto inconferenti i l fatto che i figli della coppia potessero non essere a conoscenza della situazione economica della società e la circostanza che la società potesse non essere insolvente al momento dell’operazione; le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei ricorrenti, attesa l’identità della loro posizione processuale; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni