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Decreto — n. 25903/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25903/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25903/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23150/2022 R.G. proposto da : LANDONIO ADRIANO RIDOLFO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PERRON CABUS ANDREA (PRRNDR67P06L746W) e TONIATTI MICHELE (TNTMHL63M03H330M) -ricorrente- contro CREDITO FONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI MARCO (SLVMRC59S29D969H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 571/2022 depositata il 18/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25903/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione addebito di tasse anticipi delle spese ripetibili ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
571/2022 depositata il 18/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23150/2022 R.G. proposto da : LANDONIO ADRIANO RIDOLFO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PERRON CABUS ANDREA (PRRNDR67P06L746W) e TONIATTI MICHELE (TNTMHL63M03H330M) -ricorrente- contro CREDITO FONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI MARCO (SLVMRC59S29D969H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 571/2022 depositata il 18/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 ,00 ( tremila /00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/09/202