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Decreto — n. 25902/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25902/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25902/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21048/2022 R.G. proposto da : DONATELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TIZIANO, 80, presso lo studio dell’avvocato BONO STELLA (BNOSLL66T68H501H), rappresentat a e difes a dall'avvocato PROCACCIANTI MARIO (PRCMRA65M15C351H) -ricorrente- contro MIGONE GIAN GIACOMO, FINGERLE LUCAS, POSTE ITALIANE SPA, DEUTSCHE BANK SPA, COSTANTINI GREGORIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 2042/22 , depositata il 12/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25902/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parteintimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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privo d'oggetto diritto a un difensore mancata contestazione dei fatti rinuncia al dibattimento orale spese di difesa desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2042/22 , depositata il 12/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parteintimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21048/2022 R.G. proposto da : DONATELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TIZIANO, 80, presso lo studio dell’avvocato BONO STELLA (BNOSLL66T68H501H), rappresentat a e difes a dall'avvocato PROCACCIANTI MARIO (PRCMRA65M15C351H) -ricorrente- contro MIGONE GIAN GIACOMO, FINGERLE LUCAS, POSTE ITALIANE SPA, DEUTSCHE BANK SPA, COSTANTINI GREGORIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 2042/22 , depositata il 12/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parteintimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 04/09/2023 IL