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Decreto — n. 25901/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25901/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25901/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11655/2020 R.G. proposto da : PULSAR SRL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BALDONI LUCIA (BLDLCU72T42G478H), MASSUOLI EMANUELE (MSSMNL72A31L117N) -ricorrente- contro 2WORLDS SRL, nella qualità indicata in controricorso, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO, 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 1955/2019 depositata il 19/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25901/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo esecuzione della sentenza domanda di continuazione dell'esecuzione estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1955/2019 depositata il 19/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11655/2020 R.G. proposto da : PULSAR SRL, in pers. del leg. rappr.nte p.t., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BALDONI LUCIA (BLDLCU72T42G478H), MASSUOLI EMANUELE (MSSMNL72A31L117N) -ricorrente- contro 2WORLDS SRL, nella qualità indicata in controricorso, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO, 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 1955/2019 depositata il 19/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 (duecento/00) ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/0