Decreto — n. 25900/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7932/2020 R.G. proposto da : FORMICHELLA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FASTWEB SPA, in p ers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato BOCCUCCIA ANTONIO (BCCNTN60D26C390B), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAROFALO ANIELLO (GRFNLL44C01Z315H) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO MILANOn.3136/2019depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25900/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7932/2020 R.G. proposto da : FORMICHELLA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FASTWEB SPA, in p ers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRINDISI 11, presso lo studio dell’avvocato BOCCUCCIA ANTONIO (BCCNTN60D26C390B), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAROFALO ANIELLO (GRFNLL44C01Z315H) -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO MILANOn.3136/2019depositata il 15/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 (duecento/00) ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/09/2023 IL