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Decreto — n. 25898/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25898/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25898/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6625/2023 R.G. proposto da : MINERVINO PAOLA CECILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI, 2/A, presso lo studio dell’avvocato ABBATE ANIELLO (BBTNLL81L28F924V) rappresentata e difes a dagli avvocati CIACCIA ALESSANDRO (CCCLSN52S26C426Q), SANITA' LUCA (SNTLCU78A22A515F) -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA , in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO SPA, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMMARIA SALVATORE (GMMSVT63M24A662J); -controricorrente- nonchécontro CRIBIS CREDIT MANAGEMENT SRL -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2817/22 depositata il 16/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25898/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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rimborso delle spese compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali restituzione dei sussidi statali fine del processo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2817/22 depositata il 16/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6625/2023 R.G. proposto da : MINERVINO PAOLA CECILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI, 2/A, presso lo studio dell’avvocato ABBATE ANIELLO (BBTNLL81L28F924V) rappresentata e difes a dagli avvocati CIACCIA ALESSANDRO (CCCLSN52S26C426Q), SANITA' LUCA (SNTLCU78A22A515F) -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA , in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO SPA, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMMARIA SALVATORE (GMMSVT63M24A662J); -controricorrente- nonchécontro CRIBIS CREDIT MANAGEMENT SRL -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2817/22 depositata il 16/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3. 00 0,00 ( tremila /00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro