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Decreto — n. 25896/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25896/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25896/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24937/2022 R.G. proposto da : CARABBA ROCCO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) e dall’avvocato CARABBA ROCCO (CRBRCC73B01E435R) -ricorrente- contro ZIMARINO LILIANA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.192/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25896/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARABBA ROCCO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) e dall’avvocato CARABBA ROCCO (CRBRCC73B01E435R) -ricorrente- contro ZIMARINO LILIANA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.192/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese amministrative restituzione dei sussidi statali spese di assistenza diritto pubblico economico spese di esecuzione indennizzo statale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parte intimata svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24937/2022 R.G. proposto da : CARABBA ROCCO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO (RSTSLV62C04H437U) e dall’avvocato CARABBA ROCCO (CRBRCC73B01E435R) -ricorrente- contro ZIMARINO LILIANA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.192/2022 depositata il 13/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede alcuna parte intimata svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/09/2023 IL PR