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Ordinanza — n. 25895/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25895/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25895/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23790/2021 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro MESSINA SALVATORE e MESSINA STEFANO GIOVANNI , in proprio e quali eredi di Galletti Francesca -intimati – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 3007/21 pubblicata il 9febbraio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Con ordinanza n. 3007/21, pubblicata in data 9 febbraio 2021, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Alessandra Moroni avverso l’ordinanza n. 12776/2017 della stessa Corte sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia perché tardivamente proposto.

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 86 cod. proc. civ, art. 403 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25895/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro MESSINA SALVATORE e MESSINA STEFANO GIOVANNI , in proprio e quali eredi di Galletti Francesca -intimati – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 3007/21 pubblicata il 9febbraio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Con ordinanza n. 3007/21, pubblicata in data 9 febbraio 2021, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Alessandra Moroni avverso l’ordinanza n. 12776/2017 della stessa Corte sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia perché tardivamente proposto.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso petizione d'eredità moratoria straordinaria opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 403 cod. proc. civ
Il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 403 cod. proc. civ., che disciplina il regime di impugnazione dei provvedimentiassunti in sede di ricorso per revocazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23790/2021 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c. , elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro MESSINA SALVATORE e MESSINA STEFANO GIOVANNI , in proprio e quali eredi di Galletti Francesca -intimati – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 3007/21 pubblicata il 9febbraio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Con ordinanza n. 3007/21, pubblicata in data 9 febbraio 2021, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Alessandra Moroni avverso l’ordinanza n. 12776/2017 della stessa Corte sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia perché tardivamente proposto.

2. Avverso la suddetta ordinanza Alessandra Moroni, con atto di cui è stata richiesta la notifica in data 9 settembre 2021, ricorre ex art. 391-biscod. proc. civ., sulla base di motivi non rubricati . Stefano Giovanni Messina e Salvatore Messina, in proprio e quali eredi di Francesca Galletti, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con relativi allegati. Considerato che 1. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità della memoria illustrativa. Dal controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense risultache l’odierna ricorrente, che si difende ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., è stata cancellata dall’albo dei difensori abilitat i al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con delibera del 21 gennaio 2022, con decorrenza dal 22 dicembre 2021, e, quindi, in data antecedente al deposito della memoria (1° giugno 2023).

2. Il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 403 cod. proc. civ., che disciplina il regime di impugnazione dei provvedimentiassunti in sede di ricorso per revocazione. Secondo la norma richiamata, «contro [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione». Il primo comma dell’art. 403 cod. proc. civ., nella perentoria negazione della possibilità di impugnazione per revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, detta un principio generale volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia (Cass., sez.

U, 20/04/2004, n. 7584; Cass., sez. U, 09/03/2006, n. 5055; Cass., sez. 3, 19/03/2007, n. 6441). A ciò consegue che, qualora sia stata impugnata per revocazione una sentenza di questa Corte di cassazione, averso la sentenza che definisce il giudizio di revocazione non è ammessa alcuna impugnazione, e quindi non è ammesso il ricorso straordinario ex art.111 Cost., esperibile soltanto avverso provvedimenti di merito per i quali l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass., sez. U, 20/04/2004, n. 7584; Cass., sez. 2, 18/10/2016,n. 21019;

Cass., sez. 6 - 2, 10/06/2021, n. 16449 ) .

3. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così