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Ordinanza — n. 25868/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows claim against Region for wildlife damage under Art. 2052 Civil Code, rejecting Art. 2043 basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25868/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region of Piedmont's appeal, quashing the lower court's judgment that had excluded liability. The plaintiff argued the Region was responsible for a deer collision under Article 2052 of the Civil Code, while the Region claimed no duty existed under Article 2043. The Court ruled that liability for wildlife damage falls exclusively on the Region as the competent authority for fauna management, establishing that the burden of proof lies with the Region to demonstrate the animal's behavior was beyond its control.

Regesto Legislator

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Art. 2052 c.c.; Art. 2043 c.c.: In actions for damages caused by wild animals, liability is exclusively attributed to the Region as the holder of competence in fauna management, requiring the Region to prove the animal's behavior was an exceptional cause beyond its control.

Parole chiave

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wildlife damage liability Article 2052 Civil Code Article 2043 Civil Code regional administrative duty burden of proof allocation fauna management competence exclusion of force majeure responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2052 c.c.
a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l.
Art. 2043 c.c.
e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”.
Art. 360 bis c.p.c.
Il motivo è fondato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
L. n. 157 del 1992
articolo 2043 c.c
La Regione Piemonte si costituiva in giudizio eccependo sia la carenza di legittimazione passiva poiché, spettante alla provincia del Verbano-Curzio- Ossola, sia l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2043 c.c..
articolo 2052 c.c
anziché dell’articolo 2052 c.c., per mancanza di allegazione della prova della riconducibilità dello stesso ai poteri che competono all’ente convenuto.
art. 2043 c.c
e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”.
art. 360 bis c.p
Il motivo è fondato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
art. 2052 c.c
a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21752/2020 R.G. proposto da : Rattazzi Carluccio Figli Snc di Rattazzi Giacomo e Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati Seminaroti Aldo, Rogora Maurizio; -ricorrente- contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati Colarizi Massimo, Piovano Maria Laura; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VERBANIA n. 618/2019 depositata il13/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Nel 2016, la società Rattazzi Carluccio figli snc di Rattazzi Giacomo e Lucia conveniva in giudizio la Regione Piemonte per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 24 novembre 2015. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che, mentre Giacomo Rattazzi stava percorrendo la strada provinciale n. 71 di Masera alla guida dell’autovettura Mitsubishi, all’improvviso un grosso cervo attraversava la strada andando ad impattare sulla parte anteriore del veicolo. La Regione Piemonte si costituiva in giudizio eccependo sia la carenza di legittimazione passiva poiché, spettante alla provincia del Verbano-Curzio- Ossola, sia l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2043 c.c.. IlGiudice di Pace di Verbania, con sentenza n. 69/2019, accoglieva la domanda formulata dalla società Rattazzi e condannava la Regione Piemonte al pagamento della somma di E. 3.050 oltre alle spese. Avverso tale pronuncia la Regione Piemonte proponeva appello.

2. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 618/2019 del 13 dicembre 2019, ha riformato la sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha ritenuto che, in mancanza di specifiche previsioni normative, un comportamento omissivo della regione o della provincia potesse essere ricollegata esclusivamente ad un non corretto esercizio delle funzioni amministrative di cui detti enti locali sono titolari. In tale prospettiva, una responsabilità della Regione, così come della Provincia -in mancanza di una espressa previsione normativa derogatoria, che prevedesse specifici obblighi - non sussiste per il solo fatto della verificazione di un danno, ma richiede che risulti allegata e provata una colpa della Regione e/o Provincia con riferimento alla modalità di esercizio delle rispettive funzioni di coordinamento e/o di pianificazione e/o di gestione della popolazione faunistica e di apposizione della segnaletica stradale, in relazione a casi specifici e concreti oggetto di segnalazione, quale la anomala e incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto, ovvero l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta selvaggina verso la sede stradale.

Nel caso di specie, l’attore non aveva dedotto né una colpa della Regione nello svolgimento dell’attività di coordinamento e/o di pianificazione e/o di gestione della popolazione della fauna, né la sussistenza di un nesso di causalità tra il ripopolamento dei cervi imputabile ad una condotta colposa della Regione e l’attraversamento della strada da parte degli animali. La mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine al nesso di causalità tra l’attraversamento del cervo e l’esercizio dei poteri amministrativi in capo alla regione determinava, pertanto, che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione risultasse assorbita, non essendo stata in alcun modo individuata una condotta colposa sul piano del riparto delle competenze tra regione e provincia.

Il giudice dell’appello ha, quindi, ritenuto, in relazione ai sinistri e/o ai danni provocati da fauna selvatica, che non fosse possibile individuare un obbligo di custodia in capo alla Pubblica Amministrazione, tenuta, per converso, soltanto ad un obbligo di controllo; conseguentemente, la fattispecie andava inquadrata nell’ambito della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c., e non anche dell’articolo 2052 c.c., con conseguente impossibilità di fondare la responsabilità sulla base del mero nesso di causalità tra l’azione dell’animale e l’evento dannoso. 3.Propone ricorso in cassazione la società Rattazzi Carluccio figli snc di Rattazzi Giacomo e Lucia sulla base di un unico motivo. 3.1.La Regione Piemonte resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1957 n. 157, artt. 1, 3, 9 e 19, erronea esclusione in capo alla Regione Piemonte della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica, conseguente violazione dell’art.2052 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.”. Il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la responsabilità della Regione Piemonte in riferimento all’azione risarcitoria spiegata dall’attrice inquadrando la fattispecie concreta nell’ambito normativo dell’art. 2043 c.c. anziché dell’articolo 2052 c.c., per mancanza di allegazione della prova della riconducibilità dello stesso ai poteri che competono all’ente convenuto.

5. Il motivo è fondato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. E’ principio consolidato di questa Corte che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Reg ione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovutoimpedire il danno.

Va pertanto riaffermato, in questa sede, l’ormai consolidato principio alla luce del quale i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le molte conformi, Cass. 7969/2020;

Cass.10107/2022).

6. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Verbania in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Verbania in d