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Ordinanza — n. 25849/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25849/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25849/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13285-2022proposto da: RUBICON SPV SRL, quale cessionaria dei crediti della DETTO FACTOR SPAin liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna 50, presso lo studio dell’ A vvocato Alessia MELCHIORRI,che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ASL SALERNO, in persona del d irettore g enerale e l egale rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucia FIORILLOe Emma TORTORA ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1618 /20 21 del la Corte d i Appello di Salerno, depositata il 11/11/2021;

Regesto Legislator

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art. 645 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ, art. 345 cod. proc. civ, art. 210 cod. proc. civ, art. 1421 cod. civ; Ordinanza — n. 25849/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014,n. 26242, Rv. 633502-01);- che tale obbligo , a propria volta, implica la facoltà delle parti di “spiegare la conseguente attività probatoria”, tale essendo “l’unico possibile significato da attribuire al sintagma «memorie contenenti osservazioni sulle questioni»”, giacché “se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un’attività assertiva”, si “tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via»”, e ciò in quanto “quelle «osservazioni» non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.” (così, nuovamente in motivazione, Cass.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione carenza di legittimazione nullità del contratto contratto di cura prova insufficiente dell'aggravamento clinico attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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art. 645 cod. proc. civ
per prestazioni sanitarie terapeutiche riabilitative erogate, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario nazionale, verso la ASL Salerno),l’ingiunta proponeva opposizione ex art. 645 cod.
art. 2697 cod. civ
civ., dell’art. 2697 cod. civ., oltre che degli artt.
art. 115 cod. proc. civ
art. 345 cod. proc. civ
art. 210 cod. proc. civ
art. 1421 cod. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13285-2022proposto da: RUBICON SPV SRL, quale cessionaria dei crediti della DETTO FACTOR SPAin liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna 50, presso lo studio dell’ A vvocato Alessia MELCHIORRI,che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ASL SALERNO, in persona del d irettore g enerale e l egale rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucia FIORILLOe Emma TORTORA ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1618 /20 21 del la Corte d i Appello di Salerno, depositata il 11/11/2021;

Oggetto FACTORING CESSIONE DEL CREDITO Nullità del contratto, fonte del credito ceduto,per difetto di forma -Rilievo officioso - Contradditorio tra le parti -Necessità - Contenuto R.G.N.13285/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto - che la società Rubicon SPV S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motiv o , per la cassazione della sentenza n. 1618/21 , dell’11 novembre 2021, della Corte di Appello di Salerno, che – in accoglimento del gravame esperito dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno avverso la se ntenza n. 543 /18, del 26 febbraio 2018, del Tribunale della stessa città – ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società Detto Factor S.p.a. in liquidazione (dei cui crediti Rubicon SPV si era resa cessionaria in corso di causa), per l’importo di euro 157.228,64, oltre interessi; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente riferisce che, conseguito da Detto Factor il suddetto provvedimento monitorio (nella qualità, a propria volta, di cessionaria del creditovantato dalla società Civitas S.r.l. per prestazioni sanitarie terapeutiche riabilitative erogate, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario nazionale, verso la ASL Salerno),l’ingiunta proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; - che rigettata dal primo giudice l’opposizione, la stessa veniva, invece, accolta in appello, esito al quale il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo – compiuto d’ufficio – della carenza di accreditamento della società cedente, non essendo stato rinvenuto agli atti del giudizio alcun accordo contrattuale scritto intervenuto tra la ASL e la società Civitas , accordo , viceversa, necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte,per la remunerazione di simili prestazioni;-che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione Rubicon SPV, sulla base – come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

– violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 166 e 167 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., oltre che degli artt. 210 e 345 cod. proc. civ.; -che la sentenza impugnata è censurata per aver “negato la remunerabilità dell’assistenza resa, rilevando, d’ufficio, la nullità del contratto per essere inesistente tra le parti” (non risultava prodotto in giudizio, infatti, l’accordo negoziale in forza del quale la società Civitas avrebbe erogato le prestazioni), “quando queste non l’avevano nésollevata né contestata ex art. 115 cod. proc. civ., senza avvedersi che tale eccezione non aveva costituito oggetto del thema decidendum e senza rimettere la causa sul ruolo per consentirne la produzione nel rispetto del contraddittorio”; - che la ricorrente lamenta come la Corte territoriale – nel decidere sul motivo di gravame (il secondo)con cui la ASL aveva eccepito la nullità del contratto per mancanza di forma scritta “ad substantiam” – abbia ritenuto che la proposizione di tale eccezione non fosse preclusa dall’art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, ravvisandone, inoltre, la fondatezza, e ciò sul presupposto che nel materiale documentale prodotto nei due gradi di giudizio non figurava “alcun documento contrattuale sottoscritto dall’ASL e dalla struttura accreditata, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni sanitarie oggetto del ricorso monitorio”; -che, tuttavia, la nullità del contratto – rileva la ricorrente – non è stata contestata in primo grado dalla ASL, che non l’ha posta a fondamento della propria domanda, avendo, anzi, “confermato l’esistenza di una pattuizione scritta disciplinante il rapporto tra l’erogatore edessa PA”; -che, pertanto, la Corte salernitana, qualora avesse ritenuto indispensabile la produzione del contratto, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo, per disporre l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.; -che tale esito si imponeva, vieppiù, nel caso di specie, nel quale la pretesa creditoria è stata fatta valere non dal titolare del credito, ma dal cessionario del lo stesso , dovendo in tal caso operare –come si deduce essere stato affermato da questa Corte –il principio della “vicinanza della prova”, che impedisce di porre a carico di tale soggetto la prova dell’esistenza di un contratto al quale il medesimo è rimasto estraneo; -che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la ASL di Salerno, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il Collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati; - che il giudice di appello ha ritenuto di dover rigettare la pretesa creditoria azionata in ordine alla remunerazione delle prestazioni erogate in favore della ASL – giova, infatti, rammentare che nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. il creditore ingiungente (o, come nella specie, il cessionario del credito), conserva la posizione di attore in senso sostanziale (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. 615487- 01) – sul rilievo che, eccepita per la prima volta in appello, dal debitore ingiunto, la nullità per difetto di forma scritta del contratto fonte del credito, risultava carente, agli atti del giudizio, la prova documentale attestante l’avvenuta conclusione del contratto; -che a tanto la Corte salernitana si è ritenuta legittimata in forza dell’art. 1421 cod. civ., che, configurando quella relativa alla nullità del contratto come un’eccezione in senso lato, ne consente il rilievo “ ex officio ”, secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza (anche a Sezioni Unite)di questa Corte; -che, tuttavia, mentre la pronuncia in esame muove da un esatto assunto, ovvero che il contratto concluso tra la ASL territorialmente competente e la struttura sanitaria operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr.

Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2018, n. 17588, Rv. 649553-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2020, n. 7019, Rv. 657155- 01), non corretto risulta, invece,il “modus operandi” dalla Corte d’appello seguito per giungere al rigetto della domanda di pagamento; -che questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ha rimarcato, da tempo, non solo la necessità di distinguere tra il potere officioso di “rilevazione” e quello di “dichiarazione” della nullità, ma pure come a d essi corrisponda – nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (norma applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, essendo stata l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 21 ottobre 2009) – “l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio” sulla questione posta a fondamento dell’eccezione (così, in motivazione, Cass.

Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014,n. 26242, Rv. 633502-01);- che tale obbligo , a propria volta, implica la facoltà delle parti di “spiegare la conseguente attività probatoria”, tale essendo “l’unico possibile significato da attribuire al sintagma «memorie contenenti osservazioni sulle questioni»”, giacché “se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un’attività assertiva”, si “tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via»”, e ciò in quanto “quelle «osservazioni» non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.” (così, nuovamente in motivazione, Cass.

Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014, cit .; cfr. anche Cass. Sez. 2, sent. 30 settembre 2020, n. 20870, Rv. 659207-01, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che “le parti possono spiegare una «attività probatoria» in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie” allorché il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullità); - che, pertanto, la Corte territoriale, nella stessa misura in cui ha ritenuto di poter superare, sulla base del proprio potere di rilievo officioso, la preclusione – ex art. 345 cod. proc. civ. – derivante dalla tardività dell’eccezione di nullità, per difetto di forma scritta, del contratto intercorso tra la ASL Salerno e la società Civitas, avrebbe dovuto , ne l contempo, sollecit are il contraddittorio delle parti in ordine all’assenza di “allegazione e prova” relativamente all’effettiva esistenza (o meno) di tale accordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attività assertiva e probatoria; -che, in conclusione, la sentenzaimpugnata – assorbita ogni ulteriore censura –va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), nel rispetto del seguente principio di diritto:

“il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento d el contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche d ella corrispondente attività probatoria”. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa , per l’effetto, la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di Appello di Salerno , in diversa composizione personale , per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quel