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Ordinanza — n. 25777/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation ruling due to inadmissible lawyer status and procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25777/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Alessandra Moroni's appeal against its own revocation order inadmissible. Moroni argued for reconsideration, but the Court found she lacked standing as her name had been removed from the bar of lawyers for superior courts in late 2021. Furthermore, the Court applied Article 403 of the Civil Procedure Code to bar any further challenge to the revocation judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 403 cod. proc. civ.; Art. 86 cod. proc. civ. The appeal against a revocation judgment is inadmissible because the principle of finality prohibits re-litigation, and the appellant must possess standing to act before the Court.

Parole chiave

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revocation appeal standing to sue lawyer bar removal procedural bar finality of judgment Cassation procedure inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366, first paragraph, no. 3, Civil Procedure Code
11328/ 201 9 sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 366, first paragraph, no. 4, Civil Procedure Code
11328/ 201 9 sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 391-bis Civil Procedure Code
Avverso la suddetta ordinanza Alessandra Moroni ricorre ex art. 391-biscod.
Art. 380-bis.1 Civil Procedure Code
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 403 Civil Procedure Code
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 403 cod.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
Dal controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense risultache l’odierna ricorrente, che si difende ai sensi dell’art. 86 cod.
art. 403 cod. proc. civ
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 403 cod. proc. civ., che disciplina il regime di impugnazione dei provvedimentiassunti in sede di ricorso per revocazione.
art. 86 cod. proc. civ
Dal controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense risultache l’odierna ricorrente, che si difende ai sensi dell’art. 86 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, 20/04/2004, n. 7584
Cass., sez. U, 09/03/2006, n. 5055
7584; Cass., sez. U, 09/03/2006, n. 5055; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 19/03/2007, n. 6441
5055; Cass., sez. 3, 19/03/2007, n. 6441).
Cass., sez. 2, 18/10/2016, n. 21019
Cass., sez. 6-2, 10/06/2021, n. 16449
Cass., sez. 3, 04/06/2021, n. 15706
Moroni legittimata ad agire in giudizio dinanzi a questa Corte (Cass., sez. 3, 04/06/2021, n. 15706; Cass., sez.
Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17317
15706; Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17317).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22944/2022 R.G. proposto da : MORONI ALESSANDRA, che si dife nde ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro MESSINA SALVATORE, MESSINA STEFANO GIOVANNI, in proprio e quali eredi di Galletti Francesca -intimati – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 4915 /2 2 pubblicata il 15febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che 1. Con ordinanza n. 4915 /2 2 , pubblicata in data 15 febbraio 2022, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Alessandra Moroni avverso l’ordinanza di questa Corte n. 11328/ 201 9 sia per mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sia per la totale incomprensibilità delle censure poste a fondamento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2. Avverso la suddetta ordinanza Alessandra Moroni ricorre ex art. 391-biscod. proc. civ., sulla base di motivi non rubricati . Stefano Giovanni Messina e Salvatore Messina, in proprio e quali eredi di Francesca Galletti, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 403 cod. proc. civ., che disciplina il regime di impugnazione dei provvedimentiassunti in sede di ricorso per revocazione. Secondo la norma richiamata, «contro [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione».

Il primo comma dell’art. 403 cod. proc. civ., nella perentoria negazione della possibilità di impugnazione per revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, detta un principio generale volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia (Cass., sez. U, 20/04/2004, n. 7584; Cass., sez. U, 09/03/2006, n. 5055; Cass., sez. 3, 19/03/2007, n. 6441). A ciò consegue che, se sia stata impugnata per revocazione una sentenza di questa Corte di cassazione, contro la sentenza che definisce il giudizio di revocazione non è ammessa alcuna impugnazione, e quindi non è ammesso il ricorso straordinario ex art.111 Cost., esperibile soltanto avverso provvedimenti di merito per i quali l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass., sez.

U, 20/04/2004, n. 7584; Cass., sez. 2, 18/10/2016,n. 21019; Cass., sez. 6 - 2, 10/06/2021, n. 16449 ) .

2. Il ricorso è, altresì, inammissibile per non essere l’avv. Moroni legittimata ad agire in giudizio dinanzi a questa Corte (Cass., sez. 3, 04/06/2021, n. 15706; Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17317). Dal controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense risultache l’odierna ricorrente, che si difende ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., è stata cancellata dall’albo dei difensori abilitat i al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con delibera del 21 gennaio 2022, con decorrenza dal 22 dicembre 2021, e, quindi, in data antecedente al deposito del ricorso.

3. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così dec