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Ordinanza — n. 25771/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding construction collapse, upholding expert findings on multiple causes of damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by the estate of a project manager against a lower court ruling on a building collapse. The plaintiffs argued that the absence of a mandatory safety plan was the sole cause of the structural failure, while the court of first instance and appellate court identified negligence in excavation methods and design specifications as concurrent causes. The Court upheld the lower courts' decision, ruling that the expert report sufficiently explained why the missing safety plan did not exclusively cause the damage, thereby dismissing the claim for liability.

Regesto Legislator

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Art. 1218 c.c.; Art. 1176 c.c.: The omission of a safety plan is not the exclusive cause of damage if expert findings establish concurrent negligence in execution and design, as the lower courts' assessment of causality is not subject to cassation review.

Parole chiave

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construction collapse liability omission of safety plan concurrent negligence expert report causality contractual liability breach responsabilità dell'architetto contratto di genio civile difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
Art. 1176 c.c.
articolo 132 c.p
Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
articolo 163 c.p
5.1- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 163 c.p.c.
articolo 1176 c.c
e dell’articolo 1176 c.c.
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Testo completo

igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 14691/2019 proposto da: Marina Berardicurtinella qualita' di erede di Angelo Ranalletta, rappresentata e difesa dagli avvocati Bacchetta Mirella, Longo Fernando Romolo Palmerino; -ricorrente - contro Caiola Ciriana Lucia, Ruscitti Domenico; -intimati - nonchécontro Caiola Anna, Letta Anna Maria, rappresentate e difese dall’avvocato Angeloni Domenicantonio; -controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 11/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-Anna Caiola, Anna Maria Letta e Lucia Ciriana Caiola, quali comproprietarie di un edificio con attiguo fondo, hanno commissionato alla impresa edile di Americo Paneccasio i lavori di costruzione di un edificio in cemento armato, la cui progettazione è stata affidata ai progettisti Domenico Ruscitti e Angelo Ranalletta, nominati altresì direttori dei lavori. 1.1.- Poiché si è reso necessario effettuare un o sbancamento , l’impresa Paneccasio si è rivolta alla DI.GE.DIl snc, che aveva i mezzi per effettuare quel lavoro. 2.- Se non che, durante il detto sbancamento di terreno, si è verificato l’indebolimento del terrapieno che reggeva il muro dell’abitazione adiacente, sempre di proprietà dei committenti, e, doppo poco tempo, si è verificato il crollo di parte di tale abitazione, che, poi, per ragioni di sicurezza,è stata interamente demolita. 3.-Le comproprietarie dell’edificio crollato, due delle quali erano altresì committenti dei lavori, hanno agito nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella vicenda: i due progettisti, l’impresa appaltatricee quella cui quest’ultima aveva affidato i lavori di scavo. 3.1.-Il Tribunale di Avezzano ha espletato CTU,all’esito della quale ha ritenuto che il crollo si era verificato per colpa sia dei progettisti, che non avevano indicato le cautele specifiche da adottare durante lo sbancamento-in particolare l’uso di mezzi leggeri onde evitare maggiori vibrazioni – sia delle due imprese che avevano eseguito lo scavo.

Ma ha altresì ritenuto il concorso di colpa delle comproprietarie dovuto alle preesistenti carenze strutturali dell’edificio poi crollato. 3.2.- Questa decisione è stata impugnata dai due progettisti con appello principale, e dalle comproprietarie con quello incidentale. 3.3.-La Corte di Appello di l’Aquila ha parzialmente riformato la decisione: ha accolto l’appello di Ruscitti, uno dei due progettisti che aveva no collaborato al progetto; ha rigettato quello del Ranalletta, e dunque ha ritenuto corretto l’accertamento della responsabilità di costui quanto alla mancata indicazione delle cautela da osservare, fatto dal giudice di primo grado; ha infine accolto in gran parte l’appello incidentale delle comproprietarie. 4.-Avverso tale decisione propone ricorso per c assazione Marina Berardicurti, in qualità di erededi Angelo Ranalletta, con quattro motivi.

Ne chiedono il rigetto le sole Anna Maria Letta e Anna Caiola. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. La tesi è la seguente. Il dante causa delle ricorrenti aveva evidenziato, sin dal primo grado, che le attrici avevano contestato al progettista una negligenza per la direzione dei lavori, ossia di non essere intervenuto al momento dello scavo per dare indicazioni su come andasse fatto in sicurezza. Il Tribunale , esclusa questa negligenza, in quanto era emerso che il progettista non era stato avvisato delle operazioni di scavo cui avrebbe dovuto assistere, ne ha tuttavia rilevata una diversa: l’avere omesso di indicare, nella progettazione, in modo specifico, le cautele da adottare al momento dello sbancamento.

Le ricorrenti sostengono di avere sottoposto al giudice di appello, con specifico motivo, la censura di tale decisione, ritenendola oltre la domanda: le attrici avevano ritenuto responsabilità dell’ingegnere per un titolo (omessa vigilanza dei lavori) ed il Tribunale l’ha affermata per un altro (omessa specificazione delle cautele all’interno del progetto). Ritengono che la Corte di Appello, nel rispondere a questa censura, non ha motivato adeguatamente, essendosi limitata a confermare apoditticamente la decisione di primo grado. 5.1- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 163 c.p.c. e dell’articolo 1176 c.c. .

Le ricorrenti sostengono che,al di là del difetto di motivazione, la ratio è comunque errata, in quanto un conto è attribuire un errore di progettazione, altro un errore di vigilanza, e le attrici avevano chiaramente addebitato al progettista il primo dei due, mentre il Tribunale ha ritenuto la responsabilità in base al secondo. Questa ratio, al di là della adeguata motivazione, secondo il ricorrentesarebbe errata proprio perché costituisce ultra petizione l ’ attribuzio ne di unaresponsabilità per un fatto diverso da quello dedotto dall’attore.

I due motivi che pongono una questione comune sono infondati. La Corte di Appello ha osservato che, nelle conclusioni, le attrici avevano chiesto che siaffermasse la responsabilità dei convenuti, in modo generico, ci a scuno per il proprio titoloe che conseguenteme nte il giudice di primo grado era libero di individuare quale questo titolo fosse. La ragione della decisione è dunque espressa, non difettadi motivazione. Ed è anche una ratio fondata. Va rilevato infattiche, e la Corte di Appello ne dà atto, il fatto posto a base di responsabilitàera allegato dalle attrici (mancanza di specifica indicazione delle cautele nella progettazione) ed era altresì stato vagliato dal CTU: con la conseguenzache il giudice non ha operato una diversa qualificazione (colpa per una condotta anziché per un’altra) sulla base di fatti nuovi, mai acquisiti al processo, ma lo ha fatto sulla base delle allegazioni della parte. 6.-Il terzo motivoprospetta omesso esame di un fatto rilevante.

Secondo le ricorrenti era emerso anche dalla CTU che la committenza non aveva fatto il Piano di Sicurezza Operativo, che invece era necessario per garantire sicurezza nello sbancamento. Il CTU stesso aveva rilevato tale omissione. Invece, i giudici di merito non hanno dato alcun peso all’accertamento peritale, e non hanno tenuto conto che quel Piano, essendo necessario, era altresì utile per evitare il danno, con la conseguenza che il non averlo redatto costituisce causa esclusiva oconcorrente del crollo. 7.-Il quarto motivo prospetta una violazione degli articoli 1218 e 1176 c.c. Sostengono le ricorrenti che,se è vero che è stata attribuita una responsabilità di natura contrattuale al loro dante causa, il Ranalletta, tale responsabilità ha riguardato la fase della progettazione, che è assolutamente distinta da quella della esecuzione dell’opera, che invece è da ritenersi quella in cui si sono verificate le colpe che hanno dato causa all’evento, edin modo particolare la omissione del Piano di Sicurezza, di cu i si è detto al precedente motivo.

In sostanza, l’esatto adempimento in fase di progettazione (è stato) tuttavia inficiato in fase di esecuzione, per la condotta di terzi che necessariamente dovevano partecipare alla stessa,per non aver rispettato li obblighi di legge che sugli stessi incombevano . Questi due motivi, per la loro connessione logica, richiedono un esame congiunto. La sostanza delle duecensure è la seguente: l’omissione del Piano di Sicurezza è la vera causa del danno. E’ pacifico che quel Piano è stato omesso, e non si dice adeguatamente perché tale omissione non abbia influito, posto invece che è proprio la predisposizione del Piano di Sicurezza che mira ad evitare il crollo.

I motivi sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. Sono inammissibili nella parte in cui mirano ad una diversa ricostruzione del fatto, ed in particolare ad una diversa ricostruzione del nesso causale, che presuppone accertamenti, per l’appunto, di fatto: che l’omissione del Piano di Sicurezza non ha influito è stato accertato dai giudici di merito, con valutazione qui non censurabile. Essi danno altresì una spiegazione sufficiente di tale irrilevanza causale, sia pure indirettamente (e questa forma di motivazione esclude la nullità): dicono ossia che le cause sono state individuate dal CTU nella scarsa cautela durante lo sbancamento, e nel fatto che nella progettazione non era stata indicata la cautela specifica da adottare, ossial’uso di mezzi leggeri, ed altro genere di condotte.

L’affermazione, che può sembrare apodittica, secondo cui l’omissione del Piano di Sicurezza non ha influito, trova dunque la sua giustificazione nella illustrazione delle diverse cause del danno, affermate le quali, vengono escluse le altre. Il ricorso va dunque rigettato.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200 di esborsi ed oltre spese generali e accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da