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Ordinanza — n. 25769/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court corrects a lower court order for a clerical error and adjusts general costs to the statutory 15% rate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25769/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding general litigation costs. The appellant argued that the general expenses were incorrectly calculated below the mandatory 15% statutory rate and that the wrong appellate court was named. The court found both claims valid, correcting the court name and reformulating the cost award to explicitly include the 15% forfeiture rate.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The court may correct material errors in its own orders, including clerical mistakes and the application of mandatory statutory cost percentages, ensuring the final judgment reflects the correct legal provisions.

Parole chiave

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material error correction general litigation costs statutory percentage rate clerical mistake remedy Italian civil procedure costs allocation appellate jurisdiction calcolo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

gliere - Rel. ORDINANZA sul procedimento n. 14990/2022 per correzione di errore materiale afferente all’ordinanza n. 12973/2022 pronunciata nel procedimento n. 25158.2019 fra: A Leasing Spa in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Giordano Gaetano e Vascellari Marcello; -ricorrente - contro Fallimento Fresco Mare Spa; -intimata - nonché contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa rappresentata da Italfondiario,in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Proietto Marco; -resistente con procura- avverso l'ordinanza n. 12973/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-La società SIENA NPL lamenta errore materiale nella ordinanza di questa Corte n. 12973 del 2022. 2.-Con tale ordinanza, rigettato il ricorso di controparte, sono state riconosciute a SIENA NPL le spese del procedimento in 10 mila euro, oltre quelle generali in 200 euro. 3.-Secondo la ricorrente l’ordinanza, proprio nella parte in cui liquida a suo favore le spese,conterrebbe un errore materiale: le spese generali, infatti, sono state liquidate in misura inferiore alla percentuale di legge (15%) senza dare motivazione di tale decurtazione. 4.-Ritiene la ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le spese generali vanno liquidatenella misura del 15% inq uanto esse spettano per legge, ed indipendentemente dalla loro espressa liquidazione , proprio in quella percentuale.

Inoltre, nel corso della motivazione (p. 2),è erroneamente indicata la Corte di Appello di Milano in luogo di quella di L’Aquila. Avanza richiesta di correzione d’ufficio dell’errore materiale. Considerato che Entrambe le richieste di correzione si dimostrano fondate

P.Q.M.

La Corte, coregge l’ordinanza n. 12973/2022 disponendo che, a pag. 2, primo rigo, si legga Corte di Appello di L’ Aquila, anziché di Milano, e che il dispositivo, nella parte in cui riporta “oltre 200,00 euro di spese generali”, deve intendersi così riformulato: “oltre a 200,00 euro per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per l