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Ordinanza — n. 25765/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal on prescription and nullity grounds, citing lack of evidence for interruption of limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25765/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the lawyer's claims regarding the statute of limitations and procedural nullity. The lower court had ruled that the three-year prescription period expired in 2005, despite the lawyer's argument that a 2002 novation agreement extended it to ten years. The Supreme Court held that the lower court correctly found no evidence of interruption acts and that the 2002 agreement was not novative, making the lawyer's arguments inadmissible for raising new merits.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2947 c.c.; Art. 1230 c.c.; Art. 1235 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine merits of prescription or nullity arguments if the lower court has already addressed them, and appeals cannot introduce new factual evidence to interrupt limitation periods.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period novation agreement procedural nullity Court of Cassation inadmissible appeal interruption of time memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Art. 2947 c.c.
Art. 1230 c.c.
Art. 1235 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ambrosi 2.c on il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e 132 comma 1 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del ci

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8821/2022R.G. proposto da Antonino DI BLASI,rappresentato e difes o dalla avv. Lidia De Blasi, come da procura in calce al ricorso, con domicilioeletto in Roma, presso lo studio dell’avv. Gaetano Giannì, via L.G. Faravelli n. 22; –ricorrente – contro Rosa Maria BUCCHIARONE,quale coniuge, ered e di Giuseppe Cipriano ; –intimata– avverso la sentenza n. 774 /2021 pubblicata in data 13 / 10 /2021 del Tribunale di Patti; Oggetto: Pagamento corrispettivo richiesto dal professionista (avvocato) alla coniuge del cliente deceduto C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8821/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Considerato che 1. Antonino DI BLASI con atto di citazione del 5 settembre 2009 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Patti , Rosa Maria Bucchiarone, quale erede del defuntoconiuge Giuseppe Cipriano, chiedendo fosse condannata al pagamento della somma di Euro 4.000,00 quale corrispettivo convenzionalmente pattuito con il de cuius per le prestazioni svolte dall’attore in qualità di avvocato in favore del coniuge de cuius ; la convenuta si costituiva ed eccepiva la prescrizione, nonché l’estinzione del credito; il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.000,00;

2. avverso la sentenza di prime cure , Rosa Maria BUCCHIARONE impugnava la sentenza del Giudice di pace e il Tribunale di Patti in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di proposta da Di Blasi e dichiarava estinto il credito per prescrizione;

3. ha proposto ricorso per cassazione Antonino Di Blasi affidato a due motivi; sebbene intimata,Rosa Maria BUCCHIARONE non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrenteha depositato memoria; Ritenuto che 1.con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. nonché degli artt. 1230 e 1235 c.c. tenuto conto che la prescrizione è stata fatto decorrere dall’incarico professionale (conferito nel 1996),e non, come avr ebbe dovuto essere , dall’accordo novativo successivo intervenutotra le parti (nel 2002);

C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8821/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi 2.c on il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e 132 comma 1 n. 4 per mancanzae inesistenza e/o mera apparenza della motivazione, nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,tenuto conto che non ha considerato che l’accordo novativo del 2002 tra le parti avrebbe mutato il termine prescrizionale triennale in quello decennale previsto dall’art. 29 4 6 c.c.;

3. i l primo e il secondo motivo di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati, stante l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili; entrambi i motivi risultano articolati in violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c., atteso che fanno riferimento ad atti (scrittura del 20 maggio 1996, v. p. 10, 12 ,13 e 17 del ricorso) e deposizioni testimoniali (v. p. 8 del ricorso) senza precisare quando siano stati prodotti e dove siano attualmente reperibili, non essendo sufficiente, quanto alla richiamata scrittura, l’indicazione che la stessa è stata versata in atti dal ricorrente (v. p.

12) e neppure essendo stata indicata l’udienza di escussione dei testi; peraltro, neppure risulta riportato sufficientemente, ai fini che qui rilevano, il contenuto di tale scrittura e il tenore delle dette deposizioni; inoltre, neppure risulta specificato quando è stata dedotta precisamente nel giudizio l’invocata novazione, non bastando al riguardo il mero riferimento, nella parte dell’atto di citazione riportato a p. 15 del ricorso, ad una ”concordata … liquidazione a saldo di appena euro ottomila”, né viene riportato il tenore degli atti di controparte da cui desumere l’invocata non contestazione;a tanto non può rimediarsi con la memoria, che ha mero valore illustrativo; tale inammissibilità si riverbera anche sulle doglianze inerenti alla violazione delle norme di legge evocate e neppure sussiste la nullità della sentenza e del procedimento per contraddittorietà del decisum ovvero per omesso esame di fatto decisivo; piuttosto, entrambi i motivi tendono inammissibilmente a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal giudice di C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8821/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi appello e censurano ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che, del resto, ha deciso , dando ampiamente conto dell’istruzione compiuta; in particolare, la Corte di appello ha dato conto che era onere dell’originario attore, odierno ricorrente, fornireprova di aver posto in essere atti o fatti interruttivi del relativo termine prescrizionale, osservando che nella specie «non era stato dedotto né provato il compimento di alcun atto di messa in mora del debitore, mentre il primo e unico atto certo da cui risulta la richiesta di pagamento delle somme a titolo di compenso per l’attività professionale svolta èla citazione a giudizio data 5 settembre 2009» (pag. 5 della sentenza impugnata); la Corte territoriale con la sentenza gravata, lungi dall’aver omesso di considerare l’accordo del 2002, ha affermato che « pur volendo ritenere l’esistenza dell’accordo “a saldo” per l’attività prestata, che l’appellato asserisce essere intervenuto nell’anno 2002 con ilsig.

Cipriano, dante causa di parte appellante, e il di lui socio Spiccia Leone (il quale ultimo ha anche confermato in sede di esame testimoniale, l’intervenuto accordo),in ogni caso, il termine triennale di prescrizione di cui all’art. 2956n. 2 c.c. che in tale data sarebbe risultato interrotto» (pag. 5 della sentenza impugnata), sarebbe tornatoa decorrere e a scadere nel 2005 , ben prima dell a notifica dell’atto di citazione avvenuta nel 2009 , in tal modo ritenendolo implicitamente ma chiaramente non novativo; va peraltro ribadita l’inammissibilità di ogni censura svolta dal ricorrente in relazione agli accertamenti compiuti sul punto in sede di merito, quali accertamentidi fatto non sindacabili da questa Corte in sede di legittimità ; 4.in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; non si dispone sulle spese stante la mancata difesa in giudizio della parte resistente; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8821/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del ci