Italian Court corrects a civil liability judgment's material error regarding the liquidation of legal fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order concerning civil liability. The plaintiff argued that the court had erroneously liquidated legal fees at 2.00 euros instead of the correct 2,000 euros, citing a clear typographical mistake. The court agreed, ruling that the error was confirmed by the decimal point placement and ordered the official correction of the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in its own decisions ex officio when the mistake is evident and does not affect the substance of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21530-2022proposto da: PARADISO MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 209, presso lo studio dell’ A vvocato Dario DE BLASIIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato GiovanniSCHIAVULLI; -istante - contro COMUNE DI CERIGNOLA; -intimato - Avverso la sentenza n. 21329 /20 22 del la C orte di Cassazione , depositata il 06/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Correzione errore materiale R.G.N.21530/2022 Cron.
Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale In fattoe in diritto - che Matteo Paradiso formula istanza per la correzione , d’ufficio, di errore materiale contenuto n ell’ordinanza di questa Corte n. 21329/22, del 6 luglio 2022, che – nel condannare il Comune di Cerignola a rifondergli le spese del giudizio di legittimità – ha liquidato la relativa somma in “ euro 2.00,00 ” , anziché in euro2.000,00; - che il Paradiso ha provveduto a notificare al Comune di Cerignola l’istanza e il decreto di questa Corte di avvenuta fissazione dell’adunanza camerale; -che il medesimo ha depositato memoria nella quale insiste affinché si faccia luogo alla richiesta correzione; - che l’istanza merita accoglimento, sussistendone i presupposti ex art. 287 e 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, difatti, per un mero refuso, la condanna alle spese del giudizio di legittimità –che si è ritenuto di liquidare, in base alle tariffe forensi vigenti “ratione temporis”, nella misura di euro 2.000,00 –risulta disposta per euro“2.00,00”, errore confermato dal fatto che dopo la cifra “2” risulta apposto il segno “.”, il quale non ha alcuna ragion d’essere per un ordine di grandezza espresso in centinaia (e non in migliaia); - che deve, quindi, sostituirsi, nel dispositivo della predetta ordinanza(pag. 7), alla cifra “ 2.00,00 ”, quella “ 2.000,00 ”.
P.Q.M.
La Corte dispone che la propria ordinanza n. 21329 /22, depositata il 6 luglio 2022, sia corretta, sostituendosi nel dispositivo della stessa (pag. 7) , alla cifra “ 2.00,00 ”, quella “2.000,00”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della