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Ordinanza — n. 25725/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-filing; deceased appellant's death irrelevant in summary procedure; costs awarded to Ministry. 16 words.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25725/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition, while the Ministry of Justice successfully requested its registration to declare it unprocedural. Although the appellant had died before the hearing, the Court held that death does not interrupt the summary procedure or allow heirs to intervene. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and the additional unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: In summary cassation proceedings, the death of a party after the case is instituted does not interrupt the process or permit heirs to join, allowing the opposing party to request a declaration of inadmissibility for non-filing.

Parole chiave

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summary cassation procedure death of party effect non-filing of appeal declaration of inadmissibility unified contribution payment impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.
Art. 370 c.p.c.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
20621 del 2023 le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 369 c.p
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27571/2020
370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione(Cass. n. 27571/2020).
Cass. n. 1757 del 2016
Cass. Sez. U. n. 20621 del 2023
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistonoalla luce di Cass. Sez. U. n. 20621 del 2023 le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5028/2021 proposto da: Stara Salvatore, ricorso non depositato; -ricorrentenon costituito - contro Ministero d ella Giustizia in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che:

Salvatore Stara ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 8148 del 24 aprile 2020 della Corte di Cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte. La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione(Cass. n. 27571/2020).

Risulta dagli atti del giudizio che il ricorrente è deceduto. Nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, néconsente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016). Sul punto non rileva la circostanza che il ricorrente fosse difeso da se stesso.

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistonoalla luce di Cass. Sez. U. n. 20621 del 2023 le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi,oltre alle spese eventualmente prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1