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Ordinanza — n. 25707/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to inadmissibility of appeal not raised in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25707/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and quashed the second-instance judgment without remittal. The appellant argued for duplicate claims, but the appellate court failed to address the inadmissibility of the appeal, which was not raised by either party. Since the appeal was procedurally barred, the first-instance judgment became final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 382, comma 3 c.p.c.: An appeal inadmissible because it was not raised in the first instance is deemed inadmissible ex officio in cassation, rendering the first-instance judgment final and binding.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal first instance judgment procedural bar cassation without remittal finality of judgment opposizione agli atti esecutivi ex officio review azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.
civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, numm.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, cod.
Art. 617 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/10/2018, n. 26525
Cass. 19/10/2018, n. 26525; r.g.
Cass. 07/07/2017, n. 16863
Raffaele Rossi Cass. 07/07/2017, n. 16863; Cass.
Cass. 27/11/2014, n. 25209
16863; Cass. 27/11/2014, n. 25209; Cass.18/01/2016, n.
Cass. 18/01/2016, n. 674
Cass. 30/10/2019, n. 27830
Cass. 30/10/2019, n. 27830; Cass.
Cass. 14/5/2019, n. 12718
27830; Cass. 14/5/2019, n. 12718; Cass.
Cass. 03/4/2015, n. 6821
12718; Cass. 03/4/2015, n. 6821; Cass.
Cass. 06/5/2013, n. 10440
6821; Cass. 06/5/2013, n. 10440).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21629/2020R.G. proposto da PUCCIANTI IRENE, elettivamente domiciliata in Roma, via Annia Regilla n. 137, presso lo studio dell’Avv. Rosa Carlo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Antonio Tommasi –ricorrente – contro CONDOMINIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIAREGGIO, VIA DON MINZONI N. 50/52 –intimato – Avverso l a sentenza n. 27 9 6 /201 9 del la CORTE DI APPELLO DI FIRENZE,pubblicata il 25 novembre 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1.Irene Puccianti propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme versate in sede di conversione OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 21629/2020 Cons. est. Raffaele Rossi del pignoramento pronunciata dal Tribunale di Lucca in procedura espropriativa promossa in danno della Puccianti dal Condominio dell’edificio sito in Viareggio, via Don Minzoni n.50/52.

2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.

3. Ricorre per cassazione Irene Puccianti, per un unico motiv o ; benché ritualmente intimato, non svolge difese in grado di legittimità ilCondominio dell’edificio sito in Viareggio, via Don Minzoni, n.50/52 .

4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo lamenta « violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 e ss., 1284, 2697, 2700, 2909 cod. civ., art. 12 disp. prel. cod. civ., 324, 543e ss., 615 e ss. , e 124 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.». L’impugnante assume, in sintesi, l’esistenza di propri controcrediti nei confronti del Condominio nascenti da una serie di giudicati e lamenta la duplicazione di pretesein suo danno.

2. Preliminare rispetto al vaglio della doglianza testé riassunta risulta il rilievo dell’inammissibilità dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata. 2.1. Secondo consolidato orientamento di questo Corte, l’esistenza di una causa di inammissibilità dell’appello èrilevabile in ogni stato e grado del giudizio - e, quindi, anche di ufficio in sede di legittimità - allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia passata in cosa giudicata, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione(ex multis, cfr.

Cass. 19/10/2018, n. 26525; r.g. n. 21629/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 07/07/2017, n. 16863; Cass. 27/11/2014, n. 25209; Cass.18/01/2016, n. 674). Specificamente, l’indagine sull’ammissibilità dell’appello si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, ciò determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: pertanto, anche se senza allegazione della circostanza ad opera delle parti, la Corte di cassazione è abilitata (ed anzi, tenuta) al rilievo della questione ove la causa di inammissibilità emerga dagli atti di costituzione delle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d’ufficio delle fasi di merito ( con riferimento a liti di opposizione agli atti esecutivi, cfr.

Cass. 30/10/2019, n. 27830; Cass. 14/5/2019, n. 12718; Cass. 03/4/2015, n. 6821; Cass. 06/5/2013, n. 10440). 2.2. Nella specie, la sentenza gravataha deciso in grado di appello su una controversia di opposizione agli atti esecutivi, in tal guisa qualificata dal giudice di prime cure, ma senza affrontare la questione (non sollevata dalle parti né rilevata di ufficio) dell’ammissibilità del mezzo di impugnazione, la quale era invece da escludere, per essere il ricorso per cassazione l’unico rimedio esperibile avverso le pronunc e che definisconoopposizioni ex art.617 cod. proc. civ..

3. Ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, cod. proc. civ., la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguit o , da ciò conseguendo la definitività della pronunciadi primo grado.

4. Il regolamento delle spese del giudizio di appello segue il principio di soccombenza, con condanna dell’allora appellante alla refusione delle stesse, liquidate secondo tariffa come in dispositivo, in favore della parteallora appellata. r.g. n. 21629/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, non avendo ivi l’intimato svolto attività difensiva.

6. Il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P. Q.M. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito. Condanna Irene Puccianti alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Condominio dell’edificio sito in Viareggio, via Don Minzoni, n.50/52, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali,