Civil court rejects using criminal acquiescence or lack of contestation to prove res judicata without official clerk's certificate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Daniele Balducci's appeal against a civil judgment that relied on his criminal acquiescence to establish res judicata. The lower courts had deemed the criminal convictions final because Balducci, as an interdicted person, signed an act declaring them irrevocable and because he allegedly failed to contest the facts in the civil suit. The Court ruled that such private declarations and lack of contestation are insufficient to prove res judicata without the mandatory official certificate from the criminal clerk.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale; Art. 115 c.p.c.: The proof of res judicata in civil proceedings requires the official clerk's certificate; mere party acquiescence or lack of contestation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 29859/2022 proposto da: Balducci Daniele, rappresentato e difeso dall’avvocato Dellapasqua Daniele; -ricorrente - contro Fallimento Puntoshop Retail S.p.a. in persona del Legale Rappresentante, Fallimento Tecnoma S.r.l. in persona del Legale Rappresentane, rappresentate e difese dall’avvocato Cedrini Giovanni; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2213/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
RITENUTO CHE 1.-Daniele Balducci è stato nominato curatore del Fallimento Tecnoma srl e del Fallimento Puntoshop Retail spa, con provvedimenti distinti del Tribunale di Rimini. 1.1.- La sua nomina è stata tuttavia revocata dal medesimo T ribunale dopo che il Balducci era stato coinvolto in vicende riguardanti altri fallimenti, e dopo che gli era stato contestato di avere tenuto condotte illecite anche nei due fallimenti sopra citati, ed in particolare, di avere creato crediti inesistenti, di avere omesso di redigere l’inventario e dunque di avere determinato la perdita di alcun i credit i delle società; di essersi appropriato di somme della massa fallimentare. 1.2.- Per alcune di tali condotte era stato condannato, con due diverse sentenze, dal Tribunale penale di Rimini. 2.-In conseguenza di tali condotte, i due Fallimenti in cui era curatore lo hanno citato in giudizio per il risarcimento dei danni subiti. 2.1.- Il Tribunale di Rimini, ritenuto, tra l’altro, l’accertamento con efficacia di giudicato in sede penale delle condotte illecite del Balducci, lo ha condannato al risarcimento ed alle restituzioni in favore delle due procedure. 2.2.- La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato questa decisione, escludendo alcune condotte tra quelle contestate. 3.-Ricorre il Balducci con due motivi.
I due Fallimenti si oppongono con controricorso. CONSIDERATO CHE 4.-Qui è fatta impugnazione del capo di sentenza che ha ritenuto provati i fatti di appropriazione in quanto accertati in due sentenze penali di condanna. La Corte di Appello ha ritenuto inoltre che il Balducci non ha contestato quei fatti, oggetto dell’accertamento penale. In ragione di questi due elementi (accertamento con efficacia di giudicato e mancata contestazione)i giudici di appello hanno ritenuto provati i fatti anche in sede civile. 4.1.-Questa ratio è contestata con due motivi. 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
La Corte di Appello aveva ritenuto che le decisioni penali erano passate in giudicato per via del fatto che era stato lo stesso Balducci ad ammetterlo, nel depositare un atto interruttivo del processo (egli era stato interdetto e dunque gli era stato nominato un tutore): in quell’atto, a verbale, aveva dichiarato che le sentenze penali erano irrevocabili. Il ricorrente contesta questa ratio e sostiene che la prova del giudicato può essere fornita soltanto dalla attestazione del Cancelliere ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di e secuzione del codice di procedura penale.
Il motivo è fondato. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto (Cass. 21 giugno 2004, n. 11483;
Cass. 26852/ 2017). In generale, la prova del giudicato può essere fornita solo attraverso il deposito della relativa attestazione: Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 att. (Cass. 6024/ 2017; Cass. 19 settembre 2013, n. 21469; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. 24 novembre 2008, n. 27881; Cass. 2 aprile 2008, n. 8478;
Cass. 2 dicembre 2004, n. 22644) . Non sono ammesse dunque prove equipollenti, tantomeno di natura indiziaria. Né può ritenersi sufficiente una ammissione della parte, la quale è dichiarazione priva di effetti contra se, non riguardando un fatto, ma un effetto giuridico: il passaggio in giudicato, per l’appunto. Inoltre, è inidonea a sostituire l’attestazione della cancelleria. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. Sempre con riferimento alla prova del giudicato penale, che viene utilizzato dai giudici civili come vincolante, ossia come prova dei fatti addebitati al Balducci, la Corte di Appello assume che lo stesso Balducci non ha contestato gli addebiti, contenuti in quelle decisioni, e che di conseguenza, anche in ragione del principio di non contestazione - oltre che della efficacia del giudicato-quei fatti devono ritenersi provati.
Il Balducci contesta a questa ratiodue manchevolezze: la mancanza di adeguata motivazione dell’accertamento della mancata contestazione, la circostanza di avere invece contestato gli addebiti contenuti nelle sentenze penali. Il motivo è fondato. L’accertamento circa la mancata contestazione è un accertamento in fatto non sindacabile in Cassazione, se non per difetto di motivazione. Qui i giudici di merito si limitano ad affermare apoditticamente che il Balducci non ha contestato i fatti, a fronte della allegazione del ricorrente di averlo invece fatto.
Si legge infatti che si contestano integralmente e ci si oppone a tutte le ulteriori istanze avanzate da controparte nell’atto introduttivo del presente giudizio in quanto infondate, non provate e peraltro tuttora sub iudice penal ed inoltre si legge negl i atti difensivi del ricorrente che la scrivente difesa si riserva, quindi, ogni maggiore argomentazione e/o eccezione a riguardo all’esito dei relativi giudizi penali (All. E, pagina 34). A pagina 19 il ricorrente riporta inoltre i punti della sua difesa in cui ha espressamente contestato i fatti a suo addebito.
A fronte di ciò manca del tutto una qualche motivazione in base alla quale si è ritenuto invece il contrario: che il ricorrente abbia ammesso o non contestato quei fatti. Il ricorso va dunqueaccolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il rico