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Decreto — n. 25697/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25697/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25697/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1281/2023 R.G. proposto da : NAPOLITANO MARCO, HOTEL RISTORANTE GABBIANO SRL, NAPOLITANO LUANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VASCO DE GAMA 73 - OSTIA, presso lo studio dell’avvocato RULLO DOMENICO (RLLDNC58S11A843I), rappresentati e difesi dall'avvocato BUCCINO GIANFRANCO (BCCGFR56R16E885A) -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPE LLO di BARI n. 928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25697/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NAPOLITANO MARCO, HOTEL RISTORANTE GABBIANO SRL, NAPOLITANO LUANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VASCO DE GAMA 73 - OSTIA, presso lo studio dell’avvocato RULLO DOMENICO (RLLDNC58S11A843I), rappresentati e difesi dall'avvocato BUCCINO GIANFRANCO (BCCGFR56R16E885A) -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPE LLO di BARI n. 928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria identità dei crediti parte al procedimento imputazione dei pagamenti ripartizione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1281/2023 R.G. proposto da : NAPOLITANO MARCO, HOTEL RISTORANTE GABBIANO SRL, NAPOLITANO LUANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VASCO DE GAMA 73 - OSTIA, presso lo studio dell’avvocato RULLO DOMENICO (RLLDNC58S11A843I), rappresentati e difesi dall'avvocato BUCCINO GIANFRANCO (BCCGFR56R16E885A) -ricorrenti- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPE LLO di BARI n. 928/22 , depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che occorre provvedere sulle spese, ponendole a carico solidale dei ricorrenti, per l’identica posizione processuale, in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre spese eventualmente prenotate a debitoed accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/08/2023