Decreto — n. 25694/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.62/2023 R.G. proposto da : MARINO MAURIZIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoPALMISANI GIUSEPPE (PLMGPP57H10H224O); -ricorrente- contro CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 341/2022depositata in data 11/05/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25694/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo alcuna delle partiintimate svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.62/2023 R.G. proposto da : MARINO MAURIZIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoPALMISANI GIUSEPPE (PLMGPP57H10H224O); -ricorrente- contro CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 341/2022depositata in data 11/05/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo alcuna delle partiintimate svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,il 26/08/2023 IL P