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Decreto — n. 25694/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25694/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25694/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.62/2023 R.G. proposto da : MARINO MAURIZIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoPALMISANI GIUSEPPE (PLMGPP57H10H224O); -ricorrente- contro CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 341/2022depositata in data 11/05/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25694/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo alcuna delle partiintimate svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
341/2022depositata in data 11/05/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo alcuna delle partiintimate svolto attività difensiva; p.q.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.62/2023 R.G. proposto da : MARINO MAURIZIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoPALMISANI GIUSEPPE (PLMGPP57H10H224O); -ricorrente- contro CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 341/2022depositata in data 11/05/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo alcuna delle partiintimate svolto attività difensiva; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 26/08/2023 IL P