Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25648/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against water utility liability ruling due to inadmissible procedural grounds and lack of causal proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25648/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the municipality's appeal against the second-instance judgment regarding water utility liability. The municipality argued that the water company failed to prove causation between its actions and the damage, while the water company contended the municipality neglected maintenance duties. The court dismissed the appeal because the arguments were inadmissible for violating procedural rules and failed to challenge the factual findings of the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 345 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Appeals must directly challenge the ratio decidendi; arguments introducing new factual assessments or different legal issues are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural violation causal link liability special water utility municipal negligence second instance responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 cod. civ.
Art. 345 cod. proc. civ.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
11511; Cass. 13/06/2014, n.
art. 2697 cod. civ
conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.
art. 2051 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1579/2020 R.G., proposto da COMUNE di SQUINZANO, in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso Liberal s.r.l.; rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Orlandini ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di ACQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a. , in persona del l egale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo Studio Placidi; rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Amato ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di GIOVANNI PUTIGNANO FIGLI s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, Via Enrico Tazzoli n.6, presso lo Studio dell’Avv.

Maria Grazia Bianco; rappresentata e difesa dall’Avvocato Michele Gaetano Gigante ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- e di GENERALI ITALIA s. p . a . , in persona dei p rocuratori s peciali ; elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.19, presso lo Studio dell’Avvocato Michele Roma ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di AIG EUROPE LTD-Rappresentanza Generale per l’Italia; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 1162/2019 della CORTE di APPELLO di LECCE, depositata il 23ottobre 2019, notificata il 30 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani; udito l’Avvocato Alessandro Orlandini; udito l’Avvocato Alessandro Amato; udito l’Avvocato Emanuela Minutolo per delega orale in sostituzione dell’Avvocato Michele Roma; udito l’Avvocato Michele Gigante;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fulvio Troncone,che ha chiesto il rigetto del ricorso, per essere infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del 18 marzo 2008 , il Comune di Squinzano convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentina, la società Acquedotto Pugliese s.p.a., domandandone la condanna al risarcimento, ex art.2051 cod. civ.,dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all’inadempimento, da parte della convenuta, quale società preposta alla gestione del Servizio Idrico Integrato, degli obblighi di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali, quantificati in complessivi Euro 719.534,70.

Si costituì l’Acquedotto Pugliese s.p.a., che resisté alladomanda e chiese autorizzarsi la chiamata in causa della società Giovanni Putignano Figli s.r.l., quale soggetto cui era stato appaltato il servizio di conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione, nonché delle società di assicurazione Aig Europe S.A., Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. e Assicurazioni Generalis.p.a.. Si costituì anche la Giovanni Putignano Figli s.r.l., resistendo a propria volta al la domanda e invocando la chia ma ta in causa della propria compagnia assicuratrice , Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..

Costituitesi,infine, le imprese di assicurazione INA - Assitalia s.p.a. (già Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.) e Generali Italia s.p.a. (giàAssicurazioni Generali s.p.a.), il T ribunale, espletata un a prova per testimoni e una consulenza tecnica d’ufficio, rigettò la domanda , compensandole spese tra tutte le parti. 2.La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Lecce, la quale, con sentenza23 ottobre 2019, n. 1162 (nel contraddittorio anche con AIG Europe l.t.d., costituitasi nel secondo grado di giudizio), ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Squinzano, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

La Corte territorialeha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- dalle risultanze istruttorie – e in pa rticolare da quelle della consulenza tecnica espletata – era emerso che il sistema di depurazione delle acque di scarico del Comune di Squinzano era composto da un depuratore installato nel 1982 e da un “recapito finale”, costituito da alcuni “campi di spandimento”; le acque reflue (scure) del complesso urbano convergevano dapprima nel depuratore e successivamente venivano convogliate nei campi di spandimento, perché fossero smaltite mediante l’assorbimento nel sottosuolo; peraltro, nel recapito finale dei campi di spandimento il Comune , di propria iniziativa, usava convoglia re anche gli scarichi di acque meteoriche (chiare) senza trattamenti di grigliatura o dis s abbiatura, con ciòdeterminando un afflusso di reflui con app orto sol i do superiore alla capacità di smaltimento dei campi ; i danni lam e ntati dall’ente territoriale erano stati causati proprio dalla mancanza di funzionalità del recapito finale costituito dai campi di spandimento , i quali non svolgevano la propria funzione di assorbimento, così determinando la tracimazione delle acque e lo sversamento dei liquami nei terreni circostanti; tale mancanza di funzionalità era dovuta all ’omessa ripulitura dei depositi di fango via via accumulatisi,i quali avevano reso impermeabiliil fondo e gli argini dei bacini;

II- dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni, risultava, inoltre, che, con verbale di consegna del 1982 all’Ente Acquedotto Pugliese(poi divenuto Acqu e dotto P ugliese s.p.a. ) , era stata attribuita solo la gestione dell’impianto di depurazione, mentre il Comune aveva mantenuto il possesso e la custodia del recapito finale cos tituito dai campi di spandimento; questi ultimi, infatti, solo con verbale di consegna del 4 luglio 2008 ( dunque, nelle more del processo di primo grado) erano stati dati in gestione alla società Acquedotto Pugliese;

III- all a luce delle risultanze istrutt orie, per un verso doveva escludersi la dedotta mancanza di funzionalità del depuratore ( unica componente del sistema di depurazione delle acque di scarico comunale sul quale la società appellataavesse un potere di custodia al momento in cui si erano verificati i danni); per a l tro verso, doveva invece ritenersi provata la cattiva funzionalità dei “ campi di spandimento”, i quali, peraltro, erano gestiti direttamente dal Comune, sicché doveva escludersi la dedotta responsabilità della convenuta ex art.2051 c od. civ. , per mancanza del rapporto custodiale con la res produttiva del danno.

3. Propone ricorso per cassazione i l Comune di Squinzano, sulla base di tre motivi. Rispondono con distinti controricorsi la società Acquedotto Pugliese s.p.a., la s.r.l. Giovanni Putignano Figli e la Generali Italia s.p.a.. Non svolge difese e resta intimata la AIG Europe l.t.d. - Rappresentanza generale per l’Italia. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime conclusioni ribadite in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi. Tutte le particostituite, ad eccezione della s.r.l.

Giova nni Putignano Figli, hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo viene dedotta la “ illegittimità degli artt. 62, comma 1, 65 commi 1 e 4, 66, 67 commi 1 e 2, 68 comma 1 e 72 comma 1 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella l.9 agosto 2013, n.98 per violazione degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 2, Cost.Rep. e con conseguente inesistenza/ nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 e 161 cod. proc. civ.in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod. proc. civ.”.

L’ente ricorrente osserva che tra i membri del Collegio della Corte leccese che ha emesso la sentenza di appello figurava un giudice ausiliario che aveva assunto anche la qualità di estensore, in violazione del divieto costituzionale di inserire i magistrati onorari negli organi giudicanti collegiali. Sostiene, dunque, l’incostituzionalità –in riferimento agli artt. 102 e 106 della Costituzione – delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, tra l’altro già sottoposte al sindacato del giudice delle leggi. 1.1.Il motivo è infondato.

La questione della legittimità costituzionale delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello è già stata decisa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l’incostituzionalità di quelle disposizioni,contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo statusdi componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, nella parte in cui non prevedono che esse si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ha peraltro statuito che le Corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà, appunto, alla riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di appello dei giudici onorari,al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (Corte cost. 17/03/2021, n.41).

Di conseguenza, per un verso, non sussiste il dedotto vizio di costituzione del giudice; per altro verso, una nuova questione di costituzionalità delle predette norme, la cui reductio ad legitimitatemè stata operata attraverso la richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale, si palesa manifestamente infondata (Cass. 28/05/2021, n. 15045; Cass. 05/11/2021, n. 32065).

2. Con il secondo motivo, vengono formulate due doglianze , denunciandosi, da un lato, l’“inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia e conseguente nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.in relazione all’art.360 , primo comma , n.4,cod. proc. civ.”; dall’altro lato l’ “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di ampia discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.”. 2.a.Sotto il primo profilo, l a sentenza di appello è censurata nella parte in cui avrebbe accertato che nel recapito finale dei “campi di spandimento” il Comune, di propria iniziativa, usava «surrettiziamente»convogliare anche gli scarichi di acque meteoriche (chiare) senza trattamenti di grigliatura o di di ssabbiatura, con ciò determinando un afflusso di reflui con apporto solido superiore alla capacità di smaltimento dei campi.

La sentenzasarebbe qui immotivata per non avere indicato le fonti di prova di tale accertamento,atteso che, al contrario, dalla relazione di CTU era emerso che il progetto dell’impianto di depurazione aveva previsto la costruzione dei campi di spandimento anche per le acque pluviali,previo trattamento di sola grigliatura; pertanto, non vi sarebbe stata alcuna attività “surrettizia” da parte del Comune. 2.b. Sotto il secondo profilo, la sentenza di appello è censurata nella parte in cui ha accertato che la mancanza di funzionalità dei “campi di spandimento” era imputabile esclusivamente al Comune,che aveva mantenuto la gestione dei campi (e quindi la qualifica di custode degli stessi) sino al 2008, attribuendo all’Acquedotto Pugliese s.p.a. solo quella dell’impianto di depurazione in senso stretto.

La sentenza di appello sarebbe qui viziata per non avere considerato il fatto decisivo e discusso, accertato dal CTU, che anche l’impianto di d epurazion e in senso stretto era stato gestito male, in particolare senza garantire il rispetto dell e soglie chimico - batteriologiche previste dalla legge, così riducendo l a cap a cità di spandimento dei liquidi nel recapito finale. 2.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. 2.1.a.Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 23 ottobre 2019), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 08/09/2016, n. 17761 ; Cass.29/10/2018, n. 27415), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie , già alla stregua delle deduzioni del l’ente ricorrente,non sussiste né il primo vizio né il secondo . Con riguardo al vizio motivazionale, infatti, non è stata dedotta la mancanza assoluta o la mera apparenza, ovvero l’intrinseca contraddittorietà o la perplessitào incomprensibilità della motivazione (deduzioni che, del resto, se fossero state formulate, si sarebbero infrante sulla chiara e logicamente ordinata serie diargomentazioni con le quali, attraverso la compiuta analisi delle risultanze ist ruttorie , la Corte di merito ha formulato il giudizio diretto ad esclu dere la responsabilitàdella società convenuta), bensì la mancata enunciazione delle fonti di prova dell’accertamento di una circostanza (la condot t a “surrettizia” asseritamente imputata all’ente) che non rientra nel novero delle circostanze di fatto accertate dal giudice del merito , il quale si è limitato ad accertare che i l Comune , di propria iniziativa, usava convogliare nel recapito finale dei campi di spandimento anche gli scarichi di acque meteoriche (chiare) senza trattamenti di grigliatura o dissabbiatura, ma non si è spinto ad accertar e il carattere “surrettizio” di tale attività.

Invece, con riguardo al dedotto vizio di omesso esame, la sentenza di appello è stata criticata,non in ragione della mancata considerazione di un fattostorico decisivo e controverso, bensì per avere malament e valutato le conclusioni peritali, omettendo di te nere conto delle risultanzedell’accertamento tecnico espletato . L’esame di tali risultanze, tuttavia,non è stato affatto omesso dal giudice di appello, poiché,anzi, come si è veduto, esse – unitamente a quelle della prova testimoniale e al contenuto delle prove precostituite documentali – sono state poste dal la Corte territoriale a fondamento della motivazione di rigetto della domandaproposta dall’ente , sicché la doglianza in esame, lungi dal porre in evidenza l’omessoesame di una circostanza storica avente portata decisiva, invoca inammissibilmente da questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento degli esiti dell’accertamentoperitale. 2.1.b.

Al di là della formale intestazione, il secondo motivo di ricorso, in entrambe le doglianze in cui si articola, attiene , dunque, nella sostanza , a profili di fatto e tend e a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 04/07/2017, n. 16467). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, avuto riguardo alle risultanze istruttorie e a quelle della consulenza tecnica espletata, ha accertato che nei “campi di spandimento” il Comune, di propria iniziativa (ma non « su r rettiziamente » ) usava convogliare anche gli scarichi di acque chiaredi origine meteorica non trattate, con ciò determinandol’aumento dell’apporto solido contenuto nei reflui ivi affluiti, in misura superiore alla capacità di smaltimento dei “campi”; che i danni lamenta ti dall’ente territoriale erano stati causati proprio dalla mancanza di funzionalità del recapito finale costituito dai “campi di spandimento”, i quali non svolgevano la propria funzione di assorbimento; che la c ausa di tale perdita di funzionalità era dovuta all’omessa ripulitura dei depositi di fango accumulatisi, i quali avevano reso impermeabiliil fondo e gli argini dei bacini; e che la responsabilità di tale omissione era imputabile al Comune, il quale, sino al 2008, aveva mantenuto l’ esclusiva gesti one dei “campi” e la qualitàdi custode degli stessi.

La Corte di merito ha inoltre tenuto conto del rilievo del CTU in ordine al superamentodei parametri previsti dalla legge negli scarichi del depuratore, ma ha ritenuto (anche qui con apprezzamentodi merito motivato e , dunque , in censurabile ) che non vi fosse alcun e lemento dal quale desumere che tali sporadicisforamenti avessero costituito la causa dellaperdita d i permeabilità dei campi di spandimento, la quale andava invece individuata nell a p luriennale omissione dell’attività di manutenzione daparte del Comune. 2.1.c. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, le doglianze contenute nel secondo motiv o di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la “ violazione per falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.”. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui haritenuto che la deduzione circa lamancanza di funzionalità del depuratore in senso stretto integrasse l’ introduzione di un thema decidendum diverso da quello prospettato in primo grado , che focalizzava la causa petendi nellecattive condizioni dei campi di spandimento.3.1. Anche questo motivo – come correttamente osservato dal Procuratore Generale– è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha escluso che il Comune attore avesse dato la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di respo nsabilità speciale di cui all’ art. 2051 cod. civ. , ritenendo, con riguardo all’impianto di depurazione (gestito dalla societàconvenuta) che non fosse stato dimostrato il nesso causale tra cosa e danno; e, con riguardo ai campi di spandimento, che non fosse statainvece dimostrata, in capo alla medesima società, la sussistenza delrapporto custodiale ( per essere , anzi , certo che esso facesse c apo allo stesso Comune). 4.In definitiva, il ricorso proposto dal Comune di Squinzano deve essere rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. 5.Le spese del giudizio di legittimità, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell’ente ricorrente e devono essere liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente , (nella misura indicata in dispositivo), avuto riguardo all’attività difensiva rispettivamenteespletata. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Squinzano a rimborsare a tutte le parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità rispettivamente sostenute, che liquida, per compensi, in Euro 10.800,00 per la Putignano Figli s.r.l., e in Euro 14.000,00 ciascuno per l’Acquedotto Pugliese s.p.a. e per Generali I talia s.pa. , oltre , per ogni controricorrente, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessoridi legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei pr