Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's withdrawal of the lawsuit before the chamber hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit prior to the chamber hearing. INTESA SANPAOLO s.p.a. had previously won a lower court ruling against ETRUSCA s.r.l. and the deceased's heirs regarding an illegitimate credit risk report. Since the withdrawal was accepted by the opposing parties and compensated, the legal proceedings were terminated without a judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when the appellant withdraws the appeal before the chamber hearing, resulting in the termination of the proceedings without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11911/2020 R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO s.p.a., rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Costabile Cilento e dall’avv. Elena Deambrogio, elettivamente domiciliati in Roma, via Benozzo Gozzoli, n. 60 presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Montone. -ricorrente - contro ETRUSCA s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Riccardo Vicerè, dall’avv. Barbara Icardi e dall’avv. Franco Pascucci, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Dardanelli, n. 15, presso lo studio dell’avv.
Franco Pascucci.CERZALetizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca , nella loro qualità di eredi di CERZA Francesco , rappresentati e difesi , giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. Riccardo Vicerè , elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo telematico riccardovicere@ordineavvocatiroma.org ovvero presso il suo studio inRoma, piazza dei Carracci, n. 1 . - controricorrent i - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 26 85 /201 9 , pubblicata in data 4dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone FATTI DI CAUSA 1.
Con ricorso ex art. 152 d.lgs. 196/2003 CERZA Francesco, in proprio e quale rappresentante di ETRUSCA s.r.l., evocava avanti al Tribunale di Torino INTESA SANPAOLO s.p.a. per sentir accertare l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento dei danni per l’effetto cagionati.
2. Con sentenza del 4 dicembre 2019 il Tribunale di Torino riconosceva l’illegittimità della segnalazione in difetto dei presupposti e condannava la banca al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti.
3. INTESA SANPAOLO propone ora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resistono CERZA Francesco ed ETRUSCA s.r.l. con controricorso. In data 18 aprile 2023 si sono costituiti i signori CERZA Letizia, CERZA Alessio e CERZA Gianluca, in qualità di eredi di CERZA Francesco, nelle more deceduto.
4. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinunc ia al ricorso ex art.390 cod. proc. civ. La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dai controricorrenti.
2. Il giudizio per cassazione va pertantodichiarato estinto.
3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 4.Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912)).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizioestinto per rinuncia . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civ