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Ordinanza — n. 25494/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding property transfer where formal payment deposit failed to extinguish debt obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25494/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Frizzarin's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying his request for property release. Frizzarin argued that a formal deposit of the purchase price by a notary constituted valid payment, but the lower court found this merely an informal offer lacking legal effect under civil code provisions. The supreme court upheld the dismissal because the transfer was conditional on actual payment, which was never proven to have occurred in the required legal form.

Regesto Legislator

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Art. 1210, 1220 c.c.; The deposit of a sum by a notary constitutes an informal offer of performance which does not extinguish the debt unless formally accepted or validated as a real offer under civil code requirements.

Parole chiave

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informal offer of performance deposit of sum by notary extinction of debt obligation conditional property transfer civil code payment rules proponente contratto di deposito a titolo di garanzia ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 1210 c.c.
Art. 1220 c.c.
civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 cod.
Art. 2932 c.c.
507, e nel medesimo atto la venditrice rendeva noto che sull’immobile risultava trascritta,in data 10 maggio 1995, in favore di Maurizio Broccoletti e nei confronti della società venditrice, domanda exart. 2932 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2932 cod. civ
507, e nel medesimo atto la venditrice rendeva noto che sull’immobile risultava trascritta,in data 10 maggio 1995, in favore di Maurizio Broccoletti e nei confronti della società venditrice, domanda exart. 2932 cod. civ.
art. 100 c.p
Con il primo motivo , denunciando ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
art. 111 cod. proc. civ
Con il terzo motivoil ricorrente prospetta la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ.
art. 1208 cod. civ
e, per essa, al Curatore, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 1208 cod. civ., in favore del creditore o di chi avevafacoltà di ricevere per lui.
art. 152 cod. proc. civ
Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 cod. proc. civ.
art. 1353 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36058
(Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36058).
Cass., sez. U, 8/8/2005, n. 16602
Cass., 27/12/2016, n. 27015
16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n.
Cass., 11/02/2011, n. 3386
Cass., 11/02/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n.
Cass., 13/10/2017, n. 24076
16602), bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidend i non censurata o non idoneamente censurata (Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24661/2021 R.G. proposto da : FRIZZARIN MAURIZIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. ti Edoardo d’Elia e Giacomo Fortunato , elettivamente presso il loro studio, in Roma, via Michele Mercati, n.-ricorrente - contro LEPRE FILOMENA PASQUALINA, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. Massimiliano Marotta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Anelli, in Roma, alla via del Pozzetto, n. 122 - controricorrente - nonché nei confronti di RIVELLO BRUNO PIERRE - intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 2104 /202 1 , pubblicata in data22 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1.Maurizio Frizzarin propone ricorso, sulla base di sei motivi, nei confronti di Bruno Pierre Rivello e Filomena Pasqualina Lepre per la cassazione della sentenza n. 2104/2021 della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il gravame dallo stesso proposto. Filomena Pasqualina Lepre resiste con controricorso. Bruno Pierre Rivello non ha svolto attività difensiva.

2. Questi i fatti da cui scaturisce la controversia. 2.1. Con atto di compravendita stipulato il 18 luglio 2003, Bruno Pierre Rivello acquistava dalla società Oliemme s.r.l. l’immobile sito in Roma, alla via Cavour, n. 96, distinto in catasto al foglio 494, part. 15, sub. 507, e nel medesimo atto la venditrice rendeva noto che sull’immobile risultava trascritta,in data 10 maggio 1995, in favore di Maurizio Broccoletti e nei confronti della società venditrice, domanda exart. 2932 cod. civ. avente ad oggetto la proprietà di un unico vano dell’immobile. 2.2.

Con sentenza n. 3099/08, la Corte d’appello di Roma, statuiva il trasferimento del vano, da parte della società venditrice ed in favore del Broccoletti, subordinando lo stesso al pagamento da parte di quest’ultimo del prezzo di euro 23.240,56, da effettuarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della medesima sentenza. 2.3. Nel termine prescritto, il notaio Antonio Privitera, su mandato di Maurizio Broccoletti, comunicava con lettera raccomandata alla Curatela del Fallimento Oliemme s.p.a. l’avvenuto deposito presso il suo studio della somma dovuta a titolo di prezzo, ma la Curatela rifiutava di riscuotere il prezzo. 2.4.

Ritenuto in mora il creditore, Maurizio Frizzarin, subentrato quale acquirente nella proprietà del bene a Maurizio Broccoletti, notificava a Bruno Pierre Rivello precetto di rilascio, avverso il quale quest’ultimo proponeva opposizione, rappresentando che la Corte d’appello di Roma, accogliendo la domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva subordinato l’effetto traslativo al pagamento del prezzo, che non era mai stato corrisposto, e, in ogni caso, che il titolo non conteneva la condanna al rilascio dell’immobile. Con atto del 27 dicembre 2012 interveniva nel giudizio Filomena Pasqualina Lepre, acquirente, a sua volta, dell’immobile già di proprietà del Rivello, in forza di contratto stipulato in data 18 novembre 2011, aderendo alla domanda dell’opponente.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, osservando che il Frizzarin non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, essendosi limitato a depositare una raccomandata inviata al curatore del fallimento della Oliemme s.p.a., e che l’offerta, nel termine stabilito dalla Corte d’appello, non era stata rivolta al proprietario dell’immobile, ossia al Rivello. 2.5. La sentenza è stata impugnata dal Frizzarin e, in esito alla costituzione della Lepre e nella contumacia del Rivello, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame.

Ha, in particolare, rilevato che l’art. 1 del contratto di vendita tra la Oliemme s.p.a. e il Rivello, stipulato nel 2003, prevedeva il trasferimento in favore dell’acquirente della porzione immobiliare, per cui era avvenuta la successione a titolo particolare del Rivello nel diritto controverso; tale circostanza era nota sia al Broccoletti che al notaio, il quale l’aveva menzionata nella raccomandata inviata al Curatore del Fallimento della Oliemme s.p.a., con la conseguenza che il Broccoletti avrebbe dovuto offrire il pagamento del corrispettivo al Rivello divenuto proprietario dell’immobile.

Ha, inoltre, affermato: ‹‹la circostanza che la somma sia tuttora a disposizione presso il Notaio Privitera non costituisce una valida offerta formale ai sensi degli artt.1208 e 1209 cod. civ. e 74 disp. att. c.c.››.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , denunciando ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 ed all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver rilevato la mancanza di interesse ad agire della appellata Lepre››, il ricorrente sostiene che l’odierna controricorrente non sarebbe proprietaria, né legittimata alla proposizione dell’azione, in quanto il vano di cui si discute annesso all’appartamentonon è stato oggetto di compravendita in favore della Lepre, ma le è stato solo consegnato dal Rivello, tanto che la Lepre sarebbe stata immessa nel possesso dell’unità immobiliare, ma non anche del vano, di cui aveva la mera detenzione, come emergeva dall’art. 3 del contratto di compravendita del 18.11.2011 tra il Rivello e la Lepre.2.

Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206 e ss. c.c., art. 1208, 1209, 1212 e 1214 c.c. e 73 e 75 disp. att. c.c., art. 1353 e ss. e 1453 ess. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver ritenuto irregolare l’offerta formulata al Curatore del fallimento Oliemme››, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ‹‹il convenuto non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento›› e sostiene che, una volta accertata la conformità dell’offerta agli artt.1208, 1209, 1212 e 1214 cod. civ. e 73 e 75 disp. att. c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere la mora del creditore con tutti gli effetti da essa derivanti.

3. Con il terzo motivoil ricorrente prospetta la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver ritenuto che la successione nel diritto opera di diritto in ogni caso››, rimarcando la regolarità dell’offerta formale effettuata alla Oliemme s.p.a. e, per essa, al Curatore, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 1208 cod. civ., in favore del creditore o di chi avevafacoltà di ricevere per lui.

4. Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere ritenuto che il termine stabilito dalla Corte d’appello fosse perentorio››, il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di pagamento fosse perentorio, sottolineando che, ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., per termine perentorio deve intendersi quello che impone il compimento di un atto processuale entro un determinato momento, a pena di decadenza.

5. Con il quinto motivo, denunciando ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353 e ss. e 1453 e ss. cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere falsamente ritenuto che lasentenza fosse sottoposta a condizione risolutiva e che il mancato pagamento nei termini non dovesse essere valutato alla stregua di ogni altro inadempimento››, il ricorrente evidenzia che il termine fissato in sentenza per il pagamento del prezzo non è un termine processuale, ma extraprocessuale, cosicché il ritardo non determina la perdita automatica dell’esecutività della sentenza; piuttosto il versamento del prezzo costituisce la principale prestazione del compratore al quale è subordinato il trasferimento della proprietà, con la conseguenza che l’inadempimento della relativa obbligazione può, con il concorso dei relativi presupposti, essere fatto valere dalla controparte come ragione di risoluzione del rapporto (il che non era avvenuto nella specie), e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ.

6. Con il sesto motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente sostiene che i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione il dispositivo della sentenza n. 3099/08, l’eccezione che i diritti del Rivello non erano stati trasferiti alla Lepre e che questa non era stata immessa nel possesso del vano e la natura del termine fissato per il pagamento, elementi tutti che, se valutati , avrebbero potuto condurre all’accoglimento dell’appello.

7. Il primo motivo è infondato. Occorre rammentare che l’avente causa, in forza di autonomo contratto, di porzione di immobile da parte del colui che, con precedente atto preliminare , si è reso a sua volta acquirente del medesimo bene, ha interesse ad intervenire nella causa in cui si discutedegli effetti dell’originario contratto preliminare e, quindi, del trasferimento dello stesso immobile , per sostenere le ragioni del proprio dante causa, onde evitare che l’esito dell’azione promossa dal dante causa pos sa p regiudic are l'effetto traslativo derivante dal secondo contratto ; poiché si tratta, comunque, di un intervento adesivo dipendente (cfr.

Cass., sez. 2, 29/01/1993, n. 1128; Cass., sez. 2, 23/10/2001, n. 13000; Cass., sez. U, 09/01/2011, n. 23299), i poteri processuali dell’interveniente sono limitati dall'ambito delle domande e delle eccezioni già svolte dall'adiuvato, con la conseguenza che all’interventore in via adesiva dipendente non è consentito di ampliare il tema del contendere (Cass., s ez. 1 , 23/02/1973, n. 533; Cass., sez. 1, 14/03/1978, n. 1263; Cass., sez. 2, 16/04/1994, n. 3616; Cass., sez. 2, 16/02/2009, n. 3734). La odierna controricorrente, come dalla stessa precisato, con il contratto del 18 novembre 2011, è stata immessa nel possesso dell’unità immobiliare oggetto di compravendita ed ha ottenuto in consegna anche il vano annesso all’unità immobiliare venduta, sicché deve ritenersisussistente l’interesse della Lepre a sostenere le ragioni fatte valere dal Rivello, al fine di vedere tutelata anche la propria posizione.

8. Il secondo motivo èinammissibile. 8.1. A sostegno della censura il ricorrente evidenzia: ‹‹La Corte, pur dando atto che il Broccoletti ha adempiuto alle procedure previste dall’art. 1206 e segg. cod. civ., con il tempestivo deposito del prezzo e con l’offerta del notaio al Fallimento Oliemme, afferma apoditticamente che “il convenuto non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento”. Rifiuto che, una volta accertata la conformità dell’offerta ai sensi del disposto di cui agli artt. 1208, 1209, 1212 e 1214 cod. civ. e 73 e 75 disp. att. cod. civ., comporta, ai sensi di legge, la mora del creditore con tutti gli effetti ad essa connessi…››. 8.2.

La Corte d’appello, a pag. 3 della motivazione, al fine di ricostruire la vicenda processuale, ha evidenziato che il Tribunale, nella sentenza di primo grado, aveva rilevato che l’odierno ricorrente si era limitato a depositare una raccomandata inviata al curatore del fallimento della Oliemme s.p.a., con la quale il notaio Privitera aveva comunicato l’avvenuto deposito presso il suo studio, da parte del Broccoletti, della somma di euro 23.240,56 e che tale offerta era stata rifiutata dal Curatore. Nel respingere il gravame, ha ritenuto che tale offerta non costituisse adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo e ciò sulla base di un duplice ordine di motivi: da una parte, perché l’offerta di pagamento era stata rivolta alla Curatela del Fallimento e non al Rivello, che aveva acquistato dalla predetta società in bonis,e, dall’altra, perché ‹‹la circostanza che la somma sia [fosse] tuttora a disposizione presso il Notaio Privitera non costitui[va]sce una valida offerta formale ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. e 74 disp. att. cod. civ.››. 8.3.

Il ricorrente non ha idoneamente censurato la seconda ratio decidendisu cui poggia la decisione gravata. Invero, i giudici di merito, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non hanno acclarato la conformità dell’offerta alle disposizioni civilistiche evocate in rubrica, ma hanno piuttosto rilevato l’inidoneità dell’offerta a determinare l’effetto estintivo dell’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita. Al riguardo, varrà rammentare che l’offerta reale, av ente ad oggetto la consegna di denaro o di altre cose mobili, deve essere fatta al domicilio del creditore e consiste nella diretta presentazione del denaro o degli altri beni fatta da un pubblico ufficiale, il quale li reca con sé e li mette materialmentea disposizione del creditore.

Le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 e seguenti cod. civ., in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento e, pertanto nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario che sia effettuata, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c od. c iv . (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36058).

Conformandosi ai suddetti principi, nella specie, i giudici d’appello, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, hanno in sostanza escluso che il deposito della somma presso lo studio del notaio e l’invio della raccomandata alla Curatela del Fallimento con la quale il notaio la informava dell’avvenuto deposito potessero produrre l’effetto estintivo dell’obbligazione, trattandosi di offerta non formale, non effettuata con le modalità prescritte dalle norme codicistiche, ed hanno, pertanto, nega t o che fosse stata data prova del pagamento del corrispettivo.

Poiché il trasferimento del bene, in forza di quanto disposto dalla Corte d’appello con la sentenza n. 3099/08, era subordinato al pagamento del prezzo, non può essere seriamente messo in discussione che, se è mancato il tempestivo pagamento del prezzo, o in alternativa l'offerta realenelle forme e nei modi di legge, l’odierno ricorrente non possa pretendere il rilascio dell’immobile.

9. L’inammissibilità del secondo motivo non può che comportare l’inammissibilità dei restanti motivi. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza (Cass., sez. U, 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte spessoaffermato (v. Cass., 11/02/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/09/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., sez. U, 08/08/2005, n. 16602), bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidend i non censurata o non idoneamente censurata (Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass. , 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/09/2011, n. 19254, Cass., 11/01/2007, n. 1658; Cass., 13/07/2005, n. 14740).

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r