Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25475/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction objection for execution judge ruling on precluded territorial incompetence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25475/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdictional objection inadmissible because the execution judge correctly ruled that the objection was precluded by the procedural stage. The applicant challenged the judge's decision to set a sale date, arguing territorial incompetence based on the debtor's company seat, while the liquidation trustee contended the objection was untimely. The court held that since the objection was filed after the deadline for raising territorial incompetence, it was barred, and the applicant's attempt to file a second appeal constituted an abuse of process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The objection to jurisdiction based on territorial incompetence is precluded if raised after the deadline established by law, and subsequent attempts to challenge execution orders via jurisdictional regulations constitute an abuse of process.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional objection execution judge territorial incompetence abuse of process preclusion rule procedural deadline liquidation trustee declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.c.
Regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'esecuzione- Impugnabilità solo ex art. 617 cod.
Art. 183 c.p.c.
Art. 96, third paragraph, c.p.c.
, chiedendo anche la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
20486; Cass.13/09/2017, n.
art. 617 cod. proc. civ
Regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'esecuzione- Impugnabilità solo ex art. 617 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
art. 25 Cost
34595); 2.l’istanza di regolamento di competenza è formulata sulla base di due motivi: con il primo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 25 Cost.
art. 152 cod. proc. civ
e dell’art. 152 cod. proc. civ.
art. 43 cod. proc. civ
civ.) o unitamentea quella sul merito della causa (nel q u al ca so il provvedimento è soggetto al regolamento di competenza facoltativo o agli ordinari mezzi di gravame secondo che venga impugnata solo la pronuncia sulla competenzaoppure anche quella sul merito : art. 43 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 04/08/2021, n. 22208
(Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.
Cass. 21/09/2022, n. 27568
22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.
Cass. 05/12/2022, n. 35593
27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593); 7.ai sensi dell’art.
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20819/2022R.G., proposto da Giuseppe Vincenzo Riccardo DE CAROLIS, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatoe difeso dall ’A vvocato Angelo Riccio ( ) , in virtù di proc ura a margine del ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente- nei confronti di Fallimento Friggi s.r.l. in liquidazione , in persona del Curatore; rappresentato e difes o dall ’A vvocato Roberto Marinoni ( ), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- nonché di Oggetto:

Regolamento di competenza - Provvedimento del giudice dell'esecuzione- Impugnabilità solo ex art. 617 cod. proc. civ. - Sussistenza - Regolamento di competenza -Inammissibilità. A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani Giorgio Antonio Pastre; -intimato- per regolamento di competenza avverso l ’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Milano, depositata il 26 luglio 2022, comunicata il 9 agosto 2022; udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 12 luglio 2023 dalConsigliere relatore, dott.

Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,dott. Giovanni Battista Nardecchia , il quale ha chiesto che il ricorso per regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile. Rilevato che: 1.nell’ambito di un procedimento iniziato, presso il Tribunale di Milano, dal Fallimento della società Friggi s.r.l.in liquidazione (creditore procedente), per l’espropriazione delle quote sociali detenute nella società Go.Fra.De. s.r.l., avente sede a Parma, da Giuseppe Vincenzo Riccardo De Carolis (debitore esecutato), il giudice dell’esecuzione emise un’ordinanza (depositata il 26 luglio 2022 e comunicata il 9 agosto 2022) con cui fissò l’udienza del successivo27 settembre 2022 per la vendita delle quote societarie pignorate ;

2. con questa ordinanza, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, dopo aver formulato l’argomentazione secondo cui la competenza territoriale per le procedure di espropriazione delle quote sociali non potrebbe che essere radicata nel luogo ove si trova la sede sociale (nel caso di specie, Parma), osservò, peraltro, che «tuttavia nella fattispecie, il rilievo ufficioso dell’incompetenza del Tribunale adìto risulta preclus[o] in considerazione della fase cui è pervenuta la presente procedura»; ciò, sul presupposto che l’incompetenza per territorio inderogabile avrebbe potuto essere rilevata «non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.», e cioè entro una fase processuale ormai trascorsa (pp.1-2 dell’ordinanza impugnata);

A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani 3. c on ricorso notif icato il 6 settembre 2022, Giuseppe Vincenzo Riccardo De Carolis ha impugnato l’illustrata ordinanza con regolamento di competenza; il Fallimento della società Friggi s.r.l. in liquidazione ha resistito con scritturadifensiva, ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. , chiedendo anche la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; con distinta istanza del 27 settembre 2022, il Fallimento resistente, illustrate le vicende inerenti al deposito telematico della scrittura difensiva, ha formulato istanza di rimessione in termini per l’ipotesi in cui fosse stato reputato violato il termine di venti giorni di cui all’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Pubblico M inistero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, invocando la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza; non sono state depositate ulteriori memorie.

Considerato che:

1. non vi è luogo a provvedere sull’istanza di rimessione in termini proposta dal Fallimento resistente, dal momento che il termine di cui all'art.47, quinto comma, cod. proc. civ., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, neiventi giorni successivi, scritture difensive, ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass. 21/12/2010, n. 25891;

Cass. 08/08/2014, n.17842; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass.16/11/2021, n. 34595); 2.l’istanza di regolamento di competenza è formulata sulla base di due motivi: con il primo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 152 cod. proc. civ. (in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ.) per avere l’ordinanza impugnata, da un lato, distolto il debitore esecutato dal giudice naturale precostituito per legge, e, dall’altro lato, creato un termine A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani perentorio non previsto dalla legge medesima; con il secondo motivo viene invece dedottala violazione degli art. 812, 2470 e 2471 cod. civ. (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.civ.) per essere stati lesi i principi d i diritto in base ai qualideve individuarsi il giudice territorialmente competente per la vendita forzata di quote sociali, nellaspecie asseritamente coincidente con il Tribunale di Parma e non con quello di Milano; 3.il ricorso è manifestamente inammissibile; 3.1.va anzitutto ricordato, in generale, che il mezzo di impugnazione costituito dal regolamento di competenza postula necessariamente che il provvedimentoimpugnato rechi una pronuncia sulla competenza , da sola (nel qual caso esso è soggetto a regolamento di competenza necessario: art.42 cod. proc. civ.) o unitamentea quella sul merito della causa (nel q u al ca so il provvedimento è soggetto al regolamento di competenza facoltativo o agli ordinari mezzi di gravame secondo che venga impugnata solo la pronuncia sulla competenzaoppure anche quella sul merito : art. 43 cod. proc. civ. ) ; la presenza di una statuizione, anche implicita , sulla competenza è, dunque,il presupposto necessario dell’ esperibilità del mezzo di impugnazione in esame; nel caso di specie, l’ordinanza di fissazione dell’udienza pe r la vendita delle quote sociali pignoratenon conteneva una pronuncia sulla competenza, atteso che il giudice dell’esecuzione, pur avendo espres so, in generale, la convinzione che «la competenza territoriale per le procedure di espropriazione delle quote sociali non può che ritenersiradicata nel luogo ove si trova la sede sociale» (p.1 dell’ ordinanza impugnata), tuttavia non emise alcuna una statuizione sulla competenza , affermando, tut t ’al contrario, che tale statuizione sarebbe stata ormai preclusa, per essere maturata la relativa barrierapreclusiva; il regolamento di competenza, dunque, si palesa inammissibile già per la mancanza nell’ordinanza impugnata, al di là di una mera considerazione di caratteregenerale, di una specifica statuizione sulla competenza del giudice adìto;

A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani 3.2.va poi osservato, più in particolare, che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non possono essere direttamenteimpugnati con regolamento di competenza, neppure nell’ipotesi in cui contengano una statuizione – negativa o affermativa– della competenza del giudice medesimo ; questi provvediment i, infatti, sono impugnabili dalle parti esclusivamente con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sicché il controllodella competenza sull’esecuzione si estrinseca, non già direttamente sul provvedime nto del giudice dell ’ esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa, bensì attraverso l ’ impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi; questa sentenza, benché non impugnabile (art.618, ultimo comma, cod. proc. civ.),è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e ss. c od . proc . civ. (art.187 disp. att. cod. proc. civ. ; c fr.

Cass.04/04/2001, n. 4989; Cass. 30/08/2004, n.17444; Cass. 26/07/2011, n. 16292; Cass. 23/07/2010, n. 17462;Cass. 11 ottobre 2016, n. 20486; Cass.13/09/2017, n. 21185; Cass.03/12/2021, n. 38368); pertanto, nel caso di specie, per contestare la statuizione sulla competenza eventualmente contenuta nell’ ordinanza impugnata, il debitore esecutato avrebbedovuto impugnarla con opp o siz ione agli atti esecutivi, ed avrebbe poi potuto gravare con regolamento di competenza l ’eventuale sentenza di rigetto dell’opposizione; 4.il ricorso proposto da Giuseppe Vincenzo Riccardo De Carolis va, in definitiva, dichiarato inammissibile;

5. le spese del rapporto processuale vertente tra il ricorrente e il Fallimento resistente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale facente capo alla parte intimata;

6. il ricorrente soccombente va anche condannat o al pagamento, in favore del Fallimento della società Friggi s.r.l.in liquidazione, parte vittorios a , di una somma che si stima equo determinare in misura pari alla metà delle A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani speseprocessuali ( al netto degli esborsi, delle spese forfetarie e degli oneri accessori), ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzodi gravame manifestamente inammissibile in palese violazione delle regole che escludono l’applicabilità delle disposizioni in tema di regolamento di competenza, sia necessario che facoltativo, in relazione ai provvedimentiresi dal giudice dell’esecuzione (per di più, senza tener conto del pacifico orientamentodella giurisprudenza di legittimità in tal senso, consolidatosi, come si è veduto, sin dall’ inizio di questo secolo) , costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte resistente vittoriosa (ed in conformità alla richiesta da questa espressamente formulata) , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593); 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n.4315); Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; A.C. 12/07/2023 R.G.N. 20819/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali i n favore del resistente, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 per compensi , oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali egli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della somma equitativamente determinata di Euro 1.100,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor