Cassation court allows appeal against lower court nullity ruling for insufficient 45-day notice period in peace court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Melisenda Romei's heir against a Rome appellate court decision that had declared the first-instance proceedings null. The lower court had invalidated the proceedings because the time between notification and the hearing appeared insufficient, citing a minimum 90-day requirement. The Court ruled that for peace court proceedings, the applicable minimum notice period is only 45 days, and the lower court's finding of nullity was therefore erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163-bis c.p.c.; Art. 318 c.p.c.: In proceedings before the Peace Court, the minimum free period between notification and appearance is 45 days, not 90, and this period is not subject to holiday suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26960/2021 R.G. proposto da : MARCHI GIGLIOLA, nella qualità di erede di Melisenda Romei, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Andrea Corsetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Annia Regilla, n. 194 -ricorrente - contro COMUNE DI CASSINO, COMUNE DI VITORCHIANO e AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6 684 /202 1 , pubblicata in data20 aprile 20 2 1 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello Fatti di causa 1.Melisenda Romei proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’intimazione di pagamento n. 097 2018 90263894 74/000 emessa dall’Agenzia delle entrate -Riscossione, con il quale le si intimava di pagare l’importo di euro 2.635,85, che si riferiva a cartelle di pagamento relative a verbali di accertamento per violazioni al codice della strada elevati dai Comuni di Cassino e Vitorchiano. Rimaste contumac e le parti convenut e , il G iudice di pace adito dichiarava l’intervenuta prescrizione dei crediti azionaticon le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento e compensava le spese di lite.
2. La sentenza, impugnata dalla Romei in punto di statuizione di compensazione delle spese di lite, è stata riformata dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e della sentenza di primo grado, rilevando l’inosservanza del termine minimo di comparizione fissato dall’art. 163-bis cod. proc. civ., posto che tra la data di comparizione delle parti dinanzi al giudice di primo gradoe la data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio intercorreva un termine inferioreai novanta giorni.
3. Gigliola Marchi, nella qualità di erede di Melisenda Romei, ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della decisione d’appello. Il Comune di Cassino, il Comune di Vitorchiano e l’Agenzia delle entrate - Riscossione non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei principi fondamentali regolatori della materia in relazione all’art. 163-bis c.p.c. e dell’art.318 c.p.c. di disciplina di rito applicabile al giudizio dinanzi il Giudice di Pace – punto decisivo della controversia – rispetto del termine libero di quarantacinque giorni e inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali – conseguente legittimità del giudizio 42745/18 R.G.
Giudice di Pace di Roma››. Lamenta la ricorrente che, sebbene il termine previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. sia di novanta giorni, la disciplina applicabile dinanzi al Tribunale deve essere coordinata con l’art. 318 cod. proc. civ., che prevede, per i giudizi dinanzi il Giudice di pace , che tra il giorno della notificazione e quello di comparizione delle parti devono intercorrere termini liberi non minori di 45 giorni; aggiunge che, vertendosi in materia di opposizione all’esecuzione, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali.
2. Il motivo è fondato. In tema di procedimento dinanzi al Giudice di pace, dispone l’art.318 cod. proc. civ. che tra il giorno della notificazione di cui all’art.316 cod. proc. civ. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163 - bis cod. proc. civ., ridotti alla metà e, quindi, quarantacinque giorni. A sua volta, l’art. 164 cod. proc. civ., applicabile al procedimento dinanzi al Giudice di pace in virtù del rinvio contenuto nell’art. 311 cod. proc. civ., prevede che la citazione è nulla se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
Siccome d alla stessa sentenza impugnata emerge che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alle parti convenute in data 5 luglio 2018 e che i convenuti sono stati evocati in giudizio per l’udienza del 24 settembre 2018, appare evidente l’inesistenza della nullità rilevata dal Tribunale, risultando il termine di comparizione rispettoso di quello minimo previsto dal richiamato art.318 cod. proc. civ., considerato che le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass., sez. 6 – 2, 18/09/2017,n. 21568).
Il Tribunale ha dunque erroneamente rilevato la nullità dell’atto di citazione e degli atti successivi e disposto la rinnovazione degli stessi.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittim