Ordinanza — n. 25447/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGUIZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5136/2020 proposto da: GIUSEPPE LORENZINO e ANNA MARIA GRAZIA TARICCO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO MARIA GRASSELLI, RITA BOGGIANI, CLAUDIO DI PIETROPAOLO, LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli ultimi due in Roma, piazza Adriana n. 20 Pec: -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa; -intimata - nonchécontro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da Italfondiario SpA con socio unico, in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO ROSSOTTO e MAURIZIO CORAIN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma via Emilia n. 86/90 Pec: -controricorrente - nonchécontro FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MANFREDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO in Roma, via Nizza 11 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1907/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 295 c.p, art. 2901 c.c, artt. 81 c.p, art. 81 c.p, artt. 2901 c.c, art. 360 bis c.p; Ordinanza — n. 25447/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 20 Pec: -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa; -intimata - nonchécontro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da Italfondiario SpA con socio unico, in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO ROSSOTTO e MAURIZIO CORAIN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma via Emilia n. 86/90 Pec: -controricorrente - nonchécontro FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MANFREDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO in Roma, via Nizza 11 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1907/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
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GUIZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5136/2020 proposto da: GIUSEPPE LORENZINO e ANNA MARIA GRAZIA TARICCO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCO MARIA GRASSELLI, RITA BOGGIANI, CLAUDIO DI PIETROPAOLO, LAURA DI PIETROPAOLO LAURENTI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli ultimi due in Roma, piazza Adriana n. 20 Pec: -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa; -intimata - nonchécontro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da Italfondiario SpA con socio unico, in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO ROSSOTTO e MAURIZIO CORAIN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma via Emilia n. 86/90 Pec: -controricorrente - nonchécontro FINO 1 SECURITISATION SRL, e per essa DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO MANFREDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO in Roma, via Nizza 11 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1907/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
Rilevato che: La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA convenne avanti il Tribunale di Torino Giuseppe Lorenzino e la moglie Anna Maria Grazia Taricco allegando un credito nei confronti del primo quale fideiussore della società Alma 2000 srl per l’importo di € 326.890,65 e chiese la revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi in data 26/2/2014 nel quale il Lorenzino aveva conferito una serie di immobili, alcuni in sua proprietà esclusiva altri in comproprietà con la moglie; intervenne in giudizio la Unicredit SpA allegando un proprio credito nei confronti di Alma 2000 srl per un importo di € 913.901,29 ed esperì anch’essa azione revocatoria del medesimo fondo patrimoniale avendo il Lorenzino prestato fideiussione omnibus fino all’importo di € 780.000,00 nei confronti di altra società debitrice; nel corso del giudizio intervenne anche Fino 1 Securitisation srl quale cessionaria del credito di Unicredit SpA, richiamando tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dalla cedente; i convenuti si costituirono in giudizio chiedendo disporsi la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. eccependo la carenza di interesse ad agire della società attrice e dell’intervenuta e, nel merito, istando per il rigetto delle domande; il Tribunale di Torino respinse sia l’istanza di sospensione del giudizio sia l’eccezione di carenza di interesse ad agire e, in accoglimento delle azioni revocatorie, dichiarò inefficace l’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti di Monte dei Paschi di Siena SpA, intervenuta in giudizio, e di Fino 1 Securitisation srl (in persona del mandatario DoBank SpA); a seguito di appello dei coniugi che insistettero sulla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sull’eccezione di difetto di interesse delle banche e sulla insussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., nel contraddittorio con Fino 1 Securitisation srl e Siena NPL 2018 srl, intervenuta nel corso del giudizio di appello, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 26/11/2019, ha rigettato l’appello condannando gli appellanti alle spese del grado; per quanto ancora qui di interesse ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio e dell’eccezione di difetto di interesse ad agire delle banche ed ha confermato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art. 2901 c.c.;avverso la sentenza Giuseppe Lorenzino e Anna Maria Taricco hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi Siena NPL srl rappresentata da Italfondiario SpA e Fino 1 Securitisation srl rappresentata da Dobank srl; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380bis, 1° co. c.p.c. i ricorrenti e la Dobank SpA per Fino 1 Sicuritisation srl hanno depositato memorie.
Considerato che: il controricorso della Fino 1 Securisation srl, rappresentata da Dobank srl è improcedibile perché depositato in data 23/6/2020 anziché entro la data del 1°/6/2020 (cfr. Cass. n. 2805/2000); con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 81 c.p.c. e 100 c.p.c. per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva e di interesse ad agire di Siena NPL 2018 s.r.l. rappresentata da Italfondiario SpA e di Fino 1 Securitisation srl rappresentata da Dobank – i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha ritenuto provata la legittimazione ad agire e l’interesse delle banche pur essendosi le stesse limitate a depositare l’avviso di cessione a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza dare la prova dei contratti di cessione.
Né, ad avviso dei ricorrenti, sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva e di interesse ad agire potrebbe ritenersi sceso il giudicato implicito in quanto, afferendo le suddette eccezioni al difetto dei presupposti processuali quale, in primis, la legitimatio ad causam di cui all’art. 81 c.p.c., la stessa sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 degli artt. 2901 c.c. e 2697 c.c. –i ricorrenti lamentano la insussistenza della prova della titolarità del credito, sostanzialmente ribadendo la stessa tesi sostenuta nel primo motivo; i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili perché la questione della titolarità dei crediti non è esaminata dalla sentenza impugnata sicché, essendo stataproposta per la prima volta in sede di legittimità, non è scrutinabile in cassazione; invero, la questione dedotta comporta accertamenti di fatto – sull’essere o meno comprese le posizioni creditorie originariamente vantate da Monte dei Paschi di Siena SpA e Unicredit SpA tra quelle oggetto di cessione in blocco - che non sono consentiti in questa sede; con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 dell’art. 295 c.p.c.
– i ricorrenti lamentano che la sentenza ha ritenuto accertato il credito e rigettato l’istanza di sospensione per pregiudizialità pur avendo gli appellanti dato atto che, nelle cause cc.dd. pregiudicanti era stato accertato da apposita perizia di parte che il presunto credito delle bancheera il frutto dell’applicazione di condizioni economiche non correttamente pattuite e di interessi anatocistici e di carattere usurario; la Corte di merito ha ritenuto provato il credito pur dando atto che il Lorenzino aveva instaurato un separato contenzioso giudiziario per indebito oggettivo sia nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena sia di Unicredit; ne consegue che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello sul credito per evitare il contrasto di giudicati; con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2901 6 c.c., 1283 e 1284 c.c., 644 c.p. e 2697 c.c. i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la prova del credito nonostante la contestazione relativa alla violazione di norme imperative; in subordine lamentano motivazione meramente apparente ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del credito; anche questi motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono l’uno inammissibile, l’altro infondato; quanto alla mancata sospensione del giudizio sulla revocatoria in attesa di definizione di quello sul credito il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. essendo la sentenza impugnata del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (ex multiisCass., 6-3, n. 4212 del 19/2/2020;
Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019; Cass., 3, n. 2673 del 10/12/2016; Cass., 3, n. 11573 del 14/5/2013; Cass., 3, n. 16722 del 17/7/2099); quanto al motivo relativo alla pretesa violazione di norme di diritto e/o motivazione apparente sulla illegittimità di addebiti ed usurarietà degli interessi pattuiti e/o applicati dalle Banche, il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha dato atto delle contestazioni degli appellanti ed ha affermato che le stesse, anche ove integralmente fondate, comporterebbero al più una riduzione dell’esposizione complessiva nei loro confronti ma non certo l’elisione totale di ogni ragione di debito; ne deriva l’infondatezza di tutte le pretese violazioni e del preteso vizio di motivazione apparente; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare in favore della sola controricorrente Italfondiario SpA, essendo il controricorso di Fino 1 Securitisation s.r.l. improcedibile, le spese del giudizio liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore di Italfondario SpA le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 8000 per compensi, oltre € 200 per esborsi e oltre accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica