Court allows correction of cassation order to shift legal aid costs to state instead of losing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed a material error correction request regarding the allocation of litigation costs in a cassation proceeding. The applicant argued that the losing party should pay the state, not the opposing party, because the latter was admitted to state-funded legal aid. The court ruled that since the victorious party received state aid, the loser must remit costs to the state treasury, ordering a specific textual amendment to the original order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Where a party admitted to state-funded legal aid is awarded litigation costs against a party not admitted, the costs must be remitted to the state treasury, and the judgment must be corrected to reflect this obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4629/2023 proposto da: Curatela del Fallimento Ambros Design Srl in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Caro Gaetano; -ricorrente - contro Cuscianna Donatella; -resistente con memoria difensiva- avverso l'ordinanza n. 5152/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che: è stata proposta dalla Curatela del fallimento “AMBROS DESIGN s.r.l.”, in persona del curatore, istanza di correzione di errore materiale relativamente all’ordinanza n. 5152 di data 8 febbraio 2023 nella parte in cui è stata disposta la rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente nonostante che, come dichiarato nel medesimo controricorso, la parte fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale è ammissibile perché relativa alla pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U. n. n. 16415 del 2018) in un contesto nel quale sia in motivazione che in dispositivo ricorre il provvedimento sulle spese, senza tuttavia che si sia provveduto in conformità alla circostanza dell’ammissione del controricorrente, parte vittoriosa, al patrocinio a spese dello Stato, circostanza enunciata nel controricorso. La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art.287 c.p.c. (Cass. n. 15817 del 2019 e n. 4216 del 2020).
Deve pertanto procedersi alla correzione nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 9384 del 2018). P. Q. M. Dispone che nell’ordinanzan. 5152 di data 8 febbraio 2023: là dove in motivazione a pag. 8 è scritto “le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” deve leggersi e intendersi “avendo il difensore del controricorrente allegato che l'assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l'obbligo del soccombente di versare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità, da liquidarsi a cura del giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza”; là dovenel dispositivo è scritto “condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve leggersi e intendersi “condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione Finanziaria dello Stato”.
Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma i