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Ordinanza — n. 25425/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for repayment of money paid under a revoked injunction decree, ruling good faith is presumed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Legnami Paolini s.n.c. against a lower court ruling that condemned them to pay back money paid under a revoked injunction decree. The company argued for restitution, but the court held that once a debt is paid under a provisional title known to be potentially rescindible, the recipient's good faith cannot be questioned. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to deny repayment and ordered the appellant to cover the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; The recipient of a payment made under a provisional and potentially rescindable title cannot be held liable for bad faith, as the parties acted with common awareness of the title's conditional nature.

Parole chiave

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injunction decree revocation restitution of sums paid good faith presumption provisional title effects litigation costs allocation monitoria action common awareness principle opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Ambrosi 1.l a società ricorrente con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 e ss.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art icolato in unico motivo di ricorso; Forinicom s.r.l.ha resistito con controricorso; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il P.M.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass.
art. 112 c.p
artt. 2033 c.c
“Voglia L’Ill.ma Corte adita, nella prospettiva della corretta interpretazione degli artt. 2033 c.c.
art. 2033 cod. civ
Ambrosi 1.l a società ricorrente con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 e ss.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 20/03/2006 n. 6098
Cass. n. 13229 del 16/06/2011
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nsul ricorso iscritto al n. 8403/2022 R.G. proposto da LEGNAMI PAOLINI s.n.c. di Paolini Lando C., in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. Alessandro Accardi, in ragione della procura speciale in atti, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. Riccardo Carnevali, piazza Giovine Italia n.7; –ricorrente – contro FORINICOM s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Caforio , in ragione della procura speciale in calce al controricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

–resistente – Oggetto:Obbligazioni in genere - Azione monitoria promossa per ottenere la restituzione di quanto pagato per effetto di un decreto monitorio revocato e poi confermato C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugiasentenza n. 571/21 in data 11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Considerato che 1. Legnami Paolini s.n.c. di Paolini Lando C. ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 714/2015 dal Tribunale di Spoleto con cui ha ingiuntoa Forinicom S.r.l. di pagare (restituire),la somma di Euro 7.230,00 , pagata dalla stessa Legnami Paolinia seguito della notifica di un precedente decreto ingiuntivo n. 1347/2014 emesso dal Giudice di pace di Perugia nei suoi confront i , su richiesta della Forinicom,decreto, quest’ultimo, successivamente revocato in sede di opposizione, avendo dichiarato il Giudice di pace di Perugia la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Spoleto; avverso tale decisione del giudice di pace, la Forinicom ha proposto appello innanzi al Tribunale di Perugia che l’ha acco lto , rigettando l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo n. 1347/2014, decisione che la stessa attuale ricorrente deduce di non aver impugnato;

Forinicom, inoltre, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 714/2015 notificatole da Legnami Paolini s.n.c. di Paolini Lando Co. dinanzi al Tribunale di Spoleto che l’haaccolta, con revoca del d.i. ; 2.avverso questa sentenza del Tribunale di Spoleto ha proposto appello “in punto di soccombenza virtuale” (v. sentenza impugnata in questa sede,p.

2) Legnami Paolini s.n.c. di Paolini Lando Co. che è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, con condanna alle spese;

3. avverso la sentenza della Corte d’appello h a proposto ricorso per cassazione Legnami Paolini s.n.c. di Paolini Lando C. art icolato in unico motivo di ricorso; Forinicom s.r.l.ha resistito con controricorso; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il P.M. non ha depositato conclusioni scritte; Ritenuto che C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi 1.l a società ricorrente con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 e ss. c.c. degli artt. 336 e 337 c.p.c., 92 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, la Legnami Paolini s.n.c. aveva diritto alla restituzione delle somme pagate al momento della richiesta di ingiunzione, allorché il titolo di pagamento era stato revocato, sicché la Forincom S.r.l. avrebbe dovuto essere ritenuta soccombente virtuale, con conseguente condanna a suocarico alle spese di lite ed invece sia il Giudice di primo grado che quello di secondo grado avrebbero ingiustamente condannato l’attuale ricorrente alle spese “non in base ad una valutazione prognostica sull’esito del giudizio ma a fronte del successivo e non prevedibile esito del giudizio di appello proposto dalla Forinicom (cui, peraltro, la Legnami Paolini si [era] resa subito adempiente e di cui [aveva] dato immediatamente atto” ; ha conclu so proponendo il seguente quesito di diritto:

“Voglia L’Ill.ma Corte adita, nella prospettiva della corretta interpretazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c. statuire se la parte che ha eseguito un pagamento per effetto di un titolo, successivamente revocato,abbia diritto alla immediata restituzione delle somme versate e, in difetto, abbia diritto di promuovere autonoma azione monitoria onde ottenere la dovuta restituzionein pendenza d’appello”;

2. rispetto a ciascuno dei profili di censura, il motivo prospettato è in parte inammissibile e in parte infondato; 2.1.è inammissibile nella parte in cui si duole della violazione dell’ art.112 c.p.c. atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, nella specie evocato, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti; tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. in termini, Cass.Sez. 1, 13/11/2018 n. 29200 ove è stata esclusa la violazione del principio,in relazione al rigetto di una domanda relativa ad un contributo comunale richiesto ex l. n. 219 del 1981, conseguente a perizia di variante per la ricostruzione di un immobile di proprietà privata, danneggiato dal terremoto, essendo tale statuizione del tutto consequenziale a quella originariamente rivolta all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto, senza alcun mutamento del tema d'indagine); del resto, la censura con cui parte ricorrente insiste nel ritenere di avere “pieno diritto a ripetere dette somme”, così come prospettata , tende inammissibilmente a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499)che ha spiegato con motivazione piana ed esauriente che fintanto che il giudizio è pendente, competente a decidere delle richieste restitutorie è il giudice dell’impugnazione, cui debbono proporsisia per esigenze di attrazione endoprocessuale delle questioni che possono insorgere nel processo, sia per esigenze di economia processuale (pag. 6 della sentenza impugnata); 2.2.è infondato rispetto alla violazione delle norme indicate; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi in particolare, non sussiste alcuna violazione delle norme di legge evocate ed in particolare,insussistente risulta la pretesa violazione dell’ art.2033 c.c. questa Corte ha da tempo affermato che l’azione di arricchimento senza causa o di ripetizione di indebito diretta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, la quale non sia fondata sulla ingiustizia od erroneitàdel medesimo, ma sull'effettuato pagamento in sé, che essa tende a rimuovere, non si traduce in un'istanza di accertamento negativo della validitàdi quel decreto, non prevista dall'ordinamento e pertanto, affetta da improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni s tato e grado del processo, ma costituisce una domanda che puòessere contrastata nel merito dal convenuto con l'eccezione di giudicato esterno, che costituisce eccezione di merito e non pregiudiziale di rito (Cass.

Sez. 1, 6/04/1981n. 1928); inoltre, è stato precisato che la domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nellacondictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti (Cass.

Sez. 3, 20/03/2006 n . 6098 , nella specie, la Corte ha applicato il principio all'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi ammissione al passivo, da cui consegue che non è necessaria un'esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria esecuzione); la Corte d’appello nella decisione impugnata si è posta in linea con il principio sopra riportato e ha osservato correttamente «in termini decisivi, condividendo quanto argomentato dal Giudice di prima istanza, che il ricorrente sapendo della pendenza del giudizio di impugnazione ha accettato consapevolmente il rischio della riforma della pronuncia di primo grado e delle relative conseguenze sul separato processo per ottenere l’immediata restituzione delle somme sborsate, anche in tema di regolamentazione delle spese» (pagg. 6-7 della sentenza impugnata) e ha ritenuto corretta la condanna dell’attuale ricorrente alle spese del giudizio cui la parte «ingiunt[a] è stat[a] inutilmente indott[a], sia in virtù del principio di causalità che di soccombenza, che del primo è un’applicazione»; a quanto precede va aggiunto che l’individuazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229 del 16/06/2011);

4. i l ricorso è pertanto respinto e le spese seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere, in favore della parte resistente,le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8403/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont