Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25423/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses civil appeal for failure to prove breach of contract and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25423/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Francesk Vukaj's appeal against a lower court ruling that dismissed his claim for damages against Iveco S.p.A. and Officina Bolzoni s.r.l. Vukaj alleged the defendants failed to insure his truck and breached their warranty, but the appellate court found no evidence of such breaches. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court correctly applied the principle of correspondence between the claim and the judgment and that Vukaj failed to provide specific arguments to refute the defendants' explanations. Consequently, the appeal was dismissed, and Vukaj was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of appeal's decision is valid if it explicitly addresses the plaintiff's claims and facts; a generic appeal alleging omitted examination of decisive facts without specific arguments to contradict the lower court's reasoning is inadmissible and unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Liability Breach of Contract Correspondence Principle Appellate Review Procedural Admissibility rinuncia al dibattimento orale obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni controprestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
con un primo motivo , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 112 c.p.c. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
artt. 115 C.C
in relazione agli artt. 115 C.C.
art. 112 c.p
in relazione all’art. 112 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass.
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485
Cass. 15 luglio 2009, n. 16499
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nsul ricorso iscritto al n. 8038/ 2022 R.G. proposto da FranceskVUKAJ, rappresentato e difes o dall’Avv. Claudio Defilippi , in ragione della procura speciale in calce al ricorso,con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro IVECO S.P.A.,in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentat a e difesadagli Avv. Sabrina Giani e Andrea Granzotto , in ragione della procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Roma, via Barberini n. 47; -controricorrente - nonché contro Oggetto:

Responsabilità civile - Responsabilità contrattuale - risarcimento danni inadempimento; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8038/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi OFFICINA BOLZONI s.r.l. –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna sentenza n. 50 /22 in data 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Considerato che 1.Francesk VUKAJ aveva convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di Parma, OFFICINA BOLZONI s.r.l. e IVECO S.P.A. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento derivati da loro colpa esclusiva per mancata copertura assicurativa sui lavori eseguiti sull’autocarro Iveco tg.OC91957 di proprietà dell’attore nonché della garanzia del costruttore sul motore, quantificati in Euro 18.900 per somme corrisposte,oltre a danno morale e patrimoniale subìto; le convenutesi costituivano chiedendo il rigetto della domanda ; ilTribunale di Parma rigettava la domanda, non ritenendola provata;

2. a vverso la sentenza di prime cure, Frances k VUKAJ propo neva appello, che veniva respinto dalla Corte di appello di Bolognache confermava la statuizione di prime cure;

3. avverso la sentenza della Corte d’appello h a proposto ricorso per cassazione Francesk VUKAJ articolato su due motiv i ; Iveco ha resistito con controricorso; sebbene intimata, Officina Bolzoni non ha svolto di fese nel giudizio di legittimità; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il P.M. non ha depositato conclusioni scritte; parte controricorrente ha depositato memoria; Ritenuto che 1. con un primo motivo , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8038/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi e 116 c.p.c. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 quanto alla motivazione apparente ed incomprensibile sul punto della mancata ammissione dei mezzi istruttori;

2. c on il secondo motivo , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 quanto alla motivazione apparente ed incomprensibile sul punto della omessa garanzia e responsabilità contrattuale; 3.il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte,in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.

è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., n. 20867 del 30/09/2020); per dedurre, poi, la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8038/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. , sez. un., n. 20867/20, cit.; Cass. n. 6774 dell’1/03/2022); nella specie, invece, si lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate, senza neppure riportare i capitoli di prova e indicare i testi e le ragioni per le quali gli stessi siano qualificati a testimoniare, elementi, questi, necessari a valutare la decisività del prova richiesta, con difetto di specificità su punto, e senza neppure censurare specificamente la declaratoria della Corte di meritodi inammissibilità della doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per mancata indicazione dei testi da escutere sui capitoli dedotti e per omessa riproposizione della disattesa istanza di ammissione della prova in sede di precisazione delle conclusioni; la mancata censura di tali autonome rationes decidendirendono inoltre superfluo l’esame della doglianza relativa alla tempestività del deposito della memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; a quanto precede va aggiunto che le doglianze formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sono inammissibili ex art. 348 teru.c. c.p.c., evidenziandosi che nell’ipotesi di cd.

“doppia conforme” - come quella all’esame -, prevista dall’art. 348 - ter , quinto comma, c.p . c.., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774;

Cass. 10/03/2014, n. 5528); nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dal ricorrente; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8038/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi piuttosto, la censura così come prospettata tend e inammissibilmente a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal giudice di appello e censura ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che, del resto, ha deciso, dando ampiamente conto dell’istruzione compiutae delle ragioni della statuizione (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499), sicché neppure sussiste il vizio –evocato nella rubrica del mezzo all’esame - di motivazione apparente, anomalia motivazionale che, ove invece sussistente, si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e, sotto tale ultimo profilo, il motivo è infondato;

4. anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato ; con esso il ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata e insiste, per un verso, nel lamenta re la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver “adeguatamente valutato” la domanda da lui proposta eper l’omesso esame di fatto decisivo, e per l’altro, nel sostenere che la motivazione del giudice d’appello sia perplessa e inconciliabile sul punto della omessa garanzia e responsabilità contrattuale; lungi dal non averdeciso e motivato in proposito , l a Corte d i merit o ha espressamente ritenuto infondate le doglianze, già proposte con l’appello , affermando sostanzialmente l’insussi s tenza della violazione , da parte del Tribunale, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., non avendo l’attore offerto argomenta zioni idone e ad individuare condotte poste in essere dalle due convenute integranti l’asserito inadempimento contrattuale a fronte peraltro di un esauriente illustrazione, da parte di dette società nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, delle riparazioni effettuate e della garanzia applicata, nonché della mancanza di alcuna lamentela o osservazione da parte del Sig.

Vukaj al momento del ritiro dell’autocarroe non valendo, pertanto, le argomentazioni dell’appellante a confutare e contrastare le ragioni del primo Giudice; C.C. 23.03.2023 r.g.n. 8038/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi con la mera riproposizione delle doglianze in sede di legittimità , prospettate in modo generico e aspecifico, il ricorrente non offre elementi che possano scalfire la decisione resa in proposito dal giudice di appello;

4. i l ricorso è pe rtanto respinto e le spese seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo