Italian Supreme Court dismisses appeal claiming no property damage for illegal occupation of a rental home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by tenants against an appellate court ruling that ordered them to vacate a property and pay damages. The tenants argued that the lower court incorrectly awarded 'figurative damage' for the loss of rental utility without sufficient proof, claiming the damage occurred automatically by law. The court found the appeal insufficient because it failed to challenge the factual assessment of the property's market value or the specific period of illegal occupation, instead making generic complaints barred by procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1223, 2056, 2697, 2727, 2729 Codice Civile; Art. 360, 1° co. n. 3, Codice di Procedura Civile: The court may award damages for illegal occupation based on simple presumptions regarding market value, provided the occupier does not adequately challenge the factual basis or the specific calculation of the loss of utility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2019 R.G. proposto da: TAFFETANI TRANQUILLO, DI BUO' MARIA DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (CF: MRBMCH61S50H501J), rappresentati e difesi dall'avvocato CHIOINI FABRIZIO (CF:CHNFRZ59D28G921T) – Ricorrenti – Contro GIUSTOZZI GINA, GIUSTOZZI CHIAPPINI VALERIA – Intimate– avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 2271/2018 depositata il23/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. I sigg. Valeria Giustozzi Chiappini, Fiorino Chiappini e Gina Giustozzi, rispettivamente quali nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (i secondi) di un appartamento sito in Porto Sant’Elpidio, convennero innanzi al Tribunale di Fermo i coniugi sigg. Tranquillo Taffetani e Maria Daniela Di Buò, al fine di ottenere il rilascio dell’unità immobiliare da questi occupata senza titolo nonché il risarcimento dei subitidanni.
2. Con sentenza n. 26 del 21 /2/ 2012 i l Tribunale di Fermo rige ttò la domanda attorea e la domanda dai convenuti in via riconvenzionale proposta di pagamento di somma.
3. Avverso tale decisione le sigg. Gina Giustozzi e Valeria Giustozzi Chiappini - in proprio e quali eredi d el ( nel frattempo deceduto ) Fiorino Chiappini - proposero appello , chiedendone l’integrale riforma.
4. Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità dell’occupazione da parte del Taffetani e della Di Buò dell’unità immobiliare in argomento e, per l’effetto, dato atto del relativo avvenuto rilascio in favore degli aventi diritto, li ha condannati al pagamento della somma di euro 16.225,20 oltre interessi a favore di Valeria Giustozzi Chiappini e di Gina Giustoz zi , in proprio e quali eredi delFiorino Chiappini, a titolo di risarcimento del danno.
5. Avverso la predetta sentenza della corte di merito il Tranquillo e la Di Buò propongono ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo di doglianza.
6. Gli intimati no n hanno svolto attività difensiva.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc. civ. M OTIVIDELLA DECISIONE Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 2056, 2697, 2727e 2729 codice civile ” , in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc.civ., per averli la Corte d’Appello condannati “ al risarcimento del danno c.d. figurativo per l’illegittima occupazione dell’unità immobiliare”,erroneamente riten endo sussistente il danno in re ipsa sull’assunto del mancato conseguimento dell’utilità ricavabile dall’immobilestante la natura normalmente fruttifera dello stesso.
Ilmotivo è infondato. Risulta nell’impugnata sentenza dato atto che l’ or iginaria occupazione dell’immobile da parte degli odierni ricorrenti era da considerarsilegittima, in quanto effettuata sulla base di accordo con i proprietari , e che il successivo deteriorarsi dei rapporti ha determinatoil venir meno del consenso prestato all’utilizzo del bene con la scrittura privata datata 29 maggio 2002 denominata “renditavitalizia assistenziale ed alimentare mediante pagamento di somme”(concernente la costituzione di una rendita assistenziale ed alimentareper tutta la durata della vita degli stessi Chiappini Fiorino e Giustozzi Gina, rendita che consiste nell’obbligo per i Sigg.ri Taffetani Tranquillo e Di Buò Maria Daniela di fornire alla par te vitaliziataalloggio e vitto e quant’altro necessario per una decorosa esistenza”) .
Precisatoche non vi è previsione alcuna in ordine a qualsiasi obbligo attinente alla concessione in uso o ai fini abitativi dell’immobiledi cui trattasi , sicché l’ utilizzo del bene da parte degli appellanti deve intendersi, mancando una particolare prescrizionedi durata, a titolo precario, perciò revocabile ad nutum da parte del proprietario, con la conseguenza che, comunicata formalmente la volontà di r ilascio, manifestata nel caso in esame attraversole raccomandate datate 20 maggio 2006 e 26 luglio 2006, versate in atti, l’occupazione de qua è divenuta sine titulo , legittimando la richiesta di restituzione e quella risarcitoria per mancata messa a disp osizione degli aventi diritto dell’unità immobiliarede qu a , si è dalla corte di merito con riferimento al quantumdebeatur affermato che, essendo stato l’immobile de quo rilasciato dagli occupanti nell’aprile 2009, i medesimi vanno condannati al risarcimento del pregiudizio patito dagli istanti in conseguenzadell’illegittima occupazione del b e ne in argomento dal luglio2006 ( essendo pervenuta la richiesta di rilasci o agli appellati indata 23 maggio 2006 con concessione di un termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della raccomandata per, poi, lasciare libero l’immobile, al marzo 2009 ) nella misura di euro 16.225,20 posti come base i valori locativi stimati dal nominato C.T.U., importo comprensivo di rivalutazione monetaria, a cui debbono aggiungersi gliinteressi al tasso legale dalla scadenza di ogni singola mensilità suquanto dovuto per tali periodi al saldo .
Atale stregua, la corte di merito risulta aver fatto nella specie sostanzialmente applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui la valutazione del danno subito da perdita dell’utilità ricavabile dal bene abusivamente occupato può essere dal giudice operata anche sulla base di presunzioni semplici avutoriguardo al valore di mercato del bene, salva la prova da parte dellocatore della perdita dell’occasione di concedere il godimento del benea canone ad esso superiore ( v. Cass., Sez. UN., 15/11/2022, n.33645 ).
Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti non ( quantomeno idoneamente ) censurano la valutazione sul punto effettuata dalla cortedi merito, limitandosi a proporre doglianza del tutto generica e formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibi lità prescritto all’art. 366, 1° co. n.6, c.p.c. , in realtà sollecitando una nuovavalutazione delle emergenze processuali e probatorie - anche presupponenti accertamenti di fatto - invero preclusa in sede di legittimità. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo le intimate svolto attività difensiva.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti