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Ordinanza — n. 25391/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses late ex officio jurisdiction regulation due to preclusion under Art. 38 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ex officio jurisdiction regulation inadmissible because the lower court raised it after the preclusion period expired. The case involved a dispute over traffic fines and taxes where the judge of peace of Cosenza attempted to resolve a negative jurisdictional conflict after already assigning the case for judgment. The court ruled that since the matter was not a mandatory territorial issue requiring ex officio action, the lower judge could only have raised the conflict before the deadline, rendering the late request untimely.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 3, c.p.c.; Art. 45, c.p.c.: The ex officio jurisdiction regulation is inadmissible if raised after the preclusion period has expired, as the lower court loses the power to initiate such proceedings once the case is assigned for judgment.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation negative jurisdictional conflict preclusion period Art. 38 c.p.c. inadmissibility of late request conflitto di competenza civile inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 3, c.p.c.
Considerato che: 1.il conflitto di competenza sollevato dal Giudice di pace di Cosenza è inammissibile; invero, la preclusione di cui all’art. 38, terzo comma, cod.
Art. 45, c.p.c.
civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell'art. 45 cod.
Art. 28, c.p.c.
civ.,solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod.
Art. 615 cod. proc. civ.
d.lgs. n. 150 del 2011
639 del 1910, non sarebbe soggetta alla regola di cui all’art.32, secondo comma, d.lgs. n. 150 del 2011, che, all’esito della sentenza additiva n.
art. 38 cod. proc. civ
2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione,deve rilevare, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell'art.
art. 45 cod. proc. civ
civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività: Cass.15/10/2019, n.
art. 28 cod. proc. civ
civ.,solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15/10/2019, n. 26072
Cass. 25/02/2005, n. 4077
Cass. 23/07/2010, n. 17454
Cass. 16/07/2012, n. 12152
Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass.
Cass. 06/11/2012, n. 19167
12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass.
Cass. 10/07/2014, n. 15789
Cass. 19/01/2015, n. 728
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 27557/2022 R.G. , sollevato dal Giudice di pace di Cosenza, con ordinanza dell’11 ottobre 2022, nella causa vertente tra Giuseppe RANÙ; rappresentato e difes o dall’Avvocato Achiropita Gallina ( ) ; -attore- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore; -convenuta- nonché ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore; -convenuto- Oggetto: Regolamento di co m petenza d’ufficio - Termine per il rilievo dell’incompetenza - Preclusione di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c.

–Applicabilità -Fondamento. A.C. 12/07/2023 r.g.n. 27557/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani udita la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 12 luglio 2023, dalConsigliere Relatore, Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace diRossano. Rilevato che: Giuseppe Ranùconvenne, dinanzi al Giudice di pace di Roma, il Comune di Roma Capitale ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., proponendo opposizione all’avviso con cui gli era stato intimato il paga mento del la complessiva somma di Euro 1.058,33, in parte a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in parte a titolo di tributi per IRPEF e tassa automobilistica non versate; il Giudice di pace di Roma si dichiarò territorialmente incompetente in favore di quello di Rossano, luogo di residenza dell’attore ove era stata notificatal’intimazione di pagamento; riassunto il giudizio dinanzi al G iudice di Pace di Rossano, quest’ultimo, con sentenza 20 luglio 2020, n. 195, per un verso (con riguardo ai de b iti tributari) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del gi udice tributario; pe r a l tro verso (co n riguardo ai debiti per sanzioni amministrativeper violazione del codice della strada), ha, asua volta, dichiarato la propriaincompetenza te rritoriale, in favore del G iudice di pace di Cosenza, quale giudice del luogo in cui avevasede l’ufficio che aveva emesso il provvedimento opposto; riassunta nuovamente la causa dinanzi a l Giudice di Pace di Cosenza , quest’ultimo, con ordinanza dell’11 ottobre 2022 , ritenendo di essere a sua volta incompetenteper ragione di territorio inderogabile , ha formulato istanza diregolamento di competenza d’ufficio , chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente, osservandoche, nel caso di specie, era stata proposta opposizioneall’esecuzione, ex art.615 c od. proc. civ., ad una intimazione di pagamento, la quale, diversamente dall’opposizione all’ingiunzione fiscale di A.C. 12/07/2023 r.g.n. 27557/2022 Pres.

Frasca Est. Spaziani cui al R.D. n. 639 del 1910, non sarebbe soggetta alla regola di cui all’art.32, secondo comma, d.lgs. n. 150 del 2011, che, all’esito della sentenza additiva n. 158 del 2019 della Corte costituzionale, individua il giudice territorialmente competente per taleopposizione in quello del luogo in cui ha sede l ’ ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente; il Procuratore Generale, condividendotali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Rossano; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;

Considerato che: 1.il conflitto di competenza sollevato dal Giudice di pace di Cosenza è inammissibile; invero, la preclusione di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. (il quale dispone che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l’udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio proposto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività compiute all’interno di quell’udienza.

Il principio, sancito da questa Corte, nel suo massimo consesso, con riguardo al regolamento di competenza d ’ ufficio proposto dal giudice di secondo grado (in ordine al quale è stato statuito che l’elevazionedel conflitto, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art.350 cod. proc. civ.: Cass., Sez. Un., 18/06/2020, n. 11866) –e già affermato con riguardo al procedimento camerale di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, applicabile ratione temporis , in materia di responsabilitàcivile dei magistrati (in relazione al quale è stato statuito che il A.C. 12/07/2023 r.g.n. 27557/2022 Pres.

Frasca Est. Spaziani giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione,deve rilevare, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità per tardività: Cass.15/10/2019, n. 26072) –, ha, ovviamente, una portata g enerale ; ciò, anche in considerazione del la circostanza che il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio,ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.,solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile(Cass.25/02/2005, n. 4077;

Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass.19/01/2015, n.728); 2.nel caso di specie, risulta dagli atti che, all’esito della prima udienza del 27 settembre 2022 –ove era comparso, a mezzo di sostituto, il difensore del ricorrente , Giuseppe Ranù, chiedendo rinvio per dis cussione e, in subordine, insistendo per l’accoglimento del ricorso (cfr. il relativo verbale in atti) –il Giudice di pace di Cosenza ha assegnato la causa a sentenza e, solo successivamente, previa rimessione della stessa sul ruolo, ha provveduto ad elevare il conflitto di competenza , disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte perché provvedesse al relativo regolamento (cfr . l’ ordinanza datata 7 ottobre 2022, depositata il giorno 11 ottobre 2022);

3. il conflitto è stato dunque elevato (tardivamente) dopo che era maturata la preclusione di cui all’art.38, terzo comma, cod. proc. civ. ; esso, A.C. 12/07/2023 r.g.n. 27557/2022 Pres. Frasca Est. Spaziani pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile, mentre le parti devono essere rimesse dinanzi al medesimo Giudice di pace di Cosenza perché riassumano il giudizio nel termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza; non deve provvedersisulle spese del regolamento, stante la sua natura di regolamento d’ufficio. Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Giudice di pace di Cosenza per la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza. Così de