Cassation court dismisses appeal regarding cost compensation rules when one party is partially successful.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Cristiana Celli's appeal against a Rome Tribunal decision that ordered cost compensation between the tax agency and a municipality. Celli argued that the tribunal violated civil procedure law by compensating costs despite her partial success, claiming the legal provision allowing such compensation was unconstitutional. The court ruled that the lower court properly identified 'grave and exceptional reasons' for compensation based on the tax agency's procedural delays, thereby validating the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court may order full cost compensation between parties even without reciprocal loss if grave and exceptional reasons exist, provided the lower court explicitly motivates this discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18220/2021R.G. proposto da: CELLI CRISTIANA, elettivamente domiciliat a in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’avv. Gianluca Fontanella , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7559 /202 1 depositata i l 30.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.6.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ;
N. 18220/21R.G. rilevato che - c on sentenza del 30.4.2021, il Tribunale di Roma – nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e Roma Capitale –accolse l’appello di Cristiana Celli avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma dell’1.7.2020, annullando la cartella impugnata,condannando l’AdER alla rifusione delle spese del doppio grado e compensadole integralmente nei rapporti con Roma Capitale; -avverso detta sentenza Cristiana Celli ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo; -gli intimati non hanno svolto difese; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; considerato che -con l’unico motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti con Roma capitale, nonostante l’integrale soccombenza; -il motivo è infondato ; - i l Tribunale , infatti, pur accogliendo l’appello della Celli e così annullando la cartella impugnata, ha ritenuto di condannare alla rifusione delle spese la sola AdER, e non anche Roma Capitale, nei cui confronti ha dunque disposto – per entrambi i gradi di giudizio –la compensazione integrale, ex art. 92 c.p.c.: ciò sul presupposto per cui la sola AdER era considerare “soccombente sostanziale”; - o ra , ciò di cui si duole l’odiern a ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte delgiudice di merito, del disposto dell’art. 92 c.p.c., che N. 18220/21R.G.
–nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 –è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente; - s ostiene al riguardo la Celli che, anche a seguito del citato intervent o del giudice delle leggi, l’art. 92 c.p.c. consente l’integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie; da qui, la ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente relegando i pur ritenuti sussistenti profili di apparenza e illogicità della motivazione adottata dal primo giudice al rango di argomentazioni rese ad abundantiam ed appena accennate , e quindi non assurgenti a vere e proprie censure in questa sede spiegate (ciò, del resto, coerentemente con la rubrica dell’unico mezzo, infattiproposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); - a l riguardo, ritiene la Corte che le doglianze specificamente spiegate dalla ricorrente non colgano nel segno, perché, al di là dell ’improprio riferimento operato dal Tribunale roman o alla “soccombenza sostanziale” del solo agente della riscossione, ciò che s’è voluto così evidenziare consiste nella ritenuta ascrivibilità dell’esito della lite alla mera condotta processuale dell’AdER, il cui N. 18220/21R.G. operato –caratterizzato dalla tardiva produzione documentale, in primo grado – era da ritenere causa esclusiva dell’accoglimento dell’appello; -è quindi evidente che nella specie non è prospettabile alcuna violazione dell’art.92 c.p.c., almeno nel senso prospettato dalla Celli, avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” e non essendosi adeguatamente censurata (v. supra ) , in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui è ancora prospettabile (v.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); in definitiva, il ricorso è rigettato; nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto.
Così deciso in Ro