Court corrects material error awarding defense costs to opposing counsel instead of client's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a prior decision. The original ruling failed to allocate the awarded legal fees to the client's appointed lawyer, Antonio Rivetti, who had not appeared. The court determined that the omission was a clear clerical mistake and ordered the correction to direct the funds to the correct recipient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments or orders when they arise from a clerical mistake, provided the error does not affect the substance of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21675/2022R.G., proposto da Teodoro Iacopino,Francesco Ferdinando Iacopino, Giulia Iacopino , quali eredi di Giuseppe M.P. Iacopino; rappresentatie difesi dall’A vv. Emilio Ponticiello ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per correzione di errore materiale; -ricorrenti- nei confronti di Antonio Rivetti; -intimato- per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez. Sesta, Sottosezione 3, 17 marzo 2021, n. 7511; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Oggetto:
Correzione errore materiale Consigliere Relatore, Paolo Spaziani. Rilevato che: con ricorso notificat o il 9 settembre 2022, Teodoro Iacopino, Francesco Ferdinando Iacopinoe Giulia Iacopino ha nno chiesto la correzione dell’ errore materiale contenuto nella decisione di questa Corte, Sez. Sesta, Sottosezione 3, 17 marzo 2021, n. 7511,per mancata distrazione delle spese in favore del loro difensore, Avv. Emilio Ponticiello, dichiaratosiantistatario; non ha svolto difese l’intimato Antonio Rivetti; gli istantihanno depositato memoria. Considerato che: il ricorso per correzione di errore materiale risulta notificato alla controparte il giorno 9 settembre 2022 e depositato il24 settembre 2022; il contraddittorio sul procedimento di c orrezione deve dunque ritenersi integrato; nel merito, emerge dagli atti difensivi che il difensore dei ricorrenti, Avv.
Emilio Ponticiello, in relazioneal ricorso proposto nei loro confronti da Antonio Rivetti, deciso con ordinanzadi questa Corte 17 marzo 2021, n. 7511, aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario; per errore, il provvedimentodi cui si invoca la correzione non ha provveduto al riguardo, pur condannando il ricorrente al rimborso dellespese processuali in favore dei controricorrenti; occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione; non si deve provvederesulle spese del procedimento di correzione. Per Questi Motivi La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza depositata il 17 marzo 2021, n. 7511, R .
G . n. 2 6890 /2019, nel senso che, ove leggesi « condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge » , deve leggersi ed intendersi «condanna il ricorrente al pagamento, in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, Avv. Emilio Ponticiello, distrattario,delle spese che liquida, in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetarioal 15%, oltre CA e IVA per legge». Manda alla Cancelleria per l’annotazi one del presente provvedimento in calce all’ordinanza 17 marzo 2021, n. 7511, oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della