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Ordinanza — n. 25371/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished due to prior withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant had previously withdrawn the lawsuit before the chamber hearing. The appellant, GRESLAB, had filed a withdrawal declaration under Article 390 of the Civil Procedure Code prior to the scheduled session. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without a substantive decision on the merits of the dispute regarding the judicial sale institute.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of the lawsuit before the chamber hearing extinguishes the cassation appeal, rendering the judgment void and precluding further litigation on the same grounds.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of appeal cassation procedure prior withdrawal declaration civil procedure code grida ai creditori titolo esecutivo per i crediti non contestati condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Va pregiudizialmente osservatoche, prima dell’udienza camerale , parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391, comma secondo, cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
d.p.r. n. 115/2012, Art. 13 comma 1 quater
Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude che ricorrano i presupposti processuali per l’applicabilità dell’ art. 13 co mma 1 quater del d.p.r.
art. 390 cod. proc. civ
Va pregiudizialmente osservatoche, prima dell’udienza camerale , parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 agosto 2022 n. 25387
Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n.
Cass., 11/10/2017, n. 23912
25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912).
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Testo completo

0 Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25543/2020R.G. proposto da: GRESLAB SOC. COOP., rappresentata e difes a , congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Nizzoli (alessandro.nizzoli@ordineavvocatireggioemilia.it), dall’avv. Nicola Manenti (nicola.manenti@ordineavvocatireggioemilia.it) e dall’avv. Laura Di Pietropaolo Laurenti (lauradipietropaololaurenti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliatain Roma, piazza Adriana , n. 15 presso lo studio del l’avv.

Laura Di Pietropaolo Laurenti. - ricorrente - contro ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di custode giudiziario dei beni immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 652/12 R.G.E., rappresentata e difesagiusta nomina del G.E. del Tribunale di Reggio Emilia e giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Alberto Neri (pec.alberto.neri@ordineavvocati reggioemilia.it), elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Ernesto Che Guevara, n. 2, presso lo studio deldifensore. - c ontroricorrente - avversola sentenza n. 840/2020 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 11 giugno 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone Rilevato che 1.

GRESLAB SOCIETA’ COOPERATIVA (di seguito: GRESLAB) propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.840/2020 pubblicata l’11 giugno 2020 e notificata l’8 luglio 2020, con cui è stato rigettato l'appello proposto dalla stessa GRESLAB nei confronti della sentenza n. 654/2019,con cui il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da essa GRESLABnei confronti dell'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE s.r.l. (di seguito: IVG), nella sua qualità di custode di un bene immobile sito nel Comune di Scandianoed oggetto di procedura esecutiva immobiliare, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava GRESLAB a corrispondere a ll’IVG la minor somma di euro 160.250,00rispetto a quella ingiunta.

Resiste con controricorso l'IVG.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Va pregiudizialmente osservatoche, prima dell’udienza camerale , parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.

2. Il giudizio per cassazione va pertantodichiarato estinto.

3. Ai sensi dell’art. 391, comma secondo, cod. proc. civ. si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ed esse vanno poste a carico della parte che ha dato causa al presente giudizio, salvo poi rinunciarvi.

4. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude che ricorrano i presupposti processuali per l’applicabilità dell’ art. 13 co mma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Condanna parte ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza S